Art. 20 
 
          Fattura elettronica per le prestazioni di servizi 
 
  1. Per le prestazioni di servizi di cui all'art. 3 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rese nei confronti degli
operatori   economici   che   abbiano   comunicato   il   numero   di
identificazione  agli  stessi  attribuito  dalla  Repubblica  di  San
Marino, la fattura di cui all'art. 21, comma 6-bis, lettera  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, puo'  essere
emessa in formato  elettronico  tramite  il  SDI,  che  la  trasmette
all'ufficio tributario per il successivo inoltro al committente.