Art. 14 Esenzione all'esportazione e al trasferimento di beni in Stati dell'Unione europea 1. Sono esenti da ILCCI: a) le esportazioni e i trasferimenti di beni nell'Unione europea, incluse le vendite a distanza di beni spediti o trasportati fuori dal comune da parte del fornitore o per suo conto con consegna a consumatori finali; b) la messa a disposizione di beni, compresa la loro locazione o il loro noleggio, purche' il destinatario utilizzi i beni prevalentemente fuori dal territorio del Comune di Campione d'Italia; c) le prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per conto di consumatori finali da mediatori o intermediari, se la prestazione oggetto della mediazione o dell'intermediazione e' esente dall'ILCCI in virtu' del presente articolo oppure e' effettuata unicamente fuori dal territorio del comune; se la prestazione oggetto della mediazione o intermediazione e' effettuata solo in parte a Campione d'Italia, e' assoggettata all'ILCCI soltanto la quota di mediazione effettuata nel territorio del comune; d) le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e da organizzatori per la quota eseguita fuori dal territorio di Campione d'Italia; e) il trasporto e la spedizione relativi alla esportazione o al trasferimento di beni nel territorio dell'Unione europea.