Art. 58 
 
                    Misure urgenti per la scuola 
 
  1. Con una  o  piu'  ordinanze  del  Ministro  dell'istruzione,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  per  l'ordinato  avvio
dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate,  nei  limiti
degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  anche  in  deroga  alle
disposizioni vigenti, misure volte: 
    a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo  conto  dell'eventuale  necessita'  di  rafforzamento   degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico; 
    b) all'adattamento e alla modifica degli  aspetti  procedurali  e
delle tempistiche di immissione in ruolo,  anche  in  relazione  alla
data di cui alla lettera a),  nonche'  degli  aspetti  procedurali  e
delle   tempistiche   relativi   alle   utilizzazioni,   assegnazioni
provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in
deroga al termine di conclusione delle stesse previsto  dall'articolo
4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando
il rispetto dei vincoli  di  permanenza  sulla  sede  previsti  dalle
disposizioni vigenti e  delle  facolta'  assunzionali  disponibili  e
ferma restando la decorrenza dei contratti  al  1°  settembre  o,  se
successiva, alla data di inizio del servizio; 
    c) a prevedere che  a  partire  dal  1°  settembre  2021  e  fino
all'inizio delle lezioni siano attivati,  quale  attivita'  didattica
ordinaria,  l'eventuale  integrazione  e   il   rafforzamento   degli
apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    d) a tenere conto delle necessita' degli studenti  con  patologie
gravi o immunodepressi, in possesso di certificati  rilasciati  dalle
competenti autorita' sanitarie,  nonche'  dal  medico  di  assistenza
primaria che ha in carico il paziente, tali  da  consentire  loro  di
poter  seguire  la  programmazione   scolastica   avvalendosi   anche
eventualmente della didattica a distanza. 
  2.  Al  fine  di  sostenere  la  regolare   conclusione   dell'anno
scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo  sono
disposte le seguenti misure: 
  ((0a) al testo unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). -  1.  Presso
il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti  di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive. 
  2. Ai  dirigenti  tecnici  con  funzioni  ispettive  del  Ministero
dell'istruzione si applicano, per quanto non  diversamente  previsto,
le disposizioni relative ai  dirigenti  delle  amministrazioni  dello
Stato»; 
  2) all'articolo 420: 
  2.1) al comma 1, le  parole:  «al  ruolo  del  personale  ispettivo
tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione dei  dirigenti
tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1,»  e
le parole da: «, distinti» fino alla fine del comma sono soppresse; 
  2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai concorsi  di  cui  al  comma  1  sono  ammessi  i  dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche statali. E' ammesso altresi'
il personale docente ed educativo delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali in possesso  di  diploma  di  laurea  magistrale  o
specialistica ovvero di  laurea  conseguita  in  base  al  previgente
ordinamento, di diploma  accademico  di  secondo  livello  rilasciato
dalle  istituzioni  dell'alta  formazione   artistica,   musicale   e
coreutica  ovvero  di  diploma  accademico  conseguito  in  base   al
previgente ordinamento congiunto con diploma di  istituto  secondario
superiore, che abbia maturato un'anzianita'  complessiva,  anche  nei
diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che  sia  confermato
in ruolo»; 
  2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; 
  2.4) al comma 6, le parole:  «ispettore  tecnico»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «dirigente  tecnico  con  funzioni  ispettive»,  le
parole: «della pubblica istruzione» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dell'istruzione», dopo  le  parole:  «nei  limiti  dei  posti»  sono
inserite le seguenti: «vacanti  e»  e  le  parole:  «nei  contingenti
relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto  dei  settori
d'insegnamento» sono soppresse; 
  2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7.  I   bandi   di   concorso   stabiliscono   le   modalita'   di
partecipazione, il  termine  di  presentazione  delle  domande  e  il
calendario  delle  prove.  Nei  bandi  di  concorso   sono   altresi'
disciplinati le prove concorsuali  e  i  titoli  valutabili,  con  il
relativo  punteggio,  nel  rispetto  delle  modalita'  e  dei  limiti
previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate  con
una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente»; 
  2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva  fino  al
10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo  i
requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di
dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  abbiano  svolto  le
relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine  di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli
uffici  dell'amministrazione  centrale  o  periferica  del  Ministero
dell'istruzione»; 
  2.7) alla rubrica, le parole: «ispettore tecnico»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»; 
  3) all'articolo 421: 
  3.1) al comma 1: 
  3.1.1) all'alinea, le parole: «ispettore tecnico»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente  tecnico  con  funzioni  ispettive»  e  le
parole: «o capo del servizio centrale» sono soppresse; 
  3.1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione
che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di  uffici
dirigenziali generali ovvero tra i  professori  di  prima  fascia  di
universita' statali  e  non  statali,  i  magistrati  amministrativi,
ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato  o  i  consiglieri  di
Stato aventi documentata esperienza  nei  settori  della  valutazione
delle organizzazioni complesse o del  diritto  e  della  legislazione
scolastica»; 
  3.1.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione»; 
  3.1.4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c)  un  dirigente  amministrativo  di  livello  non  generale  del
Ministero dell'istruzione»; 
  3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati; 
  4) all'articolo 422: 
  4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con
funzioni ispettive constano di due  prove  scritte  e  di  una  prova
orale. 
