Art. 16 
 
 
                         Operazioni escluse 
 
  1. Sono escluse dall'ILCCI: 
  a) le prestazioni del servizio postale e  le  cessioni  di  beni  a
queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati  ad  assicurarne
l'esecuzione. Sono escluse dall'esenzione le prestazioni di servizi e
le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state
negoziate individualmente; 
  b) le cure ospedaliere e mediche rese  nell'ambito  della  medicina
umana da enti ospedalieri, centri per  le  cure  mediche  in  cui  e'
necessario il  ricovero,  centri  diagnostici  e  simili  nonche'  le
prestazioni ad esse strettamente collegate; 
  c) le cure mediche rese nell'ambito della medicina umana da medici,
medici-dentisti,   psicoterapeuti,   chiropratici,    fisioterapisti,
naturopati, levatrici, infermieri; 
  d) i servizi di  assistenza  e  cura  resi  anche  a  domicilio  da
infermieri,  organizzazioni  di   cura   e   assistenza   domiciliare
(cosiddette: «Spitex») o  case  di  cura  purche'  prescritti  da  un
medico; 
  e) le forniture di  organi,  sangue  e  latte  umani  e  di  plasma
sanguigno; 
  f) le prestazioni di trasporto di malati  o  disabili  con  veicoli
all'uopo equipaggiati; 
  g) le prestazioni  di  assistenza  all'infanzia  e  alla  gioventu'
fornite da asili nido,  scuole  per  l'infanzia,  centri  diurni  per
l'accoglienza di bambini, orfanatrofi; 
  h) le prestazioni strettamente finalizzate a promuovere la  cultura
e la formazione dei giovani sino al compimento dei 25 anni  di  eta',
fornite da istituzioni di utilita' pubblica nell'ambito di scambi  di
giovani; 
  i) le prestazioni di educazione dell'infanzia e della gioventu', di
insegnamento compreso quello impartito da insegnanti privati e scuole
private,   di   formazione,   perfezionamento   e    riqualificazione
professionale  compresi  gli  esami;  le  conferenze   e   le   altre
manifestazioni  di  natura   scientifica   o   istruttiva,   compresa
l'attivita' di conferenziere; i servizi di natura organizzativa  resi
in favore degli enti pubblici che svolgono le  attivita'  di  cui  al
periodo precedente e quelli resi in favore delle  organizzazioni  che
svolgono le prestazioni di cui al periodo  precedente  da  parte  dei
membri delle medesime organizzazioni; 
  j) la messa a disposizione di personale, da parte  di  associazioni
religiose o filosofiche  senza  scopo  lucrativo,  per  la  cura  dei
malati, l'aiuto e la sicurezza sociali, l'assistenza  all'infanzia  e
alla gioventu', l'educazione e l'istruzione, le attivita'  religiose,
la beneficenza e scopi di utilita' pubblica; 
  k) le prestazioni fornite ai propri  membri,  contro  pagamento  di
contributi stabiliti  in  conformita'  degli  statuti,  da  parte  di
istituzioni senza scopo di lucro che perseguono obiettivi  di  natura
politica, sindacale, economica, religiosa,  patriottica,  filosofica,
filantropica, ecologica, sportiva, culturale o civica; 
  l)  le  rappresentazioni  teatrali,   musicali   e   coreografiche,
cinematografiche  e  simili;  visite  a  musei,  gallerie,   giardini
botanici e zoologici e simili; prestazioni di biblioteche, archivi  e
simili;  ingressi  e  partecipazioni  a  manifestazioni  sportive   e
relative prestazioni accessorie; 
  m) la fornitura di opere d'arte da parte di scrittori, compositori,
cineasti, pittori e scultori, nonche' le prestazioni di servizi degli
editori e delle societa' di riscossione per la diffusione  di  queste
opere; 
  n) le vendite di beneficenza effettuate da istituzioni senza  scopo
lucrativo che svolgono attivita' escluse dall'ILCCI nei settori dello
sport, della cultura, della  cura  dei  malati,  dell'aiuto  e  della
sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventu'; 
  o)  le  prestazioni  di  assicurazione  e  le   prestazioni   delle
assicurazioni sociali; 
  p) la concessione e mediazione di  crediti,  nonche'  gestione  dei
crediti da parte di chi li ha concessi; mediazione  e  assunzione  di
impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie,  nonche'  gestione
di garanzie di crediti da parte di chi li  ha  concessi;  operazioni,
compresa la mediazione, relative  al  deposito  di  fondi,  ai  conti
correnti, ai pagamenti,  alle  girate,  ai  crediti  pecuniari,  agli
assegni e ad  altri  effetti  commerciali;  operazioni,  compresa  la
mediazione, relative ai mezzi  legali  di  pagamento  (valute  estere
quali  divise,  banconote  e  monete);  operazioni  in   contanti   e
operazioni a termine, compresa la mediazione, relative a cartevalori,
diritti-valore e derivati, nonche' a quote di  societa'  e  di  altre
associazioni; distribuzione di quote  a  investimenti  collettivi  di
capitale e gestione di investimenti collettivi di capitale  da  parte
di persone che li gestiscono o  li  custodiscono,  nonche'  da  parte
delle direzioni dei  fondi,  delle  banche  depositarie  e  dei  loro
mandatari; si  considerano  mandatari  tutte  le  persone  fisiche  o
giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono
delegare compiti; 
  q) il trasferimento e costituzione di diritti  reali  su  immobili,
nonche' le prestazioni effettuate da comunioni di  comproprietari  ai
propri membri consistenti nella messa a disposizione per l'uso, nella
manutenzione, nelle riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione
della proprieta' comune, nonche' nella fornitura di calore e di  beni
simili; 
  r) la messa a disposizione per l'uso o il godimento di  immobili  o
di parti di immobili, ad esclusione delle locazioni di  immobili  nel
settore alberghiero, di stand di esposizione e di singoli  locali  in
edifici espositivi e congressuali,  di  aree  per  il  parcheggio  di
veicoli e di aree non destinate all'uso comune salvo si tratti di una
prestazione  accessoria  a  una   locazione   di   immobili   esclusa
dall'ILCCI; 
  s) le forniture di francobolli valevoli  per  l'affrancatura  e  di
altri valori di bollo ufficiali; 
  t) le operazioni concernenti scommesse,  lotterie  e  altri  giochi
d'azzardo  con  poste  di  denaro,  purche'  siano   assoggettate   a
un'imposta speciale o ad altre tasse; 
  u) le forniture di beni mobili usati,  che  sono  stati  utilizzati
unicamente per prestazioni escluse dall'ILCCI; 
  v) la vendita, da parte degli agricoltori, dei selvicoltori e degli
orticoltori, di prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria
azienda, la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame
e la vendita di latte alle aziende di  trasformazione  da  parte  dei
centri di raccolta del latte; 
  w) le prestazioni di organizzazioni di utilita'  pubblica  volte  a
promuovere l'immagine di terzi e le  prestazioni  di  terzi  volte  a
promuovere l'immagine di organizzazioni di utilita' pubblica; 
  x) le prestazioni effettuate  tra  le  unita'  organizzative  della
medesima collettivita' pubblica,  o  tra  tale  collettivita'  e  gli
istituti o le fondazioni che hanno partecipato alla loro fondazione o
le loro unita' organizzative; 
  y) la messa a disposizione di personale da parte  di  collettivita'
pubbliche ad altre collettivita'; 
  z) le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e di  ricerca
che partecipano a una cooperazione in  materia  di  istruzione  e  di
ricerca, se effettuate nell'ambito delle cooperazioni previste  dalle
norme nazionali e/o dell'Unione europea.