Art. 58 
 
                    Misure urgenti per la scuola 
 
  1. Con una  o  piu'  ordinanze  del  Ministro  dell'istruzione,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  per  l'ordinato  avvio
dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate,  nei  limiti
degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  anche  in  deroga  alle
disposizioni vigenti, misure volte: 
    a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo  conto  dell'eventuale  necessita'  di  rafforzamento   degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico; 
    b) all'adattamento e alla modifica degli  aspetti  procedurali  e
delle tempistiche di immissione in ruolo,  anche  in  relazione  alla
data di cui alla lettera a),  nonche'  degli  aspetti  procedurali  e
delle   tempistiche   relativi   alle   utilizzazioni,   assegnazioni
provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in
deroga al termine di conclusione delle stesse previsto  dall'articolo
4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando
il rispetto dei vincoli  di  permanenza  sulla  sede  previsti  dalle
disposizioni vigenti e  delle  facolta'  assunzionali  disponibili  e
ferma restando la decorrenza dei contratti  al  1°  settembre  o,  se
successiva, alla data di inizio del servizio; 
    c) a prevedere che  a  partire  dal  1°  settembre  2021  e  fino
all'inizio delle lezioni siano attivati,  quale  attivita'  didattica
ordinaria,  l'eventuale  integrazione  e   il   rafforzamento   degli
apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    d) a tenere conto delle necessita' degli studenti  con  patologie
gravi o immunodepressi, in possesso di certificati  rilasciati  dalle
competenti autorita' sanitarie,  nonche'  dal  medico  di  assistenza
primaria che ha in carico il paziente, tali  da  consentire  loro  di
poter  seguire  la  programmazione   scolastica   avvalendosi   anche
eventualmente della didattica a distanza. 
  2.  Al  fine  di  sostenere  la  regolare   conclusione   dell'anno
scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo  sono
disposte le seguenti misure: 
  ((0a) al testo unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). -  1.  Presso
il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti  di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive. 
  2. Ai  dirigenti  tecnici  con  funzioni  ispettive  del  Ministero
dell'istruzione si applicano, per quanto non  diversamente  previsto,
le disposizioni relative ai  dirigenti  delle  amministrazioni  dello
Stato»; 
  2) all'articolo 420: 
  2.1) al comma 1, le  parole:  «al  ruolo  del  personale  ispettivo
tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione dei  dirigenti
tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1,»  e
le parole da: «, distinti» fino alla fine del comma sono soppresse; 
  2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai concorsi  di  cui  al  comma  1  sono  ammessi  i  dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche statali. E' ammesso altresi'
il personale docente ed educativo delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali in possesso  di  diploma  di  laurea  magistrale  o
specialistica ovvero di  laurea  conseguita  in  base  al  previgente
ordinamento, di diploma  accademico  di  secondo  livello  rilasciato
dalle  istituzioni  dell'alta  formazione   artistica,   musicale   e
coreutica  ovvero  di  diploma  accademico  conseguito  in  base   al
previgente ordinamento congiunto con diploma di  istituto  secondario
superiore, che abbia maturato un'anzianita'  complessiva,  anche  nei
diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che  sia  confermato
in ruolo»; 
  2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; 
  2.4) al comma 6, le parole:  «ispettore  tecnico»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «dirigente  tecnico  con  funzioni  ispettive»,  le
parole: «della pubblica istruzione» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dell'istruzione», dopo  le  parole:  «nei  limiti  dei  posti»  sono
inserite le seguenti: «vacanti  e»  e  le  parole:  «nei  contingenti
relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto  dei  settori
d'insegnamento» sono soppresse; 
  2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7.  I   bandi   di   concorso   stabiliscono   le   modalita'   di
partecipazione, il  termine  di  presentazione  delle  domande  e  il
calendario  delle  prove.  Nei  bandi  di  concorso   sono   altresi'
disciplinati le prove concorsuali  e  i  titoli  valutabili,  con  il
relativo  punteggio,  nel  rispetto  delle  modalita'  e  dei  limiti
previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate  con
una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente»; 
  2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva  fino  al
10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo  i
requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di
dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  abbiano  svolto  le
relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine  di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli
uffici  dell'amministrazione  centrale  o  periferica  del  Ministero
dell'istruzione»; 
  2.7) alla rubrica, le parole: «ispettore tecnico»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»; 
  3) all'articolo 421: 
  3.1) al comma 1: 
  3.1.1) all'alinea, le parole: «ispettore tecnico»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente  tecnico  con  funzioni  ispettive»  e  le
parole: «o capo del servizio centrale» sono soppresse; 
  3.1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione
che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di  uffici
dirigenziali generali ovvero tra i  professori  di  prima  fascia  di
universita' statali  e  non  statali,  i  magistrati  amministrativi,
ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato  o  i  consiglieri  di
Stato aventi documentata esperienza  nei  settori  della  valutazione
delle organizzazioni complesse o del  diritto  e  della  legislazione
scolastica»; 
  3.1.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione»; 
  3.1.4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c)  un  dirigente  amministrativo  di  livello  non  generale  del
Ministero dell'istruzione»; 
  3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati; 
  4) all'articolo 422: 
  4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con
funzioni ispettive constano di due  prove  scritte  e  di  una  prova
orale. 
  2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui  100
da attribuire alle prove scritte, 60  alla  prova  orale  e  40  alla
valutazione dei titoli»; 
  4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati; 
  5) all'articolo 423: 
  5.1) al comma 1, le parole:  «ispettore  tecnico»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»; 
  5.2) al comma 2, le parole: «ed il  colloquio  con  la  valutazione
prescritta» e la parola: «anzidette» sono soppresse e dopo le parole:
«dei punti assegnati per i titoli» sono aggiunte le seguenti: «,  nel
limite dei posti messi a concorso»; 
  5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
  6) l'articolo 424 e' abrogato; 
  a)  al  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l'articolo  3-bis  e'
abrogato; 
  b) con riferimento alle operazioni di  avvio  dell'anno  scolastico
2021/2022 non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
commi da 17 a 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e
le disposizioni di cui all'articolo 32 ter,  commi  2,  3  e  4,  del
decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  c) soppressa; 
  d) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 agosto 2021,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno  1999,  n.
233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI  rende  il
proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta  da  parte
del Ministro dell'istruzione; 
  e) qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,  i
sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale  (IeF.P.),
i sistemi  regionali  che  realizzano  i  percorsi  di  Istruzione  e
Formazione  Tecnica  Superiore  (I.F.T.S.)  e  gli  Istituti  Tecnici
Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il  numero  minimo  di  ore
previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso  formativo,
l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque  validita'.