  2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui  100
da attribuire alle prove scritte, 60  alla  prova  orale  e  40  alla
valutazione dei titoli»; 
  4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati; 
  5) all'articolo 423: 
  5.1) al comma 1, le parole:  «ispettore  tecnico»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»; 
  5.2) al comma 2, le parole: «ed il  colloquio  con  la  valutazione
prescritta» e la parola: «anzidette» sono soppresse e dopo le parole:
«dei punti assegnati per i titoli» sono aggiunte le seguenti: «,  nel
limite dei posti messi a concorso»; 
  5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
  6) l'articolo 424 e' abrogato; 
  a)  al  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l'articolo  3-bis  e'
abrogato; 
  b) con riferimento alle operazioni di  avvio  dell'anno  scolastico
2021/2022 non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
commi da 17 a 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e
le disposizioni di cui all'articolo 32 ter,  commi  2,  3  e  4,  del
decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  c) soppressa; 
  d) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 agosto 2021,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno  1999,  n.
233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI  rende  il
proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta  da  parte
del Ministro dell'istruzione; 
  e) qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,  i
sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale  (IeF.P.),
i sistemi  regionali  che  realizzano  i  percorsi  di  Istruzione  e
Formazione  Tecnica  Superiore  (I.F.T.S.)  e  gli  Istituti  Tecnici
Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il  numero  minimo  di  ore
previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso  formativo,
l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque  validita'.
Qualora  si  determini  una  riduzione  dei  livelli  qualitativi   e
quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono  derogate  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  7,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22; 
  f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo  16  aprile
1994, n. 297, le parole: «cinque  anni  scolastici»  sono  sostituite
dalle parole: «tre anni scolastici» e al comma 3 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «quattro  anni»
sono sostituite  dalle  parole:  «due  anni».  Al  fine  di  tutelare
l'interesse degli studenti  alla  continuita'  didattica,  i  docenti
possono presentare istanza volontaria di mobilita' non prima  di  tre
anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto  la
titolarita'  in  una  qualunque  sede  della  provincia  chiesta.  Le
disposizioni di cui al precedente periodo si  applicano  a  decorrere
dalle operazioni di mobilita' relative all'anno scolastico 2022/2023; 
  g)  all'articolo  58,  comma   5-sexies,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le  parole  «1°  marzo  2021»  sono
sostituite dalle seguenti «1° settembre 2021»; 
  h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,
le parole: «al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per
ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022» e  sono  aggiunti,
infine, i seguenti  periodi:  «Ai  fini  del  presente  comma  e  per
consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali  in  sicurezza,
con ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  sono  stabiliti  nuovi
termini e modalita' per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del
periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi  in
carica  all'atto  della  loro  nomina  secondo  modalita'  e  termini
previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»; 
  i) all'articolo 6 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2017,  n.18,
dopo il comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Con  decreto
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede  all'accorpamento
del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola  europea  di
Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo  decreto
disciplina l'organizzazione e il funzionamento della  Scuola  europea
di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
  i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n.  115,  dopo  il
comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere dalla  data  della
sua istituzione, la facolta' di  stabilire,  in  modo  autonomo  e  a
titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o  rette  necessari
allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a  carico
delle famiglie degli  alunni  i  cui  genitori  non  sono  dipendenti
dell'EFSA ne' di societa'  convenzionate  con  l'Autorita'  medesima.
