((Art. 63 bis
Disposizioni in materia di reti e impianti
di comunicazione elettronica in fibra ottica
1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle
convenzioni accessorie al permesso di costruire concernente
interventi di nuova costruzione rilasciato per edifici di tipo
residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali,
ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con
particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare il
collegamento tra l'ingresso dell'edificio e il piu' vicino nodo di
connessione».))