Qualora  si  determini  una  riduzione  dei  livelli  qualitativi   e
quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono  derogate  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  7,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22; 
  f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo  16  aprile
1994, n. 297, le parole: «cinque  anni  scolastici»  sono  sostituite
dalle parole: «tre anni scolastici» e al comma 3 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «quattro  anni»
sono sostituite  dalle  parole:  «due  anni».  Al  fine  di  tutelare
l'interesse degli studenti  alla  continuita'  didattica,  i  docenti
possono presentare istanza volontaria di mobilita' non prima  di  tre
anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto  la
titolarita'  in  una  qualunque  sede  della  provincia  chiesta.  Le
disposizioni di cui al precedente periodo si  applicano  a  decorrere
dalle operazioni di mobilita' relative all'anno scolastico 2022/2023; 
  g)  all'articolo  58,  comma   5-sexies,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le  parole  «1°  marzo  2021»  sono
sostituite dalle seguenti «1° settembre 2021»; 
  h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,
le parole: «al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per
ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022» e  sono  aggiunti,
infine, i seguenti  periodi:  «Ai  fini  del  presente  comma  e  per
consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali  in  sicurezza,
con ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  sono  stabiliti  nuovi
termini e modalita' per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del
periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi  in
carica  all'atto  della  loro  nomina  secondo  modalita'  e  termini
previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»; 
  i) all'articolo 6 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2017,  n.18,
dopo il comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Con  decreto
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede  all'accorpamento
del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola  europea  di
Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo  decreto
disciplina l'organizzazione e il funzionamento della  Scuola  europea
di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
  i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n.  115,  dopo  il
comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere dalla  data  della
sua istituzione, la facolta' di  stabilire,  in  modo  autonomo  e  a
titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o  rette  necessari
allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a  carico
delle famiglie degli  alunni  i  cui  genitori  non  sono  dipendenti
dell'EFSA ne' di societa'  convenzionate  con  l'Autorita'  medesima.
L'importo di tali contributi e rette  non  puo'  essere  superiore  a
2.000 euro  annui  per  ciascun  alunno,  fatte  salve  le  riduzioni
spettanti  alle  medesime  famiglie  ai  sensi   delle   disposizioni
vigenti».)) 
  3. All'articolo 32, comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole: «anno scolastico 2020-2021» sono  inserite  le
seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021»; 
    b)  dopo  le  parole:  «esigenze  didattiche»  sono  aggiunte  le
seguenti: «nei limiti delle risorse gia'  assegnate.  Per  la  stessa
finalita'  di  cui  al  primo  periodo,  al  fine  di  garantire   la
continuita' didattica  anche  nell'anno  scolastico  2021-2022,  sono
stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno  2021  da  trasferire  agli
enti locali beneficiari e  rendicontare  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2021». 
  4. Al fine di contenere  il  rischio  epidemiologico  in  relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato  di  previsione
del Ministero  dell'istruzione  e'  istituito  un  fondo,  denominato
«Fondo  per  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   per   l'anno
scolastico 2021/2022», con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel
2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo
e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo  della
destinazione a misure di contenimento del rischio  epidemiologico  da
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e  nel  rispetto
dei saldi programmati di finanza pubblica. 
  ((4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle
seguenti finalita': 
  a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza
tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro,  per  la  didattica  a
distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonche' di
servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; 
  b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene
individuale e degli ambienti nonche' di ogni altro  materiale,  anche
di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da
COVID-19; 
  c)  interventi  in  favore  della  didattica  degli  studenti   con
disabilita', disturbi specifici  di  apprendimento  e  altri  bisogni
educativi speciali; 
  d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza,  e
a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti  necessari  per  la
fruizione di  modalita'  didattiche  compatibili  con  la  situazione
emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione scolastica; 
  e)  acquisto  e  utilizzo  di  strumenti  editoriali  e   didattici
innovativi; 
  f)  adattamento  degli  spazi  interni  ed  esterni  e  delle  loro
dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni  di
sicurezza, compresi interventi di piccola  manutenzione,  di  pulizia
straordinaria e sanificazione, nonche' interventi  di  realizzazione,
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle  palestre,
di ambienti  didattici  innovativi,  di  sistemi  di  sorveglianza  e
dell'infrastruttura informatica. 
  4-ter. Il Ministero  dell'istruzione,  entro  il  31  luglio  2021,
provvede al monitoraggio delle spese  di  cui  all'articolo  231-bis,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  per  il  personale
docente  e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  comunicando  le
relative risultanze al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.  La  quota  parte
delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto  decreto-legge  n.
34 del 2020, che in  base  al  monitoraggio  risulti  non  spesa,  e'
destinata  all'attivazione  di  ulteriori  incarichi  temporanei  per
l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con  ordinanza  del  Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono adottate, anche in deroga  alle  disposizioni  vigenti,
misure volte ad  autorizzare  i  dirigenti  degli  uffici  scolastici
regionali, nei limiti delle risorse di  cui  al  precedente  periodo,
come ripartite ai sensi del comma 4-quater: 
  a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale  docente
con contratto a tempo determinato, dalla data di  presa  di  servizio
fino  al  30   dicembre   2021,   finalizzati   al   recupero   degli
apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze  delle  istituzioni
scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di  sospensione
delle attivita'  didattiche  in  presenza  a  seguito  dell'emergenza
epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo
svolgimento delle prestazioni con le modalita' del lavoro agile; 
  b)  ad  attivare  ulteriori  incarichi  temporanei   di   personale
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   con   contratto   a   tempo
determinato, dalla data di presa di  servizio  fino  al  30  dicembre
2021, per finalita' connesse all'emergenza epidemiologica. 
  4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite  tra  gli
uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le  misure
di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse
attribuite. 
  4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' abrogato. 
  4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, presso
ciascuna prefettura - ufficio territoriale del Governo e  nell'ambito
della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e'  istituito  un
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la  definizione
del piu' idoneo raccordo tra gli orari  di  inizio  e  termine  delle
attivita' didattiche e gli orari dei servizi  di  trasporto  pubblico
locale, urbano ed extraurbano, in funzione  della  disponibilita'  di
mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto  ad  agevolare  la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal
rientro in classe di  tutti  gli  studenti.  Al  predetto  tavolo  di
coordinamento partecipano il presidente della provincia o il  sindaco
della  citta'  metropolitana,   gli   altri   sindaci   eventualmente
interessati, i dirigenti  degli  ambiti  territoriali  del  Ministero
dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle  infrastrutture
e  della  mobilita'  sostenibili,  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' delle  aziende  di  trasporto
pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto  redige
un documento  operativo  sulla  base  del  quale  le  amministrazioni
coinvolte  nel  coordinamento  adottano  le  misure   di   rispettiva
competenza, la cui attuazione  e'  monitorata  dal  medesimo  tavolo,
anche  ai  fini  dell'eventuale  adeguamento  del  citato   documento
operativo. Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine
indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ne da' comunicazione al presidente della  regione,  che
adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23  dicembre  1978,  n.
