Art. 85 
 
Misure compensative per il trasporto di passeggeri  con  autobus  non
soggetti a obblighi di  servizio  pubblico,  nonche'  in  materia  di
               trasporto aereo di linea di passeggeri 
 
  1. Al fine di sostenere il settore  dei  servizi  di  trasporto  di
linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti
a obblighi di servizio pubblico,  nonche'  di  mitigare  gli  effetti
negativi derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
destinato a compensare i danni subiti dalle imprese  esercenti  detti
servizi ai sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni regionali,
in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle  misure
di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo
dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre  2020  rispetto  alla  media  dei
ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabiliti i criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1.  Tali  criteri,
al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti  anche  tenendo
conto dei costi cessanti, dei minori  costi  di  esercizio  derivanti
dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  in
conseguenza  della  medesima  emergenza.  Sono  esclusi  gli  importi
recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o  altra  fonte
per il ristoro del medesimo danno. 
  3. L'efficacia della  disposizione  di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione europea. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a  20  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  5.  In  considerazione  del  protrarsi  dello  stato  di  emergenza
connesso alla pandemia COVID-19, al fine di assicurare  l'efficienza,
la sicurezza e  la  continuita'  del  trasporto  aereo  di  linea  di
passeggeri ed  evitare  un  pregiudizio  grave  e  irreparabile  alle
imprese, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio,  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto dall'articolo 79, comma
2,  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  come  modificato
dall'articolo  202  del  decreto  legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
Ministero dello sviluppo economico, a valere  sul  fondo  di  cui  al
comma 7 del citato articolo 79, e' autorizzato ad erogare,  a  titolo
di anticipazione un importo complessivo non superiore a  250  milioni
di euro alle imprese aventi  i  requisiti  di  cui  al  comma  2  del
medesimo articolo 79 e  che  ne  abbiano  fatto  ovvero  ne  facciano
richiesta. Tale  anticipazione  comprensiva  di  interessi  al  tasso
Euribor a sei mesi pubblicato il  giorno  lavorativo  antecedente  la
data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti  base,  e'  restituita,
entro il  15  dicembre  2020,  mediante  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui
al comma 7 del citato articolo 79. In caso di  perfezionamento  della
procedura con esito positivo, non  si  da'  luogo  alla  restituzione
dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e l'importo resta
acquisito definitivamente dai beneficiari. 
  6. Per le motivazioni e le finalita' di cui al comma 5, nelle  more
del perfezionamento dell'iter autorizzatorio ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento  dell'Unione  europea
previsto all'articolo 198 del decreto - legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sul fondo di
cui al medesimo articolo 198, e' autorizzato ad erogare, a titolo  di
anticipazione un importo complessivo non superiore a  50  milioni  di
euro alle imprese aventi i requisiti di cui al citato articolo e  che
ne facciano richiesta. Tale anticipazione, comprensiva  di  interessi
al  tasso  Euribor  a  sei  mesi  pubblicato  il  giorno   lavorativo
antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e'
restituita,  entro  il  15   dicembre   2020,   mediante   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al citato Fondo. In caso di perfezionamento della procedura con esito
positivo, non si da' luogo alla restituzione  dell'anticipazione  ne'
al  pagamento   degli   interessi   e   l'importo   resta   acquisito
definitivamente dai beneficiari.