Art. 26
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal direttore generale
dell'Istituto, sono cosi' composte:
a) Presidente, di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto;
b) componenti:
due esperti nel settore per il quale il concorso e' bandito;
un componente e' scelto dal collegio di direzione dell'Istituto
e l'altro dal direttore generale;
c) segretario:
un dipendente amministrativo dell'Istituto non inferiore alla
categoria «C».