Art. 89 
 
Istituzione di un fondo per la compensazione  dei  danni  subiti  dal
                   settore del trasporto marittimo 
 
  1. In considerazione  dei  danni  subiti  dall'intero  settore  del
trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da  COVID19
e  al  fine  di  salvaguardare   i   livelli   occupazionali   e   la
competitivita' ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri  e
merci via mare, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni  di
euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei  ricavi
tariffari relativi ai  passeggeri  trasportati  nel  periodo  dal  23
febbraio 2020 al 31 dicembre 2020  rispetto  alla  media  dei  ricavi
registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. 
  2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e  dei  Trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabiliti i criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento della compensazione, di cui al comma 1,  alle  imprese
armatoriali che operano con navi di bandiera italiana,  iscritte  nei
registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate  nei  trasporti  di
passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche  in  via
non esclusiva, per l'intero anno. Tali criteri, al  fine  di  evitare
sovra compensazioni, sono definiti  anche  tenendo  conto  dei  costi
cessanti,   dei   minori   costi   di   esercizio   derivanti   dagli
ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  in
conseguenza  della  medesima  emergenza.  Sono  esclusi  gli  importi
recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o  altra  fonte
per il ristoro del medesimo danno. 
  3.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  50  milioni
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.