Art. 58
Misure urgenti per la scuola
1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo conto dell'eventuale necessita' di rafforzamento degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e
delle tempistiche di immissione in ruolo, anche in relazione alla
data di cui alla lettera a), nonche' degli aspetti procedurali e
delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni
provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in
deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo
4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando
il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle
disposizioni vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili e
ferma restando la decorrenza dei contratti al 1° settembre o, se
successiva, alla data di inizio del servizio;
c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino
all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attivita' didattica
ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli
apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) a tenere conto delle necessita' degli studenti con patologie
gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle
competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza
primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di
poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche
eventualmente della didattica a distanza.
2. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno
scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo sono
disposte le seguenti misure:
((0a) al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente:
«Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). - 1. Presso
il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero
dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto,
le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello
Stato»;
2) all'articolo 420:
2.1) al comma 1, le parole: «al ruolo del personale ispettivo
tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione dei dirigenti
tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1,» e
le parole da: «, distinti» fino alla fine del comma sono soppresse;
2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche statali. E' ammesso altresi'
il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed
educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o
specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente
ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato
dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al
previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario
superiore, che abbia maturato un'anzianita' complessiva, anche nei
diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato
in ruolo»;
2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
2.4) al comma 6, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite
dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive», le
parole: «della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'istruzione», dopo le parole: «nei limiti dei posti» sono
inserite le seguenti: «vacanti e» e le parole: «nei contingenti
relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori
d'insegnamento» sono soppresse;
2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita' di
partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il
calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresi'
disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il
relativo punteggio, nel rispetto delle modalita' e dei limiti
previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con
una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente»;
2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al
10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i
requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di
dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le
relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli
uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero
dell'istruzione»;
2.7) alla rubrica, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite
dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»;
3) all'articolo 421:
3.1) al comma 1:
3.1.1) all'alinea, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite
dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive» e le
parole: «o capo del servizio centrale» sono soppresse;
3.1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione
che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici
dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima fascia di
universita' statali e non statali, i magistrati amministrativi,
ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i consiglieri di
Stato aventi documentata esperienza nei settori della valutazione
delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione
scolastica»;
3.1.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione»;
3.1.4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) un dirigente amministrativo di livello non generale del
Ministero dell'istruzione»;
3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
4) all'articolo 422:
4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con
funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova
orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100
da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla
valutazione dei titoli»;
4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;
5) all'articolo 423:
5.1) al comma 1, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite
dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»;
5.2) al comma 2, le parole: «ed il colloquio con la valutazione
prescritta» e la parola: «anzidette» sono soppresse e dopo le parole:
«dei punti assegnati per i titoli» sono aggiunte le seguenti: «, nel
limite dei posti messi a concorso»;
5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
6) l'articolo 424 e' abrogato;
a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l'articolo 3-bis e'
abrogato;
b) con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico
2021/2022 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi da 17 a 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e
le disposizioni di cui all'articolo 32 ter, commi 2, 3 e 4, del
decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
c) soppressa;
d) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.
233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il
proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
del Ministro dell'istruzione;
e) qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i
sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.),
i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici
Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore
previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo,
l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validita'.
Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e
quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono derogate le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, le parole: «cinque anni scolastici» sono sostituite
dalle parole: «tre anni scolastici» e al comma 3 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «quattro anni»
sono sostituite dalle parole: «due anni». Al fine di tutelare
l'interesse degli studenti alla continuita' didattica, i docenti
possono presentare istanza volontaria di mobilita' non prima di tre
anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la
titolarita' in una qualunque sede della provincia chiesta. Le
disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere
dalle operazioni di mobilita' relative all'anno scolastico 2022/2023;
g) all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo periodo, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «1° marzo 2021» sono
sostituite dalle seguenti «1° settembre 2021»;
h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,
le parole: «al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per
ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono aggiunti,
infine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e per
consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza,
con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi
termini e modalita' per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del
periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in
carica all'atto della loro nomina secondo modalita' e termini
previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»;
i) all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Con decreto
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento
del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di
Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto
disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea
di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, dopo il
comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere dalla data della
sua istituzione, la facolta' di stabilire, in modo autonomo e a
titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari
allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico
delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti
dell'EFSA ne' di societa' convenzionate con l'Autorita' medesima.
