Art. 93 
 
                  Disposizioni in materia di porti 
 
  1. All'articolo 199, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, alinea, le parole  «30  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 milioni;» 
    b) al comma 7, lettera a) le parole «6 milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «26 milioni» e dopo le parole  «,  qualora  prive  di
risorse proprie utilizzabili  a  tali  fini»  inserire  le  seguenti:
«,nonche' a finanziare il riconoscimento  da  parte  delle  Autorita'
marittime, relativamente ai porti non sede di  Autorita'  di  sistema
portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del  medesimo  comma
1»; 
  2. All'articolo 46 del codice della navigazione il primo periodo e'
sostituito dal  seguente:  «Fermi  i  divieti  ed  i  limiti  di  cui
all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  quando
il  concessionario  intende  sostituire  altri  nel  godimento  della
concessione    deve    chiedere    l'autorizzazione    dell'autorita'
concedente.». 
  3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre  2016  n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017  n.
18,» le parole da «nella  quale  confluiscono»  fino  alla  fine  del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «nella quale  confluiscono  i
lavoratori  in  esubero  delle   imprese   che   operano   ai   sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi  compresi  i
lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai  sensi
dell'articolo 18 della citata n. 84 del 1994». 
  4. La disposizione di cui al comma 3  si  applica  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso per  le
mensilita' comprese fino al 31 dicembre 2020. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.