833, una o piu'  ordinanze,  con  efficacia  limitata  al  pertinente
ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per  i  settori
della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed  extraurbani,
delle misure organizzative strettamente necessarie al  raggiungimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma. Le scuole
modulano il piano di lavoro del personale amministrativo,  tecnico  e
ausiliario, gli orari delle attivita' didattiche per i docenti e  gli
studenti nonche' gli orari degli  uffici  amministrativi  sulla  base
delle disposizioni del presente comma. Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica; le amministrazioni interessate  vi  provvedono  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
  4-septies.  Al  fine  di  garantire  l'ordinato   avvio   dell'anno
scolastico 2021/2022, e' istituito un apposito fondo nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'istruzione,  con  la  dotazione  di  6
milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al  primo  periodo
sono  destinate  alle  istituzioni  scolastiche  che  necessitano  di
completare l'acquisizione degli  arredi  scolastici.  Alla  copertura
degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,  del  presente
decreto.)) 
  5. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  4,  ((alle  scuole
dell'infanzia  e  alle  scuole  primarie  e))  secondarie  paritarie,
facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo
1 della legge  10  marzo  2000,  n.  62,  e'  erogato  un  contributo
complessivo di ((60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni
di euro a  favore  delle  scuole  dell'infanzia.))  Con  decreto  del
Ministro dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra  gli
uffici scolastici regionali in proporzione  al  numero  degli  alunni
iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente
periodo. Gli uffici scolastici  regionali  provvedono  al  successivo
riparto   in   favore   delle   istituzioni   scolastiche   paritarie
((dell'infanzia,)) primarie e secondarie in proporzione al numero  di
alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021. ((Le risorse  di  cui
al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino  nel
proprio sito internet: 
  a)   l'organizzazione   interna,   con   particolare    riferimento
all'articolazione degli uffici e all'organigramma; 
  b)  le  informazioni  relative  ai   titolari   di   incarichi   di
collaborazione  o  consulenza,  compresi  gli  estremi  dell'atto  di
conferimento  dell'incarico,  il  curriculum  vitae  e  il   compenso
erogato; 
  c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute,
con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione  organica
e al personale  effettivamente  in  servizio  e  al  relativo  costo,
nonche' i tassi di assenza; 
  d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro
non a tempo indeterminato; 
  e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e  del  conto
consuntivo; 
  f) le informazioni  relative  ai  beni  immobili  e  agli  atti  di
gestione del patrimonio. 
  5-bis. La mancata  osservanza  degli  obblighi  di  cui  al  quarto
periodo del comma 5 comporta la  revoca  del  contributo  di  cui  al
medesimo comma 5. 
  5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 623 e' sostituito dal seguente: 
  «623. Al fine di ridurre il fenomeno  del  divario  digitale  e  di
favorire  la  fruizione  della  didattica  digitale   integrata,   le
istituzioni  scolastiche   possono   chiedere   contributi   per   la
concessione  di  dispositivi  digitali  dotati  di  connettivita'  in
comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari
con  un  indicatore  della  situazione  economica   equivalente   non
superiore a 20.000 euro annui»; 
  b) il comma 624 e' sostituito dal seguente: 
  «624. Il beneficio di cui al  comma  623  e'  concesso  nel  limite
complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A
tale fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della  legge  13
luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno
2021»; 
  c) il comma 625 e' abrogato. 
  5-quater.  La  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   versa
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  gli  importi  ad  essa  gia'
trasferiti  in  attuazione  del  secondo  periodo   del   comma   624
dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  nel  testo
vigente prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 si  provvede
ai sensi dell'articolo 77.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2  dell'articolo  4
          del decreto-legge 03 luglio 2001,  n.255,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  agosto   2001,   n.   333
          (Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato   avvio
          dell'anno scolastico 2001/2002): 
                «Art.  4  (Accelerazione  di  procedure).  -  1.   Le
          assunzioni  a  tempo  indeterminato,  i  provvedimenti   di
          utilizzazione,  di  assegnazione  provvisoria  e   comunque
          quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
          devono essere completati entro  il  31  agosto  di  ciascun
          anno. I  contratti  a  tempo  indeterminato  stipulati  dai
          dirigenti  territorialmente  competenti  dopo   tale   data
          comportano il differimento delle assunzioni in servizio  al
          1°  settembre  dell'anno  successivo,  fermi  restando  gli
          effetti  giuridici  dall'inizio  dell'anno  scolastico   di
          conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
          del 31 agosto devono  essere  conferiti  gli  incarichi  di
          presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
          data  i  dirigenti  territorialmente  competenti  procedono
          altresi' alle nomine  dei  supplenti  annuali,  e  fino  al
          termine   dell'attivita'    didattica    attingendo    alle
          graduatorie permanenti provinciali. 
                2. Decorso il termine  del  31  agosto,  i  dirigenti
          scolastici provvedono alle nomine dei supplenti  annuali  e
          fino al termine delle attivita' didattiche attingendo  alle
          graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine  relative
          alle supplenze brevi e saltuarie, di  cui  all'articolo  4,
          comma 3, della legge 3 maggio 1999, n.  124,  il  dirigente
          utilizza le graduatorie di istituto,  predisposte,  per  la
          prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti  per
          le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 419, 420, 421, 422,
          423  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.   297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni  ordine  e  grado),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive).
          - 1. Presso il Ministero dell'istruzione,  nell'ambito  del
          ruolo dei dirigenti di  cui  all'articolo  23  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita la  sezione
          dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive. 
              2. Ai dirigenti  tecnici  con  funzioni  ispettive  del
          Ministero dell'istruzione  si  applicano,  per  quanto  non
          diversamente  previsto,   le   disposizioni   relative   ai
          dirigenti delle amministrazioni dello Stato.» 
                «Art. 420 (Concorsi a posti di dirigente tecnico  con
          funzioni  ispettive).  -  1.  L'accesso  alla  sezione  dei
          dirigenti  tecnici   con   funzioni   ispettive,   di   cui
          all'articolo 419, comma 1, si  consegue  mediante  concorsi
          per titoli ed esami. 
                2. Ai concorsi di cui  al  comma  1  sono  ammessi  i
          dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali.
          E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle
          istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di
          diploma di laurea  magistrale  o  specialistica  ovvero  di
          laurea conseguita in base al pre  ordinamento,  di  diploma
          accademico di secondo livello rilasciato dalle  istituzioni
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero
          di diploma accademico conseguito in base al pre ordinamento
          congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che
          abbia maturato un'anzianita' complessiva, anche nei diversi
          profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato
          in ruolo. 