L'importo di tali contributi e rette non puo' essere superiore a
2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni
spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni
vigenti».))
3. All'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «anno scolastico 2020-2021» sono inserite le
seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021»;
b) dopo le parole: «esigenze didattiche» sono aggiunte le
seguenti: «nei limiti delle risorse gia' assegnate. Per la stessa
finalita' di cui al primo periodo, al fine di garantire la
continuita' didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022, sono
stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno 2021 da trasferire agli
enti locali beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31
dicembre 2021».
4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo, denominato
«Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno
scolastico 2021/2022», con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel
2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo
e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della
destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto
dei saldi programmati di finanza pubblica.
((4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle
seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza
tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a
distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonche' di
servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene
individuale e degli ambienti nonche' di ogni altro materiale, anche
di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con
disabilita', disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni
educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e
a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la
fruizione di modalita' didattiche compatibili con la situazione
emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici
innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro
dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni di
sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia
straordinaria e sanificazione, nonche' interventi di realizzazione,
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre,
di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
dell'infrastruttura informatica.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021,
provvede al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-bis,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il personale
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le
relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte
delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge n.
34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, e'
destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per
l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici
regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo,
come ripartite ai sensi del comma 4-quater:
a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente
con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio
fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli
apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni
scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione
delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza
epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo
svolgimento delle prestazioni con le modalita' del lavoro agile;
b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo
determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre
2021, per finalita' connesse all'emergenza epidemiologica.
4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite tra gli
uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le misure
di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse
attribuite.
4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' abrogato.
4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, presso
ciascuna prefettura - ufficio territoriale del Governo e nell'ambito
della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione
del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle
attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico
locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilita' di
mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal
rientro in classe di tutti gli studenti. Al predetto tavolo di
coordinamento partecipano il presidente della provincia o il sindaco
della citta' metropolitana, gli altri sindaci eventualmente
interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero
dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' delle aziende di trasporto
pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige
un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni
coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva
competenza, la cui attuazione e' monitorata dal medesimo tavolo,
anche ai fini dell'eventuale adeguamento del citato documento
operativo. Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine
indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ne da' comunicazione al presidente della regione, che
adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, una o piu' ordinanze, con efficacia limitata al pertinente
ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori
della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani,
delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma. Le scuole
modulano il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, gli orari delle attivita' didattiche per i docenti e gli
studenti nonche' gli orari degli uffici amministrativi sulla base
delle disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica; le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2021/2022, e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, con la dotazione di 6
milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo
sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di
completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla copertura
degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.))
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, ((alle scuole
dell'infanzia e alle scuole primarie e)) secondarie paritarie,
facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo
1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e' erogato un contributo
complessivo di ((60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni
di euro a favore delle scuole dell'infanzia.)) Con decreto del
Ministro dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli
uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni
iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente
periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo
riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie
((dell'infanzia,)) primarie e secondarie in proporzione al numero di
alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021. ((Le risorse di cui
al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel
proprio sito internet:
a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento
all'articolazione degli uffici e all'organigramma;
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di
conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso
erogato;
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute,
con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica
e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo,
nonche' i tassi di assenza;
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro
non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto
consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di
gestione del patrimonio.
5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto
periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al
medesimo comma 5.
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 623 e' sostituito dal seguente:
«623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di
favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le
istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per la
concessione di dispositivi digitali dotati di connettivita' in
comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari
con un indicatore della situazione economica equivalente non
superiore a 20.000 euro annui»;
b) il comma 624 e' sostituito dal seguente:
«624. Il beneficio di cui al comma 623 e' concesso nel limite
complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A
tale fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13
luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno
2021»;
c) il comma 625 e' abrogato.
5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri versa
all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad essa gia'
trasferiti in attuazione del secondo periodo del comma 624
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 si provvede
ai sensi dell'articolo 77.))