L'importo di tali contributi e rette  non  puo'  essere  superiore  a
2.000 euro  annui  per  ciascun  alunno,  fatte  salve  le  riduzioni
spettanti  alle  medesime  famiglie  ai  sensi   delle   disposizioni
vigenti».)) 
  3. All'articolo 32, comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole: «anno scolastico 2020-2021» sono  inserite  le
seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021»; 
    b)  dopo  le  parole:  «esigenze  didattiche»  sono  aggiunte  le
seguenti: «nei limiti delle risorse gia'  assegnate.  Per  la  stessa
finalita'  di  cui  al  primo  periodo,  al  fine  di  garantire   la
continuita' didattica  anche  nell'anno  scolastico  2021-2022,  sono
stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno  2021  da  trasferire  agli
enti locali beneficiari e  rendicontare  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2021». 
  4. Al fine di contenere  il  rischio  epidemiologico  in  relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato  di  previsione
del Ministero  dell'istruzione  e'  istituito  un  fondo,  denominato
«Fondo  per  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   per   l'anno
scolastico 2021/2022», con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel
2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo
e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo  della
destinazione a misure di contenimento del rischio  epidemiologico  da
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e  nel  rispetto
dei saldi programmati di finanza pubblica. 
  ((4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle
seguenti finalita': 
  a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza
tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro,  per  la  didattica  a
distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonche' di
servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; 
  b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene
individuale e degli ambienti nonche' di ogni altro  materiale,  anche
di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da
COVID-19; 
  c)  interventi  in  favore  della  didattica  degli  studenti   con
disabilita', disturbi specifici  di  apprendimento  e  altri  bisogni
educativi speciali; 
  d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza,  e
a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti  necessari  per  la
fruizione di  modalita'  didattiche  compatibili  con  la  situazione
emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione scolastica; 
  e)  acquisto  e  utilizzo  di  strumenti  editoriali  e   didattici
innovativi; 
  f)  adattamento  degli  spazi  interni  ed  esterni  e  delle  loro
dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni  di
sicurezza, compresi interventi di piccola  manutenzione,  di  pulizia
straordinaria e sanificazione, nonche' interventi  di  realizzazione,
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle  palestre,
di ambienti  didattici  innovativi,  di  sistemi  di  sorveglianza  e
dell'infrastruttura informatica. 
  4-ter. Il Ministero  dell'istruzione,  entro  il  31  luglio  2021,
provvede al monitoraggio delle spese  di  cui  all'articolo  231-bis,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  per  il  personale
docente  e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  comunicando  le
relative risultanze al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.  La  quota  parte
delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto  decreto-legge  n.
34 del 2020, che in  base  al  monitoraggio  risulti  non  spesa,  e'
destinata  all'attivazione  di  ulteriori  incarichi  temporanei  per
l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con  ordinanza  del  Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono adottate, anche in deroga  alle  disposizioni  vigenti,
misure volte ad  autorizzare  i  dirigenti  degli  uffici  scolastici
regionali, nei limiti delle risorse di  cui  al  precedente  periodo,
come ripartite ai sensi del comma 4-quater: 
  a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale  docente
con contratto a tempo determinato, dalla data di  presa  di  servizio
fino  al  30   dicembre   2021,   finalizzati   al   recupero   degli
apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze  delle  istituzioni
scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di  sospensione
delle attivita'  didattiche  in  presenza  a  seguito  dell'emergenza
epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo
svolgimento delle prestazioni con le modalita' del lavoro agile; 
  b)  ad  attivare  ulteriori  incarichi  temporanei   di   personale
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   con   contratto   a   tempo
determinato, dalla data di presa di  servizio  fino  al  30  dicembre
2021, per finalita' connesse all'emergenza epidemiologica. 
  4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite  tra  gli
uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le  misure
di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse
attribuite. 
  4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' abrogato. 