                3. - 5. (Abrogati). 
                6. I  concorsi  a  posti  di  dirigente  tecnico  con
          funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero
          dell'Istruzione, nei limiti dei posti vacanti disponibili. 
                7. I bandi di concorso stabiliscono le  modalita'  di
          partecipazione, il termine di presentazione delle domande e
          il calendario delle  prove.  Nei  bandi  di  concorso  sono
          altresi' disciplinati  le  prove  concorsuali  e  i  titoli
          valutabili, con il relativo punteggio, nel  rispetto  delle
          modalita' e dei limiti previsti dalla normativa.  Le  prove
          si intendono superate con una valutazione  pari  ad  almeno
          sette decimi o equivalente. 
              7-bis.  I  bandi  di  concorso  possono  prevedere  una
          riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per
          i soggetti che,  avendo  i  requisiti  per  partecipare  al
          concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico,
          ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  abbiano  svolto  le
          relative funzioni ispettive per almeno tre anni,  entro  il
          termine di presentazione della domanda di partecipazione al
          concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o
          periferica del Ministero dell'istruzione.» 
                «Art.  421  (Commissioni  esaminatrici).  -   1.   Le
          commissioni dei concorsi a posti di dirigente  tecnico  con
          funzioni ispettive sono nominate con decreto del  direttore
          generale competente e sono composte da: 
                  a) tre membri scelti tra i dirigenti del  Ministero
          dell'istruzione  che  ricoprano  o  abbiano  ricoperto   un
          incarico  di  direzione  di  uffici  dirigenziali  generali
          ovvero tra i professori di prima fascia  di  univer-  sita'
          statali  e  non  statali,  i   magistrati   amministrativi,
          ordinari  e  contabili,  gli  avvocati  dello  Stato  o   i
          consiglieri di  Stato  aventi  documentata  esperienza  nei
          settori della valutazione delle organizzazioni complesse  o
          del diritto e della legislazione scolastica; 
                  b)   un    dirigente    tecnico    del    Ministero
          dell'istruzione; 
                  c)  un  dirigente  amministrativo  di  livello  non
          generale del Ministero dell'istruzione. 
                2. - 3. (Abrogati). 
                4. Il presidente e' nominato tra i membri di cui alla
          lettera a) del comma 1. 
                5. (Abrogato).» 
                «Art. 422 (Prove d'esame). - 1. I concorsi per titoli
          ed  esami  a  posti  di  dirigente  tecnico  con   funzioni
          ispettive constano di due prove  scritte  e  di  una  prova
          orale. 
                2. Le  commissioni  giudicatrici  dispongono  di  200
          punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla
          prova orale e 40 alla valutazione dei titoli. 
                3. - 5. (Abrogati). 
                6. La prova orale e' intesa ad accertare la capacita'
          di elaborazione personale  e  di  valutazione  critica  dei
          candidati, anche mediante  la  discussone  sugli  argomenti
          delle prove scritte, nonche' sulla legislazione  scolastica
          italiana. 
                7. La valutazione dei titoli e'  effettuata  soltanto
          nei riguardi dei candidati che abbiano  superato  la  prova
          orale. 
                8. (Abrogato).» 
                «Art. 423 (Graduatorie).  -  1.  Le  graduatorie  dei
          concorsi  a  posti  di  dirigente  tecnico   con   funzioni
          ispettive sono approvate con decreto del direttore generale
          competente. 
                2.  Nelle  graduatorie  i  concorrenti,   che   hanno
          superato le prove  di  esame  sono  collocati  in  base  al
          punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove e dei
          punti assegnati per i titoli nel limite dei posti  messi  a
          concorso. 
                3. - 4. (Abrogati).». 
              - Si riporta il testo dei  commi  da  17  a  17-septies
          dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
          2019, n. 159 (Misure di straordinaria necessita' ed urgenza
          in materia di reclutamento del personale scolastico e degli
          enti di ricerca e di abilitazione dei docenti): 
                «Art.  1  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          reclutamento e abilitazione  del  personale  docente  nella
          scuola secondaria). - 1. - 16 (Omissis). 
                17. Al fine di ridurre  il  ricorso  ai  contratti  a
          tempo  determinato,  a   decorrere   dall'anno   scolastico
          2020/2021, i  posti  del  personale  docente  ed  educativo
          rimasti  vacanti  e  disponibili  dopo  le  operazioni   di
          immissione in ruolo disposte ai sensi del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  del
          decreto  legislativo   13   aprile   2017,   n.   59,   del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.  96,  e  del
          presente articolo sono destinati alle immissioni  in  ruolo
          di cui ai commi da 17-bis a 17-septies. 
                17-bis. I soggetti inseriti nelle  graduatorie  utili
          per  l'immissione  nei  ruoli  del  personale   docente   o
          educativo    possono    presentare    istanza    al    fine
          dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli  di
          pertinenza delle  medesime  graduatorie.  A  tale  fine,  i
          predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di
          una o piu' province di una medesima regione,  per  ciascuna
          graduatoria  di  provenienza.   L'istanza   e'   presentata
          esclusivamente  mediante   il   sistema   informativo   del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, in  deroga  agli  articoli  45  e  65  del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                17-ter. Gli uffici scolastici  regionali  dispongono,
          entro il 10 settembre di ciascun  anno,  le  immissioni  in
          ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel  limite  dei
          posti di cui al comma 17. 
                17-quater. Le immissioni in ruolo  di  cui  al  comma
          17-ter sono disposte rispettando  la  ripartizione  tra  le
          graduatorie  concorsuali,  cui  viene  comunque  attribuito
          l'eventuale  posto  dispari,  e  le  graduatorie   di   cui
          all'articolo  401  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne  le
          graduatorie concorsuali, e' rispettato il  seguente  ordine
          di priorita' discendente: 
                  a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli  ed
          esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
                  b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per
          titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
                  c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi,
          nell'ordine temporale dei relativi bandi. 
                17-quinquies.    Con     decreto     del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono disciplinati i termini e le modalita' di presentazione
          delle istanze di cui al comma 17-bis nonche' i termini,  le
          modalita' e la procedura per le immissioni in ruolo di  cui
          al comma 17-ter. 
                17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui  al  comma
          17-ter si applica l'articolo 13, comma  3,  terzo  periodo,
          del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione
          in ruolo a seguito della procedura di cui al  comma  17-ter
          comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di
          prova, la decadenza da ogni  graduatoria  finalizzata  alla
          stipulazione   di   contratti   a   tempo   determinato   o
          indeterminato per il  personale  del  comparto  scuola,  ad
          eccezione  delle  graduatorie  di  concorsi  ordinari,  per
          titoli  ed  esami,  di   altre   procedure,   nelle   quali
          l'aspirante sia inserito. 
