Art. 28 
 
Modifica  della  disciplina  concernente  la  valutazione  ambientale
                             strategica 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12: 
      1) al comma 1, le  parole  «ovvero,  nei  casi  di  particolare
difficolta' di ordine  tecnico,  anche  su  supporto  cartaceo»  sono
soppresse e dopo la parola «preliminare» sono inserite  le  seguenti:
«di assoggettabilita' a VAS»; 
      2)  al  comma  2,  le  parole  «documento   preliminare»   sono
sostituite dalle seguenti: «rapporto preliminare di assoggettabilita'
a VAS»; 
      3) al comma  4,  le  parole  «e,  se  del  caso,  definendo  le
necessarie prescrizioni» sono soppresse; 
    b) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente:
«L'autorita'   competente,   in   collaborazione   con    l'autorita'
procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale  da
consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per  acquisire  i
contributi. I contributi sono  inviati  all'autorita'  competente  ed
all'autorita'  procedente  entro  trenta  giorni   dall'avvio   della
consultazione.»; 
      2) il comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  L'autorita'
procedente trasmette all'autorita' competente in formato elettronico: 
        a) la proposta di piano o di programma; 
        b) il rapporto ambientale; 
        c) la sintesi non tecnica; 
        d) le informazioni sugli eventuali  impatti  transfrontalieri
del piano/programma ai sensi dell'articolo 32; 
        e)  l'avviso  al   pubblico,   con   i   contenuti   indicati
all'articolo 14 comma 1; 
        f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del  contributo
di cui all'articolo 33.»; 
      3) dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.  La
documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e  resa
accessibile nel sito web dell'autorita' competente  e  dell'autorita'
procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale
sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia
ambientale  e  del  pubblico  interessato  affinche'  questi  abbiano
l'opportunita' di esprimersi.»; 
    c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 14 (Consultazione). - 1.  L'avviso  al  pubblico  di  cui
all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno: 
        a) la denominazione del piano o del  programma  proposto,  il
proponente, l'autorita' procedente; 
        b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS  e
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; 
        c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi
possibili effetti ambientali; 
        d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione  della
documentazione  e   degli   atti   predisposti   dal   proponente   o
dall'autorita' procedente nella loro interezza; 
        e) i termini e le specifiche modalita' per la  partecipazione
del pubblico; 
        f) l'eventuale necessita' della valutazione  di  incidenza  a
norma dell'articolo 10, comma 3. 
      2. Entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere  visione  della
proposta di piano o programma e del relativo  rapporto  ambientale  e
presentare  proprie  osservazioni  in  forma  scritta,   in   formato
elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi  e
valutativi. 
      3.  In  attuazione  dei   principi   di   economicita'   e   di
semplificazione,   le   procedure   di   deposito,   pubblicita'    e
partecipazione, eventualmente  previste  dalle  vigenti  disposizioni
anche regionali per specifici piani e programmi,  si  coordinano  con
quelle di cui al presente articolo, in modo da  evitare  duplicazioni
ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente  articolo
e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali  forme  di  pubblicita'  tengono
luogo delle comunicazioni di cui  all'articolo  7  e  all'articolo  8
commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; 
    d) all'articolo 18: 
      1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis.  L'autorita'   procedente   trasmette   all'autorita'
competente i risultati del monitoraggio  ambientale  e  le  eventuali
misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera
i), dell'Allegato VI alla parte seconda. 
