Art. 59 
 
Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei  docenti  di  posto
  comune e di sostegno e semplificazione delle procedure  concorsuali
  del personale docente 
  1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti  di  tipo
comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel
limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo  39  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo  da  disporre
secondo la legislazione vigente,  fatto  salvo  quanto  disposto  dai
commi seguenti. 
  2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 e' incrementata al 100
((per cento)) la quota prevista dall'articolo 17,  comma  2,  lettera
b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da  destinare  alla
procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno
scolastico e' incrementata al 100 ((per  cento))  la  quota  prevista
dall'articolo 4 comma  1-quater,  lettera  b)  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 87  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 96 da  destinare  alla  procedura  di  cui  al  comma
1-quinquies del medesimo articolo. 
  3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9,  lettera  b)  del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che
hanno conseguito nelle prove di cui  alla  lettera  a)  del  medesimo
comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo 
  ((4. In via straordinaria,  esclusivamente  per  l'anno  scolastico
2021/2022, i posti comuni e di sostegno  vacanti  e  disponibili  che
residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il  personale
docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il  sistema
educativo di istruzione e formazione  del  Ministero  dell'istruzione
nn.  498  e  499  del  21  aprile  2020,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e  successive
modifiche, sono assegnati con  contratto  a  tempo  determinato,  nel
limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del  presente  articolo,
ai docenti che sono iscritti nella  prima  fascia  delle  graduatorie
provinciali per le supplenze di  cui  all'articolo  4,  comma  6-bis,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di  sostegno,
o negli appositi elenchi  aggiuntivi  ai  quali  possono  iscriversi,
anche con riserva di accertamento del titolo, coloro  che  conseguono
il titolo di abilitazione o di specializzazione entro  il  31  luglio
2021. Per i docenti di posto comune, di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma, e' altresi' richiesto che  abbiano  svolto  su  posto
comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre  annualita'  di
servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci  anni  scolastici
oltre  quello  in  corso,  nelle  istituzioni  scolastiche   statali,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124.)) 
  5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4  e'  proposto
esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di  concorso  o
tipologie di posto per le quali il  docente  risulta  iscritto  nella
prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze  o  negli
elenchi aggiuntivi. 
  6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono
altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e  prova  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le
integrazioni di cui al comma 7. 
  7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova e' seguito da
una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i  candidati
valutati positivamente ai sensi dell'articolo  1,  comma  117,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare e'  superata  dai
candidati che raggiungono una soglia di idoneita' ed e'  valutata  da
una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. 
  8.  In  caso  di  positiva  valutazione  del  percorso  annuale  di
formazione e prova e di giudizio positivo della  prova  disciplinare,
il docente e' assunto a tempo indeterminato e  confermato  in  ruolo,
con decorrenza giuridica dal 1° settembre  2021,  o,  se  successiva,
dalla  data  di  inizio  del  servizio,  nella  medesima  istituzione
scolastica presso cui ha prestato servizio a  tempo  determinato.  La
negativa valutazione del percorso di formazione e prova  comporta  la
reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma  119,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.  Il  giudizio  negativo  relativo
alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di  cui
al comma 4 e l'impossibilita' di trasformazione a tempo indeterminato
del contratto. 
  9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con  riferimento  alla
procedura di cui al  comma  4,  sono  disciplinati  le  modalita'  di
attribuzione del contratto  a  tempo  determinato  dalle  graduatorie
provinciali per le supplenze e dai relativi  elenchi  aggiuntivi  nel
limite dei posti  vacanti  e  disponibili  di  cui  al  comma  4,  la
commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di  riferimento
per la valutazione della prova disciplinare di cui  al  comma  7,  le
modalita' di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i
requisiti  dei  componenti  e  le  modalita'  di  espletamento  della
suddetta prova. Ai componenti della commissione  nazionale  non  sono
dovuti, per  le  attivita'  svolte,  compensi,  indennita',  gettoni,
emolumenti, rimborsi spese ne' altre utilita' comunque denominate. 
