((Art. 62 bis
Centro italiano di ricerca per l'automotive
1. Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento
tecnologico e piu' in generale l'innovazione del Paese nel settore
dell'automotive e di favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito
dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione, e'
istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive,
competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi
alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, nel
quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del
valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca e
innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. La
fondazione ha sede a Torino. Per il raggiungimento dei propri scopi
la fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in
Italia e all'estero.
2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e della
ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali e'
attribuita la vigilanza sulla fondazione medesima.
3. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della fondazione, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispone lo
schema di statuto della fondazione, che e' approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo
economico. Ai componenti del comitato di coordinamento non spettano
indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. Lo statuto disciplina, tra l'altro,
la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti pubblici e
privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono attivita'
ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonche' le modalita' con
cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto
scientifico e di trasferimento tecnologico della fondazione medesima.
4. Il patrimonio della fondazione e' costituito da apporti dei
Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da ulteriori apporti dello
Stato, nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e
privati. Le attivita', oltre che dai mezzi propri, possono essere
finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione puo'
avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a
disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai
rispettivi ordinamenti, dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La
fondazione puo' avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e
di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita'
e di istituti universitari e di ricerca.
6. La fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a
sostegno della ricerca e dello sviluppo, agisce con approccio
multidisciplinare e integrato nel rispetto dei principi di piena
accessibilita' per la comunita' scientifica nazionale, di trasparenza
e pubblicita' dell'attivita', nonche' di verificabilita' dei
risultati scientifici raggiunti in conformita' alle migliori pratiche
internazionali. A tale fine la fondazione presenta una relazione, con
cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al
Ministro dell'universita' e della ricerca, al Ministro dello sviluppo
economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle
attivita' svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto
sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico
nonche' sui servizi svolti a beneficio della comunita' scientifica
nazionale.
7. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 30 giugno
2022, tra la fondazione, i membri fondatori e gli altri soggetti
finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della
fondazione, sono definite le modalita' di attuazione delle seguenti
attivita' che la fondazione e' tenuta, tra l'altro, a svolgere:
a) individuare periodicamente programmi di ricerca e innovazione da
realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello
Stato, mediante bandi rivolti alla comunita' scientifica esterna alla
fondazione;
b) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca
nazionale per massimizzare la compatibilita' e l'integrazione delle
facility della fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale
di ricerca;
c) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la
selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti
presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da
ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a universita' ed enti
pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility
infrastrutturali della fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei
risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in
parte i loro progetti di ricerca presso la fondazione conservano
l'affiliazione all'ente scientifico di provenienza;
d) prevedere modalita' di reclutamento di ricercatori, in via
prioritaria, nell'ambito del sistema universitario e della ricerca,
che consentano, attraverso specifiche convenzioni con le istituzioni
interessate, la doppia affiliazione.
8. Per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del
progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore
dell'automotive e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021. Il contributo e' erogato sulla base dello
stato di avanzamento del progetto. Gli apporti al fondo di dotazione
e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello
Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la
Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
10. I criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo
nonche' il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello
sviluppo economico.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, a decorrere
dall'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 77.))