Art. 61
Fondo italiano per la scienza
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo italiano per la
scienza» con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno
2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente
decreto)), sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione
delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai
parametri dello European Research Council (ERC), con particolare
riferimento alle tipologie denominate «Starting Grant» e «Advanced
Grant». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
77.