((Art. 63 bis 
 
             Disposizioni in materia di reti e impianti 
            di comunicazione elettronica in fibra ottica 
 
  1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nell'ambito  delle
convenzioni  accessorie  al   permesso   di   costruire   concernente
interventi di  nuova  costruzione  rilasciato  per  edifici  di  tipo
residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali,
ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo,  del  testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e
impianti  di  comunicazione  elettronica   in   fibra   ottica,   con
particolare  riferimento  alle  opere  necessarie  ad  assicurare  il
collegamento tra l'ingresso dell'edificio e il piu'  vicino  nodo  di
connessione».))