Art. 14 
 
 
            Esenzione all'esportazione e al trasferimento 
                di beni in Stati dell'Unione europea 
 
  1. Sono esenti da ILCCI: 
  a) le esportazioni e i trasferimenti di beni  nell'Unione  europea,
incluse le vendite a distanza di beni spediti o trasportati fuori dal
comune da parte  del  fornitore  o  per  suo  conto  con  consegna  a
consumatori finali; 
  b) la messa a disposizione di beni, compresa la loro locazione o il
loro   noleggio,   purche'   il   destinatario   utilizzi   i    beni
prevalentemente fuori dal territorio del Comune di Campione d'Italia; 
  c) le prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per
conto di consumatori  finali  da  mediatori  o  intermediari,  se  la
prestazione oggetto della mediazione o dell'intermediazione e' esente
dall'ILCCI in virtu'  del  presente  articolo  oppure  e'  effettuata
unicamente fuori dal territorio del comune; se la prestazione oggetto
della mediazione o intermediazione e'  effettuata  solo  in  parte  a
Campione d'Italia, e' assoggettata all'ILCCI  soltanto  la  quota  di
mediazione effettuata nel territorio del comune; 
  d) le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da  agenzie
di viaggio e  da  organizzatori  per  la  quota  eseguita  fuori  dal
territorio di Campione d'Italia; 
  e) il trasporto e la spedizione relativi  alla  esportazione  o  al
trasferimento di beni nel territorio dell'Unione europea.