Art. 15 Forniture di beni a viaggiatori non residenti e non domiciliati nel comune 1. Le forniture di beni effettuate nel comune sono esenti a condizione che: a) l'acquirente dimostri, esibendo un valido documento, di non essere residente ne' domiciliato nel comune; b) i beni siano destinati al consumo privato dell'acquirente o a scopi di regalo; c) il prezzo di vendita sia di valore pari o superiore a 300 euro, inclusa l'imposta; d) il bene sia trasportato fuori dal comune entro trenta giorni dalla consegna all'acquirente; e) il fornitore rilasci un documento commerciale per traffico turistico. 2. Il documento per traffico turistico deve indicare: a) il nome e il luogo del fornitore come appare nelle transazioni commerciali; b) il numero identificativo IVA italiano, in alternativa, dal codice EORI o dal numero di iscrizione al registro delle imprese del fornitore; c) il nome e l'indirizzo dell'acquirente; d) il numero di un documento di identita' dell'acquirente e il tipo di documento; e) la data della fornitura dei beni; f) la descrizione e il prezzo dei beni. Il fornitore e l'acquirente devono attestare con la loro firma di essere a conoscenza delle condizioni per l'esenzione dell'imposta e che le indicazioni figuranti sul documento sono esatte. 3. L'acquirente, nei sessanta giorni successivi al trasporto dei beni fuori dal comune, deve trasmettere al fornitore copia del documento commerciale sul quale l'Ufficio delle dogane ha attestato che il bene e' uscito dal territorio del medesimo o altra documentazione dalla quale risulti che il bene e' stato importato in un Paese terzo o introdotto in uno Stato dell'Unione europea. In assenza di tale documentazione il fornitore e' responsabile del pagamento dell'imposta.