Art. 28
Punteggio
1. I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono ripartiti ai
sensi dell'art. 8, comma 3.
2. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
a) titoli di carriera: 5;
b) titoli accademici e di studio: 7;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 15.
3. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11.