Art. 92 
 
      Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge  21  luglio
2016, n. 145, e' incrementato di euro 11 milioni per l'anno 2020. 
  2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo,  dopo  le  parole  «per  l'anno  2021»  sono
inserite le seguenti: «nonche' 3,5 milioni per l'anno 2022»; 
    b) al terzo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «I  contratti  di
lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere  prorogati,
anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla
conclusione delle attivita' del Commissariato generale di sezione.». 
  3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  pari  a  euro  11
milioni per l'anno 2020 e a 3,5 milioni per l'anno 2022, si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di   parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.