((Art. 60 bis 
 
               Modifica del comma 536 dell'articolo 1 
                della legge 30 dicembre 2020, n. 178 
 
  1. Il comma 536 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, e' sostituito dal seguente: 
  «536. Per sostenere l'investimento in  capitale  umano  in  settori
strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di
promuovere  l'inserimento  di  giovani   neo-laureati   nel   sistema
produttivo, alle imprese  che  sostengono  finanziariamente,  tramite
donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma  di
borse di studio, iniziative formative  finalizzate  allo  sviluppo  e
all'acquisizione di competenze manageriali, promosse  da  universita'
pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o  da  scuole
di formazione manageriale pubbliche e private come definite al  comma
537, e' concesso un contributo, sotto  forma  di  credito  d'imposta,
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  fino  al  100  per
cento per le piccole e micro imprese, fino al 90  per  cento  per  le
medie  imprese  e  fino  all'80  per  cento  per  le  grandi  imprese
dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo  massimo  di
100.000 euro. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto  della  normativa
europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato,   le   disposizioni   per
l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a  539,  anche  al
fine del rispetto del limite complessivo di spesa  di  cui  al  comma
539».))