        2-ter. L'autorita' competente si esprime entro trenta  giorni
sui risultati del monitoraggio ambientale e  sulle  eventuali  misure
correttive adottate da parte dell'autorita' procedente.»; 
      2) al comma 3, le parole «e  delle  Agenzie  interessate»  sono
soppresse; 
      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'autorita'
competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli
effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilita' ambientale definiti  dalle  strategie  di
sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  12  e  13  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Verifica di assoggettabilita').  -  1.  Nel
          caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3  e
          3-bis,  l'autorita'  procedente   trasmette   all'autorita'
          competente, su supporto informatico un rapporto preliminare
          di assoggettabilita' a VAS comprendente una descrizione del
          piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla
          verifica   degli   impatti   significativi    sull'ambiente
          dell'attuazione del piano o programma, facendo  riferimento
          ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 
                2.  L'autorita'  competente  in  collaborazione   con
          l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti  in
          materia  ambientale  da  consultare  e  trasmette  loro  il
          rapporto  preliminare  di  assoggettabilita'  a   VAS   per
          acquisirne il parere. Il parere  e'  inviato  entro  trenta
          giorni   all'autorita'    competente    ed    all'autorita'
          procedente. 
                3.    Salvo    quanto     diversamente     concordato
          dall'autorita'  competente  con   l'autorita'   procedente,
          l'autorita' competente, sulla base degli  elementi  di  cui
          all'allegato I del presente decreto e  tenuto  conto  delle
          osservazioni pervenute, verifica se il  piano  o  programma
          possa avere impatti significativi sull'ambiente. 
                4.  L'autorita'   competente,   sentita   l'autorita'
          procedente, tenuto conto dei  contributi  pervenuti,  entro
          novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
          il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo  il
          piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
          da 13 a 18. 
                5. Il risultato della verifica di  assoggettabilita',
          comprese le motivazioni, e'  pubblicato  integralmente  nel
          sito web dell'autorita' competente. 
                6. La verifica di assoggettabilita' a VAS  ovvero  la
          VAS relativa a modifiche  a  piani  e  programmi  ovvero  a
          strumenti attuativi di piani o  programmi  gia'  sottoposti
          positivamente alla verifica  di  assoggettabilita'  di  cui
          all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da  12  a  17,  si
          limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che  non
          siano stati  precedentemente  considerati  dagli  strumenti
          normativamente sovraordinati.». 
                «Art. 13 (Redazione del rapporto  ambientale).  -  1.
          Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti
          ambientali  significativi  dell'attuazione  del   piano   o
          programma, il proponente e/o l'autorita' procedente entrano
          in   consultazione,    sin    dai    momenti    preliminari
          dell'attivita' di elaborazione di piani  e  programmi,  con
          l'autorita' competente e gli altri soggetti  competenti  in
          materia ambientale, al fine di definire la  portata  ed  il
          livello di dettaglio delle informazioni  da  includere  nel
          rapporto    ambientale.    L'autorita'    competente,    in
          collaborazione  con  l'autorita'  procedente,  individua  i
          soggetti competenti in materia ambientale da  consultare  e
          trasmette loro il  rapporto  preliminare  per  acquisire  i
          contributi.  I  contributi   sono   inviati   all'autorita'
          competente ed all'autorita' procedente entro trenta  giorni
          dall'avvio della consultazione. 
                2.  La  consultazione,  salvo   quanto   diversamente
          concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del
          rapporto  preliminare  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo. 
                3. La redazione del  rapporto  ambientale  spetta  al
          proponente  o  all'autorita'  procedente,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto
          ambientale costituisce parte integrante  del  piano  o  del
          programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione
          ed approvazione. 
                4.   Nel   rapporto   ambientale    debbono    essere
          individuati, descritti e valutati gli impatti significativi
          che  l'attuazione  del  piano  o  del  programma   proposto
          potrebbe avere sull'ambiente e  sul  patrimonio  culturale,
          nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in
          considerazione degli obiettivi e  dell'ambito  territoriale
          del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente
          decreto riporta le informazioni  da  fornire  nel  rapporto
          ambientale a tale scopo, nei limiti in cui  possono  essere
          ragionevolmente richieste, tenuto conto del  livello  delle
          conoscenze  e  dei  metodi  di  valutazione  correnti,  dei
          contenuti e del  livello  di  dettaglio  del  piano  o  del
          programma.  Il   Rapporto   ambientale   da'   atto   della
          consultazione di cui al comma  1  ed  evidenzia  come  sono
          stati presi in considerazione i contributi  pervenuti.  Per
          evitare  duplicazioni  della  valutazione,  possono  essere
          utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia'  effettuati
          ed  informazioni  ottenute  nell'ambito  di  altri  livelli
          decisionali o altrimenti acquisite in attuazione  di  altre
          disposizioni normative. 
