Art. 16 Operazioni escluse 1. Sono escluse dall'ILCCI: a) le prestazioni del servizio postale e le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse dall'esenzione le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente; b) le cure ospedaliere e mediche rese nell'ambito della medicina umana da enti ospedalieri, centri per le cure mediche in cui e' necessario il ricovero, centri diagnostici e simili nonche' le prestazioni ad esse strettamente collegate; c) le cure mediche rese nell'ambito della medicina umana da medici, medici-dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri; d) i servizi di assistenza e cura resi anche a domicilio da infermieri, organizzazioni di cura e assistenza domiciliare (cosiddette: «Spitex») o case di cura purche' prescritti da un medico; e) le forniture di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; f) le prestazioni di trasporto di malati o disabili con veicoli all'uopo equipaggiati; g) le prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventu' fornite da asili nido, scuole per l'infanzia, centri diurni per l'accoglienza di bambini, orfanatrofi; h) le prestazioni strettamente finalizzate a promuovere la cultura e la formazione dei giovani sino al compimento dei 25 anni di eta', fornite da istituzioni di utilita' pubblica nell'ambito di scambi di giovani; i) le prestazioni di educazione dell'infanzia e della gioventu', di insegnamento compreso quello impartito da insegnanti privati e scuole private, di formazione, perfezionamento e riqualificazione professionale compresi gli esami; le conferenze e le altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva, compresa l'attivita' di conferenziere; i servizi di natura organizzativa resi in favore degli enti pubblici che svolgono le attivita' di cui al periodo precedente e quelli resi in favore delle organizzazioni che svolgono le prestazioni di cui al periodo precedente da parte dei membri delle medesime organizzazioni; j) la messa a disposizione di personale, da parte di associazioni religiose o filosofiche senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, l'aiuto e la sicurezza sociali, l'assistenza all'infanzia e alla gioventu', l'educazione e l'istruzione, le attivita' religiose, la beneficenza e scopi di utilita' pubblica; k) le prestazioni fornite ai propri membri, contro pagamento di contributi stabiliti in conformita' degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo di lucro che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, ecologica, sportiva, culturale o civica; l) le rappresentazioni teatrali, musicali e coreografiche, cinematografiche e simili; visite a musei, gallerie, giardini botanici e zoologici e simili; prestazioni di biblioteche, archivi e simili; ingressi e partecipazioni a manifestazioni sportive e relative prestazioni accessorie; m) la fornitura di opere d'arte da parte di scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonche' le prestazioni di servizi degli editori e delle societa' di riscossione per la diffusione di queste opere; n) le vendite di beneficenza effettuate da istituzioni senza scopo lucrativo che svolgono attivita' escluse dall'ILCCI nei settori dello sport, della cultura, della cura dei malati, dell'aiuto e della sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventu'; o) le prestazioni di assicurazione e le prestazioni delle assicurazioni sociali; p) la concessione e mediazione di crediti, nonche' gestione dei crediti da parte di chi li ha concessi; mediazione e assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonche' gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi; operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di pagamento (valute estere quali divise, banconote e monete); operazioni in contanti e operazioni a termine, compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonche' a quote di societa' e di altre associazioni; distribuzione di quote a investimenti collettivi di capitale e gestione di investimenti collettivi di capitale da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonche' da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti; q) il trasferimento e costituzione di diritti reali su immobili, nonche' le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari ai propri membri consistenti nella messa a disposizione per l'uso, nella manutenzione, nelle riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione della proprieta' comune, nonche' nella fornitura di calore e di beni simili; r) la messa a disposizione per l'uso o il godimento di immobili o di parti di immobili, ad esclusione delle locazioni di immobili nel settore alberghiero, di stand di esposizione e di singoli locali in edifici espositivi e congressuali, di aree per il parcheggio di veicoli e di aree non destinate all'uso comune salvo si tratti di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'ILCCI; s) le forniture di francobolli valevoli per l'affrancatura e di altri valori di bollo ufficiali; t) le operazioni concernenti scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, purche' siano assoggettate a un'imposta speciale o ad altre tasse; u) le forniture di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall'ILCCI; v) la vendita, da parte degli agricoltori, dei selvicoltori e degli orticoltori, di prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda, la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame e la vendita di latte alle aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte; w) le prestazioni di organizzazioni di utilita' pubblica volte a promuovere l'immagine di terzi e le prestazioni di terzi volte a promuovere l'immagine di organizzazioni di utilita' pubblica; x) le prestazioni effettuate tra le unita' organizzative della medesima collettivita' pubblica, o tra tale collettivita' e gli istituti o le fondazioni che hanno partecipato alla loro fondazione o le loro unita' organizzative; y) la messa a disposizione di personale da parte di collettivita' pubbliche ad altre collettivita'; z) le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e di ricerca che partecipano a una cooperazione in materia di istruzione e di ricerca, se effettuate nell'ambito delle cooperazioni previste dalle norme nazionali e/o dell'Unione europea.