Art. 11 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 3, commi 7 e  9,
6, ((comma 5)), 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16 e 8, commi  9  e  11,
pari ((a 10.142.174 euro per l'anno 2021 e a 17.397.772)) euro  annui
a decorrere dall'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto ((a 4.570.424 euro per l'anno 2021 e a 6.567.287)) euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando,  ((quanto  a
3.620.475 euro per l'anno 2021 e a 4.833.390)) euro annui a decorrere
dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo, quanto a  249.000  euro  per
l'anno  2021  e  332.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e, quanto a 700.949 euro per l'anno 2021  e
1.401.897 euro annui a  decorrere  dall'anno  2022,  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; 
    b) quanto a 5.571.750 euro per  l'anno  2021  e  10.830.485  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione
((del Fondo)) di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  2. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  ad
eccezione ((di quelle di cui agli  articoli  2,  comma  8,  3,  commi
4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 7 e 9, 6, comma 5, 7,  commi  2,
11, 12, 14, 15 e 16, e 8, commi 9 e 11)) si provvede con  le  risorse
umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
((derivanti dall'attuazione del presente decreto)).