Art. 27
Prove d'esame
1. Le prove d'esame per le procedure concorsuali di cui al presente
capo che si svolgono secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 13
e 14 sono le seguenti:
a) prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il
quale il concorso e' bandito da cui si evincano anche le conoscenze
applicative.
b) prova orale: sulle materie inerenti al settore di riferimento
nonche' sui compiti connessi alla qualificazione da conferire. La
prova orale deve anche comprendere, oltre che la conoscenza delle
principali applicazioni informatiche, della lingua inglese e delle
eventuali altre lingue straniere previste dal bando.