Art. 59
Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto
comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali
del personale docente
1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di tipo
comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel
limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre
secondo la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai
commi seguenti.
2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 e' incrementata al 100
((per cento)) la quota prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla
procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno
scolastico e' incrementata al 100 ((per cento)) la quota prevista
dall'articolo 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 96 da destinare alla procedura di cui al comma
1-quinquies del medesimo articolo.
3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che
hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo
comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo
((4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico
2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che
residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale
docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione
nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive
modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel
limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo,
ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie
provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno,
o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi,
anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono
il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio
2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del
presente comma, e' altresi' richiesto che abbiano svolto su posto
comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualita' di
servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici
oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124.))
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 e' proposto
esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o
tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella
prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli
elenchi aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono
altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le
integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova e' seguito da
una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati
valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della
legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare e' superata dai
candidati che raggiungono una soglia di idoneita' ed e' valutata da
una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di
formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare,
il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo,
con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva,
dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione
scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La
negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la
reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo
alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui
al comma 4 e l'impossibilita' di trasformazione a tempo indeterminato
del contratto.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con riferimento alla
procedura di cui al comma 4, sono disciplinati le modalita' di
attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie
provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel
limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la
commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento
per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le
modalita' di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i
requisiti dei componenti e le modalita' di espletamento della
suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono
dovuti, per le attivita' svolte, compensi, indennita', gettoni,
emolumenti, rimborsi spese ne' altre utilita' comunque denominate.
((9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli
vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano
dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4,
salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con
i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499
del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e' bandita una procedura
concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata
ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano
svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di
partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di
almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni
scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresi' il contributo di
segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire
integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato
puo' partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola
classe di concorso e puo' partecipare solo per una classe di concorso
per la quale abbia maturato almeno una annualita', valutata ai sensi
del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono
predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio
conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre
2021, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, i
candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria
partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione,
anche in collaborazione con le universita', che ne integra le
competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo
modalita' definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al
periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di
formazione e della prova conclusiva il candidato e' assunto a tempo
indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e
disponibili di cui al primo periodo, che sono resi indisponibili per
le operazioni di mobilita' e immissione in ruolo. Nel corso dell'anno
scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresi' il percorso
annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Le graduatorie di cui al
presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.))
10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale
docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i
posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel
rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre
1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019,
n. 56, nonche' in deroga alla disciplina di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n.
107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi
decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le
prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalita'
semplificate:
a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a
legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova
scritta con piu' quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento
delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della
classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa,
nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si da' luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva
la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,
ove necessario, la non contestualita' delle prove relative alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'
tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata al massimo 100 punti
ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70
punti;
b) prova orale;
c) valutazione dei titoli;
d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di
cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso.
((10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per
cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto,
in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un
servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni
scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti,
valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio
1999, n. 124. La riserva di cui al periodo precedente vale in
un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per
le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno
scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si
procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo
nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna
regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o
superiore a quattro.))
11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate tutte
le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto
sopra previsto, ((fermi restando)) i programmi concorsuali, senza che
cio' comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle
istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto
del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate le modalita'
di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso,
la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di
riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle
prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la
valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli
valutabili e il relativo punteggio
12. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 90
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con le riforme
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati,
nell'ambito ((del periodo di formazione e di prova)) di cui
all'articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le
attivita' formative, le procedure e i criteri di verifica degli
standard professionali, le modalita' di verifica in itinere e finale
incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle
competenze e del portfolio professionale.
13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal
bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o
tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati
annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni
scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di cui
al comma 10, lettera d), nel limite delle facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari.
14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo
relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi
perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa
il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e
dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure
concorsuali ordinarie gia' bandite, di cui al decreto dipartimentale
del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per
il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla
normativa vigente, con le modalita' di cui al comma 15.
Parte di provvedimento in formato grafico
15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma
14 la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalita':
a) unica prova scritta con piu' quesiti a risposta multipla,
volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato
sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la
quale partecipa, nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La
prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici
Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti,
40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al
decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la
singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua
inglese. Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40
quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di
matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso A028 -
Matematica e scienze i 40 quesiti vertenti sui programmi sono
suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle
scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito
consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in modalita'
casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui
all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva
la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,
ove necessario, la non contestualita' delle prove relative alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'
tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova e' effettuata
assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle
risposte non date o errate. La prova e' valutata al massimo 100 punti
ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70
punti.
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da
coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio
2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui
alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.
16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta la riapertura
dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei
requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto
dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso
interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate
le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari
all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La
redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, e'
assegnata con affidamento diretto ad una o piu' universita'.
Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo
svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche
a soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le
commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della
procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta.
E' possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale
della prova orale, ferma restando l'unicita' del presidente, ((per
gruppi comprendenti un numero di candidati superiore a cinquanta.))
Al presidente ed ai componenti e al segretario delle commissioni che
concludono le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro
il 31 luglio 2021 e' riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto a
quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il compenso
base previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 3), comma 2 e comma 3,
nonche' dall'articolo 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 aprile 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione
sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la
congruita' e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di
riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei
componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova
scritta e della prova orale.
17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono
utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico
2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo,
entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei
contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui
relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non
approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate
nel corso degli anni successivi con priorita' rispetto alle
graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in
ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la
specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei
posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte
anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della
graduatoria, nel limite delle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico
2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista
dall'articolo 58, comma 1 lett. b).
18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al
comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per
le corrispondenti classi di concorso. Ai fini di quanto previsto nel
periodo precedente i posti delle predette procedure concorsuali
ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e
disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro
dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il ((Ministro per la)) pubblica amministrazione. Con
decreto del Ministero dell'istruzione si provvede, altresi', alla
riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure
di cui al periodo precedente.
19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro 7.684.000 per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
20. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono definiti
appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni, relativi alle modalita' di svolgimento in sicurezza
dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:
1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi;
2) il comma 13 e' abrogato.