Art. 49 
 
           Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero 
 
  1.Sono vietati  gli  spostamenti  per  Stati  e  territori  di  cui
all'elenco E dell'allegato 20, nonche' l'ingresso e il  transito  nel
territorio nazionale alle persone che hanno transitato o  soggiornato
negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E  nei  quattordici
giorni antecedenti, salvo che  ricorrano  uno  o  piu'  dei  seguenti
motivi, comprovati mediante la  dichiarazione  di  cui  all'art.  50,
comma 1: 
    a) esigenze lavorative; 
    b) assoluta urgenza; 
    c) esigenze di salute; 
    d) esigenze di studio; 
    e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 
    f) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati membri dell'Unione europea,  di  Stati  parte  dell'accordo  di
Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della  Repubblica  di
San Marino, dello Stato della Citta' del Vaticano; 
    g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE)  n.  1612/68  e  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    h) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  della  direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; 
    i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come  definiti  dagliarticoli
2e3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE)  n.  1612/68  e  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    l)  ingresso  nel  territorio  nazionale   per   raggiungere   il
domicilio, l'abitazione o la residenza di una  persona  di  cui  alle
lettere f) e h), anche  non  convivente,  con  la  quale  vi  e'  una
comprovata e stabile relazione affettiva. 
  2. Nelle more dell'adozione del successivo decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art.  2  del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere
modificati con ordinanza del Ministro della salute, di  concerto  con
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni  disposte  in  relazione  alla
provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020. 
  4. Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze  del  Ministro  della
salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021, recanti  "Ulteriori  misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19", che si trovano nelle situazioni previste
all'art. 51, comma 7, lettere f), m) e n),  e'  comunque  consentito,
previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli
sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art.  51,
l'ingresso nel territorio nazionale per ragioni di salute  comprovate
e non differibili, secondo la seguente disciplina: 
    a) adempimento degli obblighi di dichiarazione  di  cui  all'art.
50; 
    b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco  e  a  chiunque
sia deputato ad  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di
essersi  sottoposti,  nelle  48  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    c)  sottoposizione  a  un  test  molecolare  o   antigenico,   da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48
ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria
locale di riferimento. 
  5. Per la partecipazione a competizioni sportive  di  cui  all'art.
18, comma 1, e' in ogni caso  consentito  l'ingresso  nel  territorio
nazionale  ad  atleti,  tecnici,  giudici  e  commissari   di   gara,
rappresentanti  della  stampa  estera  e   accompagnatori   che   nei
quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi
o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed  E  dell'allegato
20, inclusi i Paesi dai quali e' vietato l'ingresso in  Italia,  alle
seguenti condizioni: 
    a) adempimento degli obblighi di dichiarazione  di  cui  all'art.
50; 
    b) presentazione al vettore, all'atto dell'imbarco e  a  chiunque
sia deputato ad  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di
essersi  sottoposti,  nelle  48  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    c) svolgimento della competizione sportiva in conformita' con  lo
specifico  protocollo  adottato  dall'ente   sportivo   organizzatore
dell'evento. 
  6.  Fermo  restando  quanto   previsto   dall'art.   1,   comma   2
dell'ordinanza del Ministro  della  salute  13  febbraio  2021,  alle
persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei  14  giorni
precedenti,  l'ingresso  nel  territorio  nazionale   e'   consentito
altresi' per raggiungere il domicilio,  abitazione  o  residenza  dei
figli minori.