Art. 60
Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della
formazione superiore e della ricerca nonche' in materia di concorso
di accesso alle scuole di specializzazione in medicina
1. In considerazione dei disagi determinati dalla crisi
epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l'attivita' di
orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di
azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione
superiore, nonche' di azioni di recupero e inclusione, anche con
riferimento agli studenti con disabilita' e con disturbi specifici
dell'apprendimento, e' istituito, per l'anno 2021, un fondo con
dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle
risorse di cui al presente comma tra le universita', anche non
statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla
legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma
12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo periodo, le parole: «successivamente, a
fine corso o interrompendo lo stesso,» sono soppresse;
b) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «E' esclusa la
contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica
in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria
di area sanitaria».
3. All'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, ((dalla legge)) 11 settembre 2020, n.
120, al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero
ai concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina
generale».
4. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca 10 agosto 2017, n. 130, il periodo «Ai sensi dell'articolo
19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si
iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, puo' partecipare ai
concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie
di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di
formazione, fatta salva la possibilita' di rinunciare al corso
stesso, interrompendolo anticipatamente.» e' soppresso.