Art. 62
Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento
tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale
complessa di Torino
1. All'articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle
seguenti: ((«per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;))
b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «favorisce la
collaborazione con» sono inserite le seguenti «universita' e» e le
parole «anche mediante attivita' d'insegnamento e formazione» sono
sostituite dalle seguenti: «anche mediante attivita' di formazione»
b) ((sono aggiunte, in fine, le seguenti parole)):
«Il Centro promuove e organizza attivita' di:
a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera indipendente e
volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore
comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito il Polo
intraprende un'effettiva collaborazione;
b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non
esclusiva e non discriminatoria;
c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le
competenze ((inerenti all'attivita')) del Centro.»
c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Politecnico di Torino e' identificato quale coordinatore del
Centro e, per l'effetto, e' individuato come beneficiario delle
risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di
Torino e' tenuto a sottoporre alla valutazione e approvazione del
Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente
i criteri, le modalita' e i tempi di attuazione dell'intervento e di
realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dello Sviluppo
economico, sentito il Ministro dell'Universita' e della Ricerca,
approva, con decreto da emanare entro 40 giorni dalla data di
presentazione, la proposta progettuale.»;
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di
euro ((per l'anno 2021)) si provvede ai sensi dell'articolo 77.