Art. 96 
 
   Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria 
 
  1. All'articolo 57-bis, comma 1-ter, del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017 n. 96, come modificato dall'articolo 186  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «60 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «85 milioni»; 
    b) al secondo periodo, le parole  «40  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «35 milioni»; 
    c) al quarto periodo, le  parole  «40  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «35 milioni»; 
    d) all'ottavo periodo, le parole «32,5  milioni»  sono  sostitute
dalle seguenti: «57,5 milioni». 
  2. All'articolo 188, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «8  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «10  per  cento»  e  le  parole:  «24  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 milioni»; 
    b) al sesto periodo, le  parole:  «24  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 milioni». 
  3. Limitatamente all'anno di  contribuzione  2020,  le  percentuali
minime di copie vendute di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  e),
del decreto legislativo 15  maggio  2017,  n.  70,  sono  determinate
rispettivamente nel 25 per cento  delle  copie  distribuite,  per  le
testate locali, e nel 15 per cento delle copie  distribuite,  per  le
testate nazionali. 
  4. Limitatamente al contributo  dovuto  per  l'annualita'  2019,  i
costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto  a
certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere
pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni  dall'incasso
del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto
termine   e'   attestato   dal   revisore   contabile   in   apposita
certificazione, che da' evidenza anche degli strumenti  di  pagamento
tracciabili utilizzati. La predetta certificazione  e'  trasmessa  al
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato  pagamento  dei  costi
esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione  nei
termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa  decade
dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo  restando  l'obbligo  in
capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse. 
  5.  Limitatamente   all'anno   di   contribuzione   2020,   qualora
dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui  all'articolo  8  del
predetto decreto legislativo n. 70 del 2017, derivi un contributo  di
importo inferiore a quello erogato alla medesima  impresa  editoriale
per l'annualita' 2019, il suddetto importo  e'  parificato  a  quello
percepito per tale anno.  In  caso  di  insufficienza  delle  risorse
stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di
cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del  predetto  decreto
legislativo n. 70 del 2017. 
  6. All'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n.  70
del 2017, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti  di
cui al comma 1, lettere a) e d), non si  applicano  alle  cooperative
giornalistiche  costituite  per  subentrare  nella  gestione  di  una
testata  quotidiana  di  proprieta'  di  una  societa'  editrice   in
procedura fallimentare.». 
  7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a  31
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114.