  4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, presso
ciascuna prefettura - ufficio territoriale del Governo e  nell'ambito
della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e'  istituito  un
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la  definizione
del piu' idoneo raccordo tra gli orari  di  inizio  e  termine  delle
attivita' didattiche e gli orari dei servizi  di  trasporto  pubblico
locale, urbano ed extraurbano, in funzione  della  disponibilita'  di
mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto  ad  agevolare  la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal
rientro in classe di  tutti  gli  studenti.  Al  predetto  tavolo  di
coordinamento partecipano il presidente della provincia o il  sindaco
della  citta'  metropolitana,   gli   altri   sindaci   eventualmente
interessati, i dirigenti  degli  ambiti  territoriali  del  Ministero
dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle  infrastrutture
e  della  mobilita'  sostenibili,  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' delle  aziende  di  trasporto
pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto  redige
un documento  operativo  sulla  base  del  quale  le  amministrazioni
coinvolte  nel  coordinamento  adottano  le  misure   di   rispettiva
competenza, la cui attuazione  e'  monitorata  dal  medesimo  tavolo,
anche  ai  fini  dell'eventuale  adeguamento  del  citato   documento
operativo. Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine
indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ne da' comunicazione al presidente della  regione,  che
adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23  dicembre  1978,  n.
833, una o piu'  ordinanze,  con  efficacia  limitata  al  pertinente
ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per  i  settori
della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed  extraurbani,
delle misure organizzative strettamente necessarie al  raggiungimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma. Le scuole
modulano il piano di lavoro del personale amministrativo,  tecnico  e
ausiliario, gli orari delle attivita' didattiche per i docenti e  gli
studenti nonche' gli orari degli  uffici  amministrativi  sulla  base
delle disposizioni del presente comma. Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica; le amministrazioni interessate  vi  provvedono  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
  4-septies.  Al  fine  di  garantire  l'ordinato   avvio   dell'anno
scolastico 2021/2022, e' istituito un apposito fondo nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'istruzione,  con  la  dotazione  di  6
milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al  primo  periodo
sono  destinate  alle  istituzioni  scolastiche  che  necessitano  di
completare l'acquisizione degli  arredi  scolastici.  Alla  copertura
degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,  del  presente
decreto.)) 
  5. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  4,  ((alle  scuole
dell'infanzia  e  alle  scuole  primarie  e))  secondarie  paritarie,
facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo
1 della legge  10  marzo  2000,  n.  62,  e'  erogato  un  contributo
complessivo di ((60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni
di euro a  favore  delle  scuole  dell'infanzia.))  Con  decreto  del
Ministro dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra  gli
uffici scolastici regionali in proporzione  al  numero  degli  alunni
iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente
periodo. Gli uffici scolastici  regionali  provvedono  al  successivo
riparto   in   favore   delle   istituzioni   scolastiche   paritarie
((dell'infanzia,)) primarie e secondarie in proporzione al numero  di
alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021. ((Le risorse  di  cui
al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino  nel
proprio sito internet: 
  a)   l'organizzazione   interna,   con   particolare    riferimento
all'articolazione degli uffici e all'organigramma; 
  b)  le  informazioni  relative  ai   titolari   di   incarichi   di
collaborazione  o  consulenza,  compresi  gli  estremi  dell'atto  di
conferimento  dell'incarico,  il  curriculum  vitae  e  il   compenso
erogato; 
  c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute,
con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione  organica
e al personale  effettivamente  in  servizio  e  al  relativo  costo,
nonche' i tassi di assenza; 
  d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro
non a tempo indeterminato; 
  e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e  del  conto
consuntivo; 
  f) le informazioni  relative  ai  beni  immobili  e  agli  atti  di
gestione del patrimonio. 
  5-bis. La mancata  osservanza  degli  obblighi  di  cui  al  quarto
periodo del comma 5 comporta la  revoca  del  contributo  di  cui  al
medesimo comma 5. 
  5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 623 e' sostituito dal seguente: 
  «623. Al fine di ridurre il fenomeno  del  divario  digitale  e  di
favorire  la  fruizione  della  didattica  digitale   integrata,   le
istituzioni  scolastiche   possono   chiedere   contributi   per   la
concessione  di  dispositivi  digitali  dotati  di  connettivita'  in
comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari
con  un  indicatore  della  situazione  economica   equivalente   non
superiore a 20.000 euro annui»; 
  b) il comma 624 e' sostituito dal seguente: 
  «624. Il beneficio di cui al  comma  623  e'  concesso  nel  limite
complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A
tale fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della  legge  13
luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno
2021»; 
  c) il comma 625 e' abrogato. 
  5-quater.  La  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   versa
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  gli  importi  ad  essa  gia'
trasferiti  in  attuazione  del  secondo  periodo   del   comma   624
dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  nel  testo
vigente prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 si  provvede
ai sensi dell'articolo 77.))