Art. 62 
 
Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e  il  trasferimento
  tecnologico nel settore automotive nell'area di  crisi  industriale
  complessa di Torino 
 
  1. All'articolo  49  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) Al comma 1, le parole «per l'anno 2020» sono sostituite  dalle
seguenti: ((«per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;)) 
    b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  al  primo   periodo,   dopo   le   parole   «favorisce   la
collaborazione con» sono inserite le seguenti «universita'  e»  e  le
parole «anche mediante attivita' d'insegnamento  e  formazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «anche mediante attivita' di formazione» 
      b) ((sono aggiunte, in fine, le seguenti parole)): 
  «Il Centro promuove e organizza attivita' di: 
    a) ricerca e sviluppo (R&S)  svolta  in  maniera  indipendente  e
volta all'acquisizione di  maggiori  conoscenze  e  di  una  migliore
comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel  cui  ambito  il  Polo
intraprende un'effettiva collaborazione; 
    b) ampia diffusione dei  risultati  della  ricerca  su  base  non
esclusiva e non discriminatoria; 
    c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate  per  le
competenze ((inerenti all'attivita')) del Centro.» 
    c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il Politecnico di Torino e' identificato quale coordinatore del
Centro e, per  l'effetto,  e'  individuato  come  beneficiario  delle
risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico  di
Torino e' tenuto a sottoporre alla  valutazione  e  approvazione  del
Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente
i criteri, le modalita' e i tempi di attuazione dell'intervento e  di
realizzazione  dell'infrastruttura.  Il   Ministro   dello   Sviluppo
economico, sentito il  Ministro  dell'Universita'  e  della  Ricerca,
approva, con decreto  da  emanare  entro  40  giorni  dalla  data  di
presentazione, la proposta progettuale.»; 
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di
euro ((per l'anno 2021)) si provvede ai sensi dell'articolo 77.