((Art. 60 bis
Modifica del comma 536 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178
1. Il comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e' sostituito dal seguente:
«536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori
strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di
promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema
produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite
donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di
borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e
all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da universita'
pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole
di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma
537, e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per
cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le
medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese
dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di
100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni per
l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, anche al
fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma
539».))