Art. 20 Fattura elettronica per le prestazioni di servizi 1. Per le prestazioni di servizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, la fattura di cui all'art. 21, comma 6-bis, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, puo' essere emessa in formato elettronico tramite il SDI, che la trasmette all'ufficio tributario per il successivo inoltro al committente.