Art. 15 
 
 
            Forniture di beni a viaggiatori non residenti 
                    e non domiciliati nel comune 
 
  1. Le forniture  di  beni  effettuate  nel  comune  sono  esenti  a
condizione che: 
  a) l'acquirente dimostri, esibendo  un  valido  documento,  di  non
essere residente ne' domiciliato nel comune; 
  b) i beni siano destinati al consumo privato  dell'acquirente  o  a
scopi di regalo; 
  c) il prezzo di vendita sia di valore pari o superiore a 300  euro,
inclusa l'imposta; 
  d) il bene sia trasportato fuori dal  comune  entro  trenta  giorni
dalla consegna all'acquirente; 
  e) il fornitore  rilasci  un  documento  commerciale  per  traffico
turistico. 
  2. Il documento per traffico turistico deve indicare: 
  a) il nome e il luogo del fornitore come appare  nelle  transazioni
commerciali; 
  b) il numero  identificativo  IVA  italiano,  in  alternativa,  dal
codice EORI o dal numero di iscrizione al registro delle imprese  del
fornitore; 
  c) il nome e l'indirizzo dell'acquirente; 
  d) il numero di un documento di identita' dell'acquirente e il tipo
di documento; 
  e) la data della fornitura dei beni; 
  f) la descrizione e il prezzo dei beni. 
  Il fornitore e l'acquirente devono attestare con la loro  firma  di
essere a conoscenza delle condizioni per l'esenzione  dell'imposta  e
che le indicazioni figuranti sul documento sono esatte. 
  3. L'acquirente, nei sessanta giorni successivi  al  trasporto  dei
beni fuori dal  comune,  deve  trasmettere  al  fornitore  copia  del
documento commerciale sul quale l'Ufficio delle dogane  ha  attestato
che  il  bene  e'  uscito  dal  territorio  del  medesimo   o   altra
documentazione dalla quale risulti che il bene e' stato importato  in
un Paese terzo o introdotto in  uno  Stato  dell'Unione  europea.  In
assenza di tale  documentazione  il  fornitore  e'  responsabile  del
pagamento dell'imposta.