Art. 88 
 
                 Decontribuzione cabotaggio crociere 
 
  1. Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  negativi  derivanti  dalla
diffusione  del  virus  COVID-19  e  di   salvaguardare   i   livelli
occupazionali delle imprese esercenti attivita'  crocieristica  e  di
cabotaggio marittimo, nonche' per consentire  la  prosecuzione  delle
attivita'  essenziali  marittime,  la  continuita'  territoriale,  la
salvaguardia  dei  livelli  occupazionali,   la   competitivita'   ed
efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i  benefici  di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  1997,  n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1998  n.
30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre
2020, alle imprese armatoriali  delle  unita'  o  navi  iscritte  nei
registri  nazionali  che  esercitano  attivita'  di  cabotaggio,   di
rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla  propulsione  ed
ai consumi di  bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a  deposito  ed
assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  e  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   sono
individuate le modalita' attuative del comma  1,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro  per
l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di  euro  per
l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini  di  saldo
netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di  euro  per  l'anno
2020  in  termini  di  indebitamento  netto,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114.