                17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non
          concluse, procedure concorsuali, i posti messi  a  concorso
          sono accantonati e resi indisponibili per la  procedura  di
          cui ai commi da 17 a 17-sexies.». 
              - Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 4  dell'articolo
          32-ter  del  decreto-legge  18   agosto   2020,   n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126 (Misure  urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio
          dell'economia): 
                «Art.  32-ter.  (Misure  urgenti  per  garantire   la
          funzionalita'     amministrativa     delle      istituzioni
          scolastiche). - 1. (Omissis). 
                2. Ai fini dell'utilizzo ottimale  delle  graduatorie
          del concorso di cui  al  comma  1,  a  decorrere  dall'anno
          scolastico 2021/2022, i  posti  di  direttore  dei  servizi
          generali e amministrativi rimasti  vacanti  e  disponibili,
          nella singola regione, dopo le operazioni di immissione  in
          ruolo sono destinati alle  immissioni  in  ruolo  ai  sensi
          della procedura  di  cui  ai  commi  3  e  4  del  presente
          articolo, fermo restando il regime  autorizzatorio  di  cui
          all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge  27  dicembre
          1997,  n.  449,  e  nel  limite   dei   posti   annualmente
          autorizzati. 
                3.  Nei  limiti  della  quota  degli  idonei  di  cui
          all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
          n. 126,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          dicembre  2019,  n.  159,   i   soggetti   inseriti   nelle
          graduatorie  del  concorso  di  cui  al  comma  1   possono
          presentare istanza per i posti di cui al comma 2  residuati
          in  una  o  piu'  regioni,  nel   limite   delle   facolta'
          assunzionali annualmente previste. L'istanza e'  presentata
          esclusivamente  mediante   il   sistema   informativo   del
          Ministero dell'istruzione, in deroga agli articoli 45 e  65
          del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono disciplinati i termini e le modalita' di presentazione
          delle istanze di cui al  comma  3  nonche'  i  termini,  le
          modalita' e la procedura  per  le  relative  immissioni  in
          ruolo.  Resta  fermo  il  vincolo  di  permanenza  previsto
          dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, come declinato dal bando di concorso. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1999, n. 233  (Riforma  degli  organi
          collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo
          21 della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art.  3  (Organi,  struttura,  e  funzionamento  del
          Consiglio superiore della pubblica  istruzione).  -  1.  Il
          Consiglio  superiore  della  pubblica  istruzione  dura  in
          carica cinque anni. Il Consiglio elegge  nel  suo  seno,  a
          maggioranza assoluta dei suoi  componenti,  il  presidente;
          qualora nella prima votazione non si raggiunga la  predetta
          maggioranza il presidente e' eletto a maggioranza  relativa
          dei votanti. 
                2.  Il  Consiglio  elegge   altresi'   l'ufficio   di
          presidenza, al quale partecipano pariteticamente componenti
          eletti e nominati. 
                3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo
          insediamento, approva il  proprio  regolamento,  nel  quale
          sono tra l'altro disciplinati i tempi  e  le  modalita'  di
          svolgimento dei lavori; la composizione e le  modalita'  di
          elezione dell'ufficio di  presidenza;  l'istituzione  e  il
          funzionamento  di  commissioni  per  la  trattazione  degli
          affari ordinari e urgenti; i casi in  cui  il  parere  deve
          necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale. 
                4. Il Consiglio, oltre  che  nei  casi  previsti  dal
          regolamento di cui al comma 3,  si  riunisce  in  assemblea
          ogni qualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno  un
          terzo dei suoi componenti. 
                5. I pareri  sono  resi  dal  consiglio  nel  termine
          ordinario di venti giorni dalla richiesta,  salvo  che  per
          motivi  di  particolare  urgenza  il  Ministro  assegni  un
          termine diverso, che non puo' comunque essere  inferiore  a
          dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni  o  quello
          inferiore assegnato dal Ministro, si puo'  prescindere  dal
          parere. 
                6.  Per  la  trattazione  di  specifiche  materie  il
          Consiglio puo' avvalersi della consulenza di uffici, organi
          e personale dipendenti dall'amministrazione della  pubblica
          istruzione, nonche' di enti da essa vigilati. Il  personale
          chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio  usufruisce,
          nei casi di legge, del trattamento di missione. 
                7.  Il  Consiglio  si  avvale   di   una   segreteria
          amministrativa e organizzativa alla quale  e'  preposto  un
          dirigente dell'amministrazione della pubblica istruzione.». 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo  4  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.
          22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle
          spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
          investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
          2014/2020): 
                «Art.   4   (Norme   specifiche   in    materia    di
          ammissibilita'  in  caso  di   sovvenzioni   e   assistenza
          rimborsabile). - 1. - 6. (Omissis). 
                7. Con riferimento alle  forme  di  sostegno  di  cui
          all'articolo  67,  paragrafo  1,  lettere  b)   e   c),   e
          all'articolo 109, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
          1303/2013, nonche' dell'articolo 14 del regolamento (UE) n.
          1304/2013, l'Autorita'  di  gestione  puo'  prevedere,  nel
          documento  previsto  dall'articolo  67,  paragrafo  6,  del
          regolamento (UE) n. 1303/2013, meccanismi di riduzione  del
          contributo, anche nella forma di percentuali  di  riduzione
          forfettaria, se i livelli qualitativi  o  quantitativi  non
          siano soddisfatti o nel caso  in  cui  vengano  riscontrati
          inadempimenti  delle  disposizioni  di   riferimento,   nel
          rispetto del principio di proporzionalita'. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 399 del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297(Approvazione del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  399  (Approvazione  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado).  -  1.  -  2.
          (Omissis). 
