Art. 87 
 
                Misure urgenti per il trasporto aereo 
 
  1.  All'articolo  79  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, secondo  periodo,  le  parole  «L'efficacia  della
presente  disposizione  e'   subordinata   all'autorizzazione   della
Commissione europea.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «L'esercizio
dell'attivita' e'  subordinato  alle  valutazioni  della  Commissione
europea.»; 
    b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. In sede  di
prima applicazione della presente disposizione, e'  autorizzata,  con
le modalita' di cui al comma 4, la costituzione della societa'  anche
ai fini dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale  sociale
iniziale e' determinato in 20 milioni di  euro,  cui  si  provvede  a
valere sul fondo di cui al comma 7. Il Consiglio  di  amministrazione
della  societa'  redige  ed  approva,  entro  trenta   giorni   dalla
costituzione della societa',  un  piano  industriale  di  sviluppo  e
ampliamento  dell'offerta,  che  include  strategie  strutturali   di
prodotto. Il piano industriale puo' prevedere la costituzione di  una
o piu' societa' controllate o partecipate per la gestione dei singoli
rami di attivita' e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con  altri
soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche'  l'acquisto
o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese
titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile, anche in  amministrazione  straordinaria.  Il
piano e' trasmesso alla Commissione europea  per  le  valutazioni  di
competenza, nonche' alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni
parlamentari  competenti  esprimono  parere  motivato   nel   termine
perentorio di trenta giorni dalla data di  assegnazione,  decorso  il
quale si prescinde dallo stesso. La societa' procede all'integrazione
o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della  decisione
della Commissione europea.