                5.  L'autorita'  procedente  trasmette  all'autorita'
          competente in formato elettronico: 
                  a) la proposta di piano o di programma; 
                  b) il rapporto ambientale; 
                  c) la sintesi non tecnica; 
                  d)  le   informazioni   sugli   eventuali   impatti
          transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo
          32; 
                  e) l'avviso al pubblico, con i  contenuti  indicati
          all'articolo 14 comma 1; 
                  f) copia della ricevuta di avvenuto  pagamento  del
          contributo di cui all'articolo 33; 
                5-bis.  La  documentazione  di  cui  al  comma  5  e'
          immediatamente pubblicata e resa accessibile nel  sito  web
          dell'autorita' competente e dell'autorita'  procedente.  La
          proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono
          altresi' messi a disposizione dei  soggetti  competenti  in
          materia ambientale e  del  pubblico  interessato  affinche'
          questi abbiano l'opportunita' di esprimersi. 
                6. La documentazione e' depositata presso gli  uffici
          dell'autorita' competente e presso gli uffici delle regioni
          e delle province  il  cui  territorio  risulti  anche  solo
          parzialmente interessato dal  piano  o  programma  o  dagli
          impatti della sua attuazione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della  legge
          7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento).  -
          1. Ove non sussistano ragioni di impedimento  derivanti  da
          particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
          del procedimento stesso e'  comunicato,  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 8, ai  soggetti  nei  confronti  dei
          quali il  provvedimento  finale  e'  destinato  a  produrre
          effetti  diretti  ed  a  quelli  che  per   legge   debbono
          intervenirvi. Ove parimenti non sussistano  le  ragioni  di
          impedimento predette, qualora  da  un  provvedimento  possa
          derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
          individuabili,  diversi  dai  suoi   diretti   destinatari,
          l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con  le  stesse
          modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 
                2. Nelle ipotesi di cui al comma  1  resta  salva  la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della effettuazione delle comunicazioni di cui al  medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari.». 
                «Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
          avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede  a
          dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
          comunicazione personale. 
                2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
                  a) l'amministrazione competente; 
                  b) l'oggetto del procedimento promosso; 
                  c)     l'ufficio,     il     domicilio     digitale
          dell'amministrazione  e   la   persona   responsabile   del
          procedimento; 
                  c-bis) la data entro la quale,  secondo  i  termini
          previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi  il
          procedimento e i  rimedi  esperibili  in  caso  di  inerzia
          dell'amministrazione; 
                  c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte,  la
          data di presentazione della relativa istanza; 
                  d) le modalita' con le quali, attraverso  il  punto
          di  accesso  telematico  di  cui  all'articolo  64-bis  del
          decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  o  con  altre
          modalita' telematiche, e' possibile prendere visione  degli
          atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo
          41 dello stesso decreto  legislativo  n.  82  del  2005  ed
          esercitare in  via  telematica  i  diritti  previsti  dalla
          presente legge; 
                  d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione
          degli atti che non sono disponibili o  accessibili  con  le
          modalita' di cui alla lettera d). 
                3.  Qualora  per  il  numero   dei   destinatari   la
          comunicazione  personale  non  sia  possibile   o   risulti
          particolarmente  gravosa,  l'amministrazione   provvede   a
          rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante  forme
          di  pubblicita'  idonee  di  volta   in   volta   stabilite
          dall'amministrazione medesima. 
                4.  L'omissione   di   taluna   delle   comunicazioni
          prescritte puo' esser fatta valere solo  dal  soggetto  nel
          cui interesse la comunicazione e' prevista.».