  ((9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli
vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022  che  residuano
dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e  4,
salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con
i decreti del Capo del  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di
istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498  e  499
del 21 aprile 2020, pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale,  4a  serie
speciale, n.  34  del  28  aprile  2020,  e'  bandita  una  procedura
concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso  riservata
ai docenti non compresi tra quelli di cui  al  comma  4  che  abbiano
svolto,  entro  il  termine  di  presentazione   delle   istanze   di
partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali  di
almeno tre anni  anche  non  consecutivi  negli  ultimi  cinque  anni
scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresi' il  contributo  di
segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire
integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun  candidato
puo' partecipare alla procedura in un'unica regione e  per  una  sola
classe di concorso e puo' partecipare solo per una classe di concorso
per la quale abbia maturato almeno una annualita', valutata ai  sensi
del  primo  periodo.  Le  graduatorie  di   merito   regionali   sono
predisposte  sulla  base  dei  titoli  posseduti  e   del   punteggio
conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il  31  dicembre
2021, le cui caratteristiche sono definite con decreto  del  Ministro
dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui  al  presente  comma,  i
candidati vincitori  collocati  in  posizione  utile  in  graduatoria
partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione,
anche in  collaborazione  con  le  universita',  che  ne  integra  le
competenze professionali e che prevede una prova conclusiva,  secondo
modalita' definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al
periodo precedente. In caso di positiva valutazione del  percorso  di
formazione e della prova conclusiva il candidato e' assunto  a  tempo
indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti  vacanti  e
disponibili di cui al primo periodo, che sono resi indisponibili  per
le operazioni di mobilita' e immissione in ruolo. Nel corso dell'anno
scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresi' il  percorso
annuale di formazione iniziale e prova di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Le graduatorie di  cui  al
presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.)) 
  10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il  personale
docente per la scuola dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  per  i
posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza  annuale,  nel
rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della  Legge  27  dicembre
1997, n. 449, in deroga alla disciplina del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019,
n.  56,  nonche'  in  deroga  alla  disciplina  di  cui  al   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge  13  luglio  2015,  n.
107, al decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59  e  ai  relativi
decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le
prove di detti concorsi si svolgono  secondo  le  seguenti  modalita'
semplificate: 
    a) in  sostituzione  della  o  delle  prove  scritte  previste  a
legislazione vigente, sostenimento e superamento di una  unica  prova
scritta con piu' quesiti a risposta multipla, volti  all'accertamento
delle conoscenze e competenze del candidato  sulla  disciplina  della
classe di concorso o tipologia  di  posto  per  la  quale  partecipa,
nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese.  Non  si  da'  luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione  si  riserva
la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,
ove necessario, la  non  contestualita'  delle  prove  relative  alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza  e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata al massimo  100  punti
ed e' superata da coloro che conseguono il  punteggio  minimo  di  70
punti; 
    b) prova orale; 
    c) valutazione dei titoli; 
    d) formazione della graduatoria sulla base delle  valutazioni  di
cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso. 
  ((10-bis. I bandi dei concorsi  di  cui  al  comma  10,  emanati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30  per
cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di  posto,
in  favore  di  coloro  che  hanno  svolto,  entro  il   termine   di
presentazione  delle  istanze  di  partecipazione  al  concorso,   un
servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni
scolastici,  anche  non  continuativi,  nei  dieci  anni  precedenti,
valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della  legge  3  maggio
1999, n. 124. La  riserva  di  cui  al  periodo  precedente  vale  in
un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per
le quali il candidato abbia maturato un servizio di  almeno  un  anno
scolastico. Nel calcolo della  percentuale  dei  posti  riservati  si
procede con arrotondamento per difetto. La riserva  si  applica  solo
nel caso in cui il numero dei  posti  messi  a  bando,  per  ciascuna
regione, classe  di  concorso  o  tipologia  di  posto,  sia  pari  o
superiore a quattro.)) 
  11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate  tutte
le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da  quanto
sopra previsto, ((fermi restando)) i programmi concorsuali, senza che
cio' comporti la riapertura dei termini per  la  presentazione  delle
istanze o la modifica dei requisiti di  partecipazione.  Con  decreto
del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate le  modalita'
di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo  oneroso,
la  commissione  nazionale  incaricata  di  redigere  i   quadri   di
riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle
prove, i requisiti dei componenti delle  commissioni  cui  spetta  la
valutazione della  prova  scritta  e  della  prova  orale,  i  titoli
valutabili e il relativo punteggio 
  12. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare  entro  90
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  senza  nuovi  e
maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza  con  le  riforme
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  sono  disciplinati,
nell'ambito  ((del  periodo  di  formazione  e  di  prova))  di   cui
all'articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,  le
attivita' formative, le procedure  e  i  criteri  di  verifica  degli
standard professionali, le modalita' di verifica in itinere e  finale
incluse l'osservazione sul campo, la  struttura  del  bilancio  delle
competenze e del portfolio professionale. 
  13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite  previsto  dal
bando di concorso per la specifica  regione,  classe  di  concorso  o
tipologia di  posto,  in  caso  di  incapienza  dei  posti  destinati
annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni
scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di  cui
al comma 10, lettera  d),  nel  limite  delle  facolta'  assunzionali
disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari. 
