Art. 28 Punteggio 1. I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono ripartiti ai sensi dell'art. 8, comma 3. 2. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti: a) titoli di carriera: 5; b) titoli accademici e di studio: 7; c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3; d) curriculum formativo e professionale: 15. 3. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11.