Art. 61 
 
                    Fondo italiano per la scienza 
 
  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo italiano  per  la
scienza» con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per  l'anno
2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto
del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da  adottare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  ((del  presente
decreto)), sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione
delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate  ai
parametri dello European  Research  Council  (ERC),  con  particolare
riferimento alle tipologie denominate «Starting  Grant»  e  «Advanced
Grant». Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo,
determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e  150  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77.