  14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo
relative all'anno scolastico 2021/2022  in  ragione  degli  obiettivi
perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e  resilienza  circa
il  rafforzamento  delle  materie  scientifiche  e   tecnologiche   e
dell'elevato numero dei posti vacanti  e  disponibili,  le  procedure
concorsuali ordinarie gia' bandite, di cui al decreto  dipartimentale
del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e  per
il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche  in  deroga  alla
normativa vigente, con le modalita' di cui al comma 15. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma
14 la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalita': 
    a) unica prova scritta con  piu'  quesiti  a  risposta  multipla,
volta all'accertamento delle conoscenze e  competenze  del  candidato
sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la
quale partecipa, nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese.  La
prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli  Uffici
Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti,
40 dei quali vertenti  sui  programmi  previsti  dall'allegato  A  al
decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n.  201  per  la
singola classe di concorso,  5  sull'informatica  e  5  sulla  lingua
inglese. Per la classe di concorso  A027-Matematica  e  Fisica  i  40
quesiti vertenti sui programmi  sono  suddivisi  tra  20  quesiti  di
matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso  A028  -
Matematica e  scienze  i  40  quesiti  vertenti  sui  programmi  sono
suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle
scienze chimiche, fisiche, biologiche  e  naturali.  Ciascun  quesito
consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in  modalita'
casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di  100
minuti,  fermi  restando  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  di   cui
all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione  si  riserva
la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,
ove necessario, la  non  contestualita'  delle  prove  relative  alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza  e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti. La valutazione della  prova  e'  effettuata
assegnando 2 punti  a  ciascuna  risposta  esatta,  zero  punti  alle
risposte non date o errate. La prova e' valutata al massimo 100 punti
ed e' superata da coloro che conseguono il  punteggio  minimo  di  70
punti. 
    b) prova orale, valutata al  massimo  100  punti  e  superata  da
coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti; 
    c) formazione della graduatoria, entro  la  data  del  31  luglio
2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di  cui
alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso. 
  16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta la riapertura
dei termini per la presentazione delle  istanze  o  la  modifica  dei
requisiti  di  partecipazione  alla  procedura  indetta  con  decreto
dipartimentale 21 aprile 2020, n.  499  per  le  classi  di  concorso
interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate
le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di  concorso  necessari
all'espletamento delle  procedure  di  cui  ai  commi  14  e  15.  La
redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, e'
assegnata  con  affidamento  diretto  ad  una  o  piu'   universita'.
Parimenti  i  servizi  logistici  e  informatici  necessari  per   lo
svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente  anche
a  soggetti  in  house  rispetto  al  Ministero  dell'istruzione.  Le
commissioni di concorso sono costituite  con  decreto  del  direttore
generale  dell'Ufficio  scolastico   regionale   responsabile   della
procedura che provvede entro cinque  giorni  dalla  pubblicazione  in
Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova  scritta.
E' possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento  contestuale
della prova orale, ferma restando l'unicita'  del  presidente,  ((per
gruppi comprendenti un numero di candidati superiore  a  cinquanta.))
Al presidente ed ai componenti e al segretario delle commissioni  che
concludono le operazioni concorsuali redigendo la  graduatoria  entro
il 31 luglio 2021 e' riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto  a
quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il  compenso
base previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 3), comma 2 e comma 3,
nonche' dall'articolo 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 aprile 2020. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione
sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare  la
congruita' e l'equivalenza dei  quesiti,  di  redigere  i  quadri  di
riferimento per la valutazione della prova  orale,  i  requisiti  dei
componenti delle commissioni cui spetta la  valutazione  della  prova
scritta e della prova orale. 
  17. Le  graduatorie  delle  procedure  di  cui  al  comma  14  sono
utilizzate per le immissioni in ruolo  relative  all'anno  scolastico
2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di  ritardo,
entro la data del 30 ottobre 2021, con  conseguente  risoluzione  dei
contratti di lavoro a tempo  determinato  nelle  more  stipulati  sui
relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non
approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate
nel  corso  degli  anni  successivi  con  priorita'   rispetto   alle
graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in
ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la
specifica regione e classe di concorso, in  caso  di  incapienza  dei
posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere  disposte
anche negli anni scolastici successivi,  sino  all'esaurimento  della
graduatoria, nel limite delle  facolta'  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno  scolastico
2021/2022  si  applica   la   decorrenza   dei   contratti   prevista
dall'articolo 58, comma 1 lett. b). 
  18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui  al
comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria  per
le corrispondenti classi di concorso. Ai fini di quanto previsto  nel
periodo precedente  i  posti  delle  predette  procedure  concorsuali
ordinarie  sono  rideterminati  in  ragione  dei  posti   vacanti   e
disponibili  nei  limiti  individuati  da  un  decreto  del  Ministro
dell'istruzione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e  il  ((Ministro  per  la))  pubblica  amministrazione.  Con
decreto del Ministero dell'istruzione  si  provvede,  altresi',  alla
riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure
di cui al periodo precedente. 
  19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a  euro  7.684.000  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  20.  Con  ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  sono  definiti
appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni, relativi alle modalita' di  svolgimento  in  sicurezza
dei concorsi per il personale scolastico fino al  31  dicembre  2022,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  21. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159: 
    1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi; 
    2) il comma 13 e' abrogato.