((Art. 62 bis 
 
             Centro italiano di ricerca per l'automotive 
 
  1. Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento
tecnologico e piu' in generale l'innovazione del  Paese  nel  settore
dell'automotive e di favorire la sua  ricaduta  positiva  nell'ambito
dell'industria, dei servizi  e  della  pubblica  amministrazione,  e'
istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per  l'automotive,
competente sui temi tecnologici e sugli ambiti  applicativi  relativi
alla manifattura nei  settori  dell'automotive  e  aerospaziale,  nel
quadro del processo Industria 4.0  e  della  sua  intera  catena  del
valore,  per  la  creazione  di  un'infrastruttura   di   ricerca   e
innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza  artificiale.  La
fondazione ha sede a Torino. Per il raggiungimento dei  propri  scopi
la fondazione instaura rapporti con  omologhi  enti  e  organismi  in
Italia e all'estero. 
  2.  Sono   membri   fondatori   della   fondazione   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e  della
ricerca  e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ai  quali  e'
attribuita la vigilanza sulla fondazione medesima. 
  3. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della  fondazione,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
nominato un comitato di  coordinamento.  Il  comitato  predispone  lo
schema di statuto della fondazione, che e' approvato con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico. Ai componenti del comitato di coordinamento  non  spettano
indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri
emolumenti comunque denominati. Lo statuto disciplina,  tra  l'altro,
la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti  pubblici  e
privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono  attivita'
ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonche' le modalita'  con
cui tali soggetti possono partecipare  finanziariamente  al  progetto
scientifico e di trasferimento tecnologico della fondazione medesima. 
  4. Il patrimonio della fondazione  e'  costituito  da  apporti  dei
Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da ulteriori apporti dello
Stato, nonche' dalle  risorse  provenienti  da  soggetti  pubblici  e
privati. Le attivita', oltre che dai  mezzi  propri,  possono  essere
finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. 
  5. Per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti  la  fondazione  puo'
avvalersi di  personale,  anche  di  livello  dirigenziale,  messo  a
disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai
rispettivi  ordinamenti,  dalle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  La
fondazione puo' avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e
di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di  universita'
e di istituti universitari e di ricerca. 
  6. La fondazione, in quanto  polo  scientifico  infrastrutturale  a
sostegno  della  ricerca  e  dello  sviluppo,  agisce  con  approccio
multidisciplinare e integrato nel  rispetto  dei  principi  di  piena
accessibilita' per la comunita' scientifica nazionale, di trasparenza
e  pubblicita'  dell'attivita',  nonche'   di   verificabilita'   dei
risultati scientifici raggiunti in conformita' alle migliori pratiche
internazionali. A tale fine la fondazione presenta una relazione, con
cadenza biennale, per la  successiva  trasmissione  alle  Camere,  al
Ministro dell'universita' e della ricerca, al Ministro dello sviluppo
economico  e  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sulle
attivita' svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto
sul sistema  nazionale  di  ricerca,  sul  trasferimento  tecnologico
nonche' sui servizi svolti a beneficio  della  comunita'  scientifica
nazionale. 
  7. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro  il  30  giugno
2022, tra la fondazione, i membri  fondatori  e  gli  altri  soggetti
finanziatori, pubblici e privati,  individuati  dallo  statuto  della
fondazione, sono definite le modalita' di attuazione  delle  seguenti
attivita' che la fondazione e' tenuta, tra l'altro, a svolgere: 
  a) individuare periodicamente programmi di ricerca e innovazione da
realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello
Stato, mediante bandi rivolti alla comunita' scientifica esterna alla
fondazione; 
  b) promuovere il costante  confronto  con  il  sistema  di  ricerca
nazionale per massimizzare la compatibilita' e  l'integrazione  delle
facility della fondazione con quelle presenti nel  sistema  nazionale
di ricerca; 
  c) avviare e coordinare le procedure  competitive  annuali  per  la
selezione, secondo le migliori pratiche internazionali,  di  progetti
presentati  per   l'accesso   alle   facility   infrastrutturali   da
ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a universita' ed  enti
pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle  facility
infrastrutturali della  fondazione.  Ai  fini  dell'attribuzione  dei
risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in  tutto  o  in
parte i loro progetti di  ricerca  presso  la  fondazione  conservano
l'affiliazione all'ente scientifico di provenienza; 
  d) prevedere modalita'  di  reclutamento  di  ricercatori,  in  via
prioritaria, nell'ambito del sistema universitario e  della  ricerca,
che consentano, attraverso specifiche convenzioni con le  istituzioni
interessate, la doppia affiliazione. 
  8. Per la costituzione della fondazione e per la realizzazione  del
progetto volto a incrementare l'innovazione  del  Paese  nel  settore
dell'automotive e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021. Il contributo e' erogato sulla  base  dello
stato di avanzamento del progetto. Gli apporti al fondo di  dotazione
e al fondo di gestione della fondazione a carico del  bilancio  dello
Stato sono accreditati su un  conto  infruttifero  aperto  presso  la
Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione. 
  9. Tutti gli atti connessi alle operazioni  di  costituzione  della
fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di  neutralita'
fiscale. 
  10. I criteri e le modalita' di attuazione  del  presente  articolo
nonche' il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  20  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021,  si  provvede,  per  l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7,  del  presente  decreto,  e,  a  decorrere
dall'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 77.))