((Art. 60 ter 
 
         Misure a sostegno delle universita' del Mezzogiorno 
 
  1.  Al  fine  di   promuovere   lo   sviluppo   e   di   potenziare
l'attrattivita'  degli  atenei  del  Mezzogiorno,  alle   universita'
statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale  nei
territori  delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Molise,   Campania,
Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di  iscritti
non superiore a 9.000 e' riconosciuto un contributo complessivo di  2
milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce  limite  massimo  di
spesa. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   gli   atenei
interessati. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.))