                3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per
          l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a  qualunque  titolo
          destinatari  di  nomina  a  tempo   indeterminato   possono
          chiedere il  trasferimento,  l'assegnazione  provvisoria  o
          l'utilizzazione  in  altra  istituzione  scolastica  ovvero
          ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato  in
          altro ruolo o classe di concorso  soltanto  dopo  tre  anni
          scolastici   di   effettivo    servizio    nell'istituzione
          scolastica  di  titolarita',  fatte  salve  le   situazioni
          sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del
          presente  comma  non  si  applica  al  personale   di   cui
          all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio  1992,
          n.  104,  purche'  le   condizioni   ivi   previste   siano
          intervenute successivamente  alla  data  di  iscrizione  ai
          rispettivi   bandi   concorsuali   ovvero   all'inserimento
          periodico nelle graduatorie di  cui  all'articolo  401  del
          presente testo unico. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 13  del
          decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59  (Riordino,
          adeguamento e semplificazione  del  sistema  di  formazione
          iniziale e di accesso nei ruoli  di  docente  nella  scuola
          secondaria  per  renderlo  funzionale  alla  valorizzazione
          sociale   e   culturale   della   professione,   a    norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),  della  legge
          13 luglio 2015, n. 107),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 13 (Accesso al ruolo). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. L'accesso al ruolo e' precluso a  coloro  che  non
          siano  valutati  positivamente  al  termine  del   percorso
          annuale  di  formazione  iniziale  e  prova.  In  caso   di
          valutazione finale positiva, il docente  e'  cancellato  da
          ogni  altra  graduatoria,  di  merito,  di  istituto  o   a
          esaurimento, nella quale sia iscritto ed e'  confermato  in
          ruolo presso l'istituzione  scolastica  ove  ha  svolto  il
          periodo di prova. Il docente e'  tenuto  a  rimanere  nella
          predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto
          e classe di concorso, per almeno altri due anni, salvo  che
          in  caso  di  sovrannumero  o  esubero  o  di  applicazione
          dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992,
          n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti  successivamente
          al termine di presentazione delle istanze per  il  relativo
          concorso. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 5-sexies  dell'articolo
          58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   09   agosto    2013,    n.
          98(Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  dell'economia),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 58 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e  degli  enti  di  ricerca).  -  1.-
          5-quinquies (Omissis). 
                5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma  5-bis,
          primo   periodo,   dopo   le   operazioni   di    mobilita'
          straordinaria di cui al  comma  5-quinquies,  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          autorizzato ad  avviare  una  procedura  selettiva  per  la
          copertura dei posti eventualmente  residuati,  graduando  i
          candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
          procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
          ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
          settembre 2021, il personale impegnato  per  almeno  cinque
          anni, anche non continuativi, purche' includano il  2018  e
          il 2019, presso le  istituzioni  scolastiche  ed  educative
          statali,  per  lo  svolgimento  di  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato  o
          indeterminato di  imprese  titolari  di  contratti  per  lo
          svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura  selettiva
          non puo' partecipare il personale di  cui  all'articolo  1,
          comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il
          personale che e' stato  inserito  nelle  graduatorie  della
          procedura di cui al comma  5-ter.  Non  possono,  altresi',
          partecipare   alla   selezione   il    personale    escluso
          dall'elettorato politico attivo,  coloro  che  siano  stati
          destituiti o dispensati dall'impiego  presso  una  pubblica
          amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o
          dichiarati  decaduti  per  aver  conseguito  la  nomina   o
          l'assunzione mediante la produzione di  documenti  falsi  o
          viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per  i
          reati di cui all'articolo 73 del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, i condannati per taluno  dei  delitti  indicati  dagli
          articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
          interdetti da  qualunque  incarico  nelle  scuole  di  ogni
          ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in  istituzioni
          o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
          minori.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con   i
          Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,
          sono determinati i requisiti  per  la  partecipazione  alla
          procedura  selettiva,  nonche'  le  relative  modalita'  di
          svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
          Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
          presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
          rapporti instaurati a tempo  parziale  non  possono  essere
          trasformati in rapporti a tempo  pieno,  ne'  puo'  esserne
          incrementato  il  numero  di  ore  lavorative,  se  non  in
          presenza  di  risorse  certe  e  stabili.  Le  risorse  che
          derivino da cessazioni a  qualsiasi  titolo  del  personale
          assunto  ai  sensi  del  presente  comma  sono  utilizzate,
          nell'ordine,  per  la  trasformazione  a  tempo  pieno  dei
          rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
          comma.  Nelle  more  dell'avvio  della  predetta  procedura
          selettiva, al fine di  garantire  il  regolare  svolgimento
          delle   attivita'   didattiche   in    idonee    condizioni
          igienico-sanitarie, i posti e le  ore  residuati  all'esito
          delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono  ricoperti
          mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
          vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
          del presente comma non ha diritto, ne'  ai  fini  giuridici
          ne' a quelli  economici,  al  riconoscimento  del  servizio
          prestato  quale  dipendente  delle  imprese   titolari   di
          contratti per lo  svolgimento  dei  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari.   Successivamente   alle   predette    procedure
          selettive e sempre nel limite di  spesa  di  cui  al  comma
          5-bis, primo periodo, sono autorizzate  assunzioni  per  la
          copertura dei posti resi nuovamente  disponibili  ai  sensi
          del medesimo comma.». 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis  dell'articolo  3
          del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  22,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  giugno  2020,  n.  41(Misure
          urgenti  sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio
          dell'anno scolastico e sullo  svolgimento  degli  esami  di
          Stato, nonche' in materia di  procedure  concorsuali  e  di
          abilitazione  e   per   la   continuita'   della   gestione
          accademica), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Misure urgenti per  la  tempestiva  adozione
          dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione). - 1. - 2.
          (Omissis). 
                2-bis. Allo scopo di garantire la  continuita'  delle
          funzioni  del  CSPI  e  la  regolarita'  dei  provvedimenti
          ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto
          organo consultivo,  la  componente  elettiva  del  CSPI  e'
          prorogata, per ragioni di emergenza sanitaria, per  ragioni
          di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022, in  deroga  alle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno  1999,
          n. 233. Ai fini del presente  comma  e  per  consentire  lo
          svolgimento delle operazioni elettorali in  sicurezza,  con
          ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi
          termini e modalita' per le elezioni. I componenti eletti ai
          sensi  del  periodo  precedente  decadono   unitamente   ai
          componenti non  elettivi  in  carica  all'atto  della  loro
          nomina secondo modalita' e termini previsti  nell'ordinanza
          del Ministro dell'istruzione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          29 dicembre 2016, n. 243,  convertito,  con  modificazioni,
          alla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (Interventi urgenti  per
          la  coesione  sociale  e  territoriale,   con   particolare
          riferimento  a  situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
          Mezzogiorno), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Scuola europea di Brindisi). - 1. Al fine di
          garantire l'adozione del curricolo previsto per  le  scuole
          europee dalla scuola  dell'infanzia  al  conseguimento  del
          baccalaureato    europeo,     in     prosecuzione     delle
          sperimentazioni gia' autorizzate per la presenza della Base
          delle   Nazioni   Unite   di   Brindisi,    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti
          convenzioni  con  il  Segretariato  generale  delle  scuole
          europee. A tale scopo, e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          577.522,36 annui a decorrere  dall'anno  2017.  Agli  oneri
          derivanti dal presente comma, a decorrere  dall'anno  2017,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale. 
