((Art. 60 ter
Misure a sostegno delle universita' del Mezzogiorno
1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare
l'attrattivita' degli atenei del Mezzogiorno, alle universita'
statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei
territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania,
Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di iscritti
non superiore a 9.000 e' riconosciuto un contributo complessivo di 2
milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di
spesa. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di ripartizione delle risorse tra gli atenei
interessati.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.))