Art. 20
Fattura elettronica per le prestazioni di servizi
1. Per le prestazioni di servizi di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rese nei confronti degli
operatori economici che abbiano comunicato il numero di
identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San
Marino, la fattura di cui all'art. 21, comma 6-bis, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, puo' essere
emessa in formato elettronico tramite il SDI, che la trasmette
all'ufficio tributario per il successivo inoltro al committente.