              1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  il  Ministero
          dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo  e  del
          secondo  ciclo  di  istruzione  della  Scuola  europea   di
          Brindisi  presso  un'unica   istituzione   scolastica.   Il
          medesimo   decreto   disciplina   l'organizzazione   e   il
          funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 32  ter
          del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 32 (Misure per  l'edilizia  scolastica,  per  i
          patti  di  comunita'  e  per  l'adeguamento  dell'attivita'
          didattica per l'anno scolastico 2020-2021). - 1. (Omissis). 
                2. Quota parte dell'incremento di  cui  al  comma  1,
          pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni  di
          euro nell'anno 2021, e' destinata: 
                  a) al trasferimento di risorse agli  enti  titolari
          delle competenze relative all'edilizia scolastica ai  sensi
          della   legge   11   gennaio   1996,   n.   23   ai    fini
          dell'acquisizione in  affitto  o  con  le  altre  modalita'
          previste  dalla  legislazione  ,  inclusi  l'acquisto,   il
          leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori
          spazi  da  destinare  all'attivita'   didattica   nell'anno
          scolastico 2020/2021 e fino al 31  dicembre  2021,  nonche'
          delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e  dal
          loro adattamento alle esigenze didattiche nei limiti  delle
          risorse gia' assegnate. Per la stessa finalita' di  cui  al
          primo  periodo,  al  fine  di  garantire   la   continuita'
          didattica  anche  nell'anno  scolastico   2021-2022,   sono
          stanziati  ulteriori  70  milioni  per   l'anno   2021   da
          trasferire agli  enti  locali  beneficiari  e  rendicontare
          entro e non oltre il 31 dicembre 2021; 
                  b)  alla  assegnazione  di  risorse   agli   uffici
          scolastici regionali per il sostegno finanziario  ai  patti
          di  comunita'.  Per  la  predetta  finalita',   nel   corso
          dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni  scolastiche
          stipulano accordi con gli  enti  locali  contestualmente  a
          specifici patti di comunita', a  patti  di  collaborazione,
          anche con le istituzioni culturali, sportive  e  del  terzo
          settore, o ai piani di zona, opportunamente  integrati,  di
          cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al
          fine di ampliare la  permanenza  a  scuola  degli  allievi,
          alternando     attivita'     didattica     ad     attivita'
          ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico,
          coreutico, musicale e motorio-sportivo,  in  attuazione  di
          quanto disposto dall'articolo 1, comma 7,  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 231-bis
          del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 231-bis (Misure per la  ripresa  dell'attivita'
          didattica in presenza). - 1. (Omissis). 
                2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1  del
          presente articolo si provvede a valere  sulle  risorse  del
          fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli  uffici
          scolastici   regionali    con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze.  L'  adozione  delle  predette  misure  e'
          subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti  dello
          stesso. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   235   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 235 (Fondo per  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione). - 1. Al fine
          di  contenere  il  rischio  epidemiologico   in   relazione
          all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'istruzione  e'  istituito  un
          fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19", con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel
          2020 e di 600  milioni  di  euro  nel  2021.  Il  fondo  e'
          ripartito  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento
          del  rischio  epidemiologico  da   realizzare   presso   le
          istituzioni scolastiche statali e nel  rispetto  dei  saldi
          programmati di  finanza  pubblica.  Al  relativo  onere  si
          provvede ai sensi dell'articolo 265.». 
              - Si riporta il testo del comma 3 e 4 dell'articolo  11
          del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art.  11  (Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del
          governo). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  10
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al  comma
          2,  il  Prefetto,  titolare  della  Prefettura  -   Ufficio
          territoriale del Governo, e' coadiuvato da  una  conferenza
          provinciale permanente, dallo stesso presieduta e  composta
          dai  responsabili  di  tutte  le  strutture  amministrative
          periferiche dello Stato  che  svolgono  la  loro  attivita'
          nella  provincia  nonche'  da  rappresentanti  degli   enti
          locali.  Il  Prefetto  titolare  della   Prefettura-Ufficio
          territoriale del Governo nel  capoluogo  della  regione  e'
          altresi' coadiuvato da una conferenza  permanente  composta
          dai rappresentanti delle  strutture  periferiche  regionali
          dello  Stato,  alla  quale  possono   essere   invitati   i
          rappresentanti della regione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32 della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del  servizio  sanitario
          nazionale): 
                «Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e  di
          polizia veterinaria). -  Il  Ministro  della  sanita'  puo'
          emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente,  in
          materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica  e   di   polizia
          veterinaria, con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
          nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni. 
                La legge regionale stabilisce norme  per  l'esercizio
          delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,  di
          vigilanza sulle farmacie  e  di  polizia  veterinaria,  ivi
          comprese quelle gia' esercitate  dagli  uffici  del  medico
          provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali
          sanitari e veterinari comunali o consortili,  e  disciplina
          il trasferimento dei beni e del personale relativi. 
                Nelle medesime materie  sono  emesse  dal  presidente
          della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere
          contingibile    e    urgente,    con    efficacia    estesa
          rispettivamente alla regione o a parte del  suo  territorio
          comprendente piu' comuni e al territorio comunale. 
                Sono altresi' fatti salvi i poteri degli organi dello
          Stato preposti in  base  alle  leggi  vigenti  alla  tutela
          dell'ordine pubblico.». 
              - Il testo del citato comma 200 dell'articolo  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  10
          marzo 2000, n.  62  (Norme  per  la  parita'  scolastica  e
          disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione): 
                «Art. 1. - 1. Il  sistema  nazionale  di  istruzione,
          fermo restando quanto previsto  dall'articolo  33,  secondo
          comma,  della  Costituzione,  e'  costituito  dalle  scuole
          statali e dalle  scuole  paritarie  private  e  degli  enti
          locali. La Repubblica individua come obiettivo  prioritario
          l'espansione  dell'offerta  formativa  e   la   conseguente
          generalizzazione della domanda di istruzione  dall'infanzia
          lungo tutto l'arco della vita . 
                2. Si  definiscono  scuole  paritarie,  a  tutti  gli
          effetti  degli  ordinamenti  vigenti,  in  particolare  per
          quanto  riguarda  l'abilitazione  a  rilasciare  titoli  di
          studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non
          statali, comprese quelle degli enti locali, che, a  partire
          dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
          generali dell'istruzione,  sono  coerenti  con  la  domanda
          formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
          di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6. 
                3. Alle scuole paritarie private e' assicurata  piena
          liberta' per quanto  concerne  l'orientamento  culturale  e
          l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
          educativo della scuola,  l'insegnamento  e'  improntato  ai
          principi  di  liberta'  stabiliti  dalla  Costituzione.  Le
          scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
          chiunque, accettandone il progetto educativo,  richieda  di
          iscriversi,  compresi  gli  alunni  e  gli   studenti   con
          handicap.  Il   progetto   educativo   indica   l'eventuale
          ispirazione di carattere culturale o  religioso.  Non  sono
          comunque  obbligatorie  per   gli   alunni   le   attivita'
          extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
          una determinata ideologia o confessione religiosa. 
