Art. 91 
 
Internazionalizzazione  degli  enti  fieristici  e   delle   start-up
                             innovative 
 
  1. E' istituita un'apposita  sezione  del  fondo  rotativo  di  cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394, volta al supporto ai processi  di  internazionalizzazione  degli
enti  fieristici  italiani,  costituiti  in  forma  di  societa'   di
capitali. Le iniziative di  cui  al  presente  comma  possono  essere
realizzate  mediante  interventi  temporanei  di  partecipazione  nel
capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione  di  altri
strumenti finanziari, nonche' concessione di  finanziamenti,  secondo
termini, modalita' e condizioni stabiliti con delibera  del  Comitato
agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  270,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, a condizioni di mercato o nei  limiti  e  alle
condizioni previsti dalla vigente normativa  europea  in  materia  di
aiuti di Stato. 
  2. Le disponibilita' del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,   sono
incrementate di 300 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Il  Comitato
agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  270,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, determina, nei limiti di cui al primo periodo,
la quota parte del fondo rotativo da destinare alla sezione del fondo
stesso di cui al comma 1. 
  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente  incrementata  di
euro 63 milioni per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera
d) del medesimo comma. 
  4. All'articolo 18-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «a  tutti  gli  Stati  non  appartenenti
all'Unione europea», sono sostituite dalle  seguenti:  «a  tutti  gli
Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea»; 
    b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Gli
interventi del fondo di cui  al  comma  1  possono  riguardare  anche
iniziative promosse dalle start-up innovative di cui all'articolo  25
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; 
    c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso. 
  5. La dotazione  del  fondo  rotativo  per  operazioni  di  venture
capital di cui all'articolo 1, comma 932,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante
dal comma 3, pari a 63 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  e  della
relativa compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno
delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 22-ter,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo  2020,  n.18,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le  parole  «2.673,2  milioni  di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.573,2 milioni di euro» 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'artico 114.