                4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
          che ne fanno richiesta e  che,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti, si impegnano espressamente a dare  attuazione  a
          quanto previsto dai commi 2 e 3: 
                  a) un progetto educativo in armonia con i  principi
          della  Costituzione;  un   piano   dell'offerta   formativa
          conforme agli  ordinamenti  e  alle  disposizioni  vigenti;
          attestazione  della  titolarita'  della   gestione   e   la
          pubblicita' dei bilanci; 
                  b)  la   disponibilita'   di   locali,   arredi   e
          attrezzature  didattiche  propri  del  tipo  di  scuola   e
          conformi alle norme vigenti; 
                  c) l'istituzione e il  funzionamento  degli  organi
          collegiali improntati alla partecipazione democratica; 
                  d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli  studenti
          i cui genitori ne facciano richiesta, purche'  in  possesso
          di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla  classe
          che essi intendono frequentare; 
                  e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di
          inserimento di studenti con handicap  o  in  condizioni  di
          svantaggio; 
                  f) l'organica costituzione di corsi  completi:  non
          puo' essere  riconosciuta  la  parita'  a  singole  classi,
          tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi  completi,
          ad iniziare dalla prima classe; 
                  g)  personale  docente  fornito   del   titolo   di
          abilitazione; 
                  h) contratti individuali di  lavoro  per  personale
          dirigente  e  insegnante   che   rispettino   i   contratti
          collettivi nazionali di settore. 
                4-bis. Ai fini di cui al comma  4  il  requisito  del
          titolo  di  abilitazione  deve   essere   conseguito,   dal
          personale in servizio alla data di entrata in vigore  della
          presente legge presso le scuole secondarie che chiedono  il
          riconoscimento, al termine dell'anno  accademico  in  corso
          alla data di conclusione su tutto il  territorio  nazionale
          della prima procedura concorsuale per titoli ed  esami  che
          verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
          il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia
          riconosciute paritarie si applica l'articolo 334 del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
                5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
          alla valutazione dei processi e degli esiti  da  parte  del
          sistema  nazionale  di  valutazione  secondo  gli  standard
          stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali  istituzioni,  in
          misura  non  superiore  a  un  quarto   delle   prestazioni
          complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
          personale  docente  purche'  fornito  di  relativi   titoli
          scientifici  e  professionali  ovvero  ricorrere  anche   a
          contratti di prestazione d'opera di personale  fornito  dei
          necessari requisiti. 
                6. Il Ministero  della  pubblica  istruzione  accerta
          l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per  il
          riconoscimento della parita'. 
                7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere
          il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
          disposizioni di cui alla parte II, titolo  VIII  del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
                8. Alle scuole paritarie, senza fini  di  lucro,  che
          abbiano i requisiti di  cui  all'articolo  10  del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  e'  riconosciuto  il
          trattamento   fiscale   previsto   dallo   stesso   decreto
          legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. 
                9. Al fine  di  rendere  effettivo  il  diritto  allo
          studio e all'istruzione a tutti  gli  alunni  delle  scuole
          statali   e   paritarie    nell'adempimento    dell'obbligo
          scolastico  e  nella  successiva  frequenza  della   scuola
          secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario  di
          finanziamento alle regioni  e  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano da utilizzare a  sostegno  della  spesa
          sostenuta e documentata  dalle  famiglie  per  l'istruzione
          mediante l'assegnazione di borse di studio di pari  importo
          eventualmente  differenziate  per   ordine   e   grado   di
          istruzione. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, emanato su proposta del Ministro  della  pubblica
          istruzione entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono stabiliti i  criteri  per
          la ripartizione di tali somme tra le regioni e le  province
          autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione  dei
          beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali  delle
          famiglie da determinare ai  sensi  dell'articolo  27  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la
          fruizione dei  benefici  e  per  la  indicazione  del  loro
          utilizzo. 
                10. I soggetti aventi  i  requisiti  individuati  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 9 possono  fruire  della  borsa  di  studio  mediante
          detrazione di  una  somma  equivalente  dall'imposta  lorda
          riferita all'anno in cui la spesa e'  stata  sostenuta.  Le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          disciplinano le modalita' con  le  quali  sono  annualmente
          comunicati al Ministero delle finanze e  al  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  i
          dati relativi ai soggetti  che  intendono  avvalersi  della
          detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio  e
          della programmazione economica provvede  al  corrispondente
          versamento delle somme occorrenti all'entrata del  bilancio
          dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
          stanziate ai sensi del comma 12. 
                11. Tali interventi sono realizzati  prioritariamente
          a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano
          fermi gli interventi di competenza di  ciascuna  regione  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano  in  materia
          di diritto allo studio. 
                12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10  e  11  e'
          autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
          di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. 
                13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo
          a quello in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  gli  stanziamenti  iscritti  alle  unita'
          previsionali di base 3.1.2.1  e  10.1.2.1  dello  stato  di
          previsione del Ministero  della  pubblica  istruzione  sono
          incrementati,  rispettivamente,  della  somma  di  lire  60
          miliardi per  contributi  per  il  mantenimento  di  scuole
          elementari parificate e della somma di  lire  280  miliardi
          per spese di partecipazione alla realizzazione del  sistema
          prescolastico integrato. 
                14. E' autorizzata, a decorrere  dall'anno  2000,  la
          spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli  interventi  di
          sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
          accolgono alunni con handicap. 
                15.  All'onere  complessivo  di  lire  347   miliardi
          derivante  dai  commi  13  e  14   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
          e 2001 dello stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio
          triennale 1999-2001, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  quanto  a  lire   327   miliardi
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della   pubblica
          istruzione e quanto a  lire  20  miliardi  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 
                16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi  9,
          10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi  per  l'anno  2000  e
          lire 300 miliardi per l'anno  2001,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni  per  gli  stessi
          anni dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
          triennale 1999-2001, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          parzialmente utilizzando quanto a  lire  100  miliardi  per
          l'anno  2000  e  lire   70   miliardi   per   l'anno   2001
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
          quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti  e  della  navigazione,
          quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130  miliardi  per
          il  2001  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   della
          pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
          ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
          5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
                17. Il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo del  comma  624  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «1. - 623. (Omissis). 
                624. Il beneficio di cui al comma 623 e' concesso  ad
          un  solo  soggetto  per  nucleo  familiare  e  nel   limite
          complessivo massimo di spesa di  20  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021. A tal  fine  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro  per
          l'anno 2021,  da  trasferire  successivamente  al  bilancio
          autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
          Dipartimento per la trasformazione digitale. 
                (Omissis).».