((Art. 58 bis 
 
Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli  eventi
                     sismici del 2016 e del 2017 
 
  1. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «il Fondo di cui all'articolo  41,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«il Fondo unico per l'edilizia scolastica  di  cui  all'articolo  11,
comma  4-sexies,  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.
221».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 7-bis dell'articolo  32
          del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 32 (Misure per  l'edilizia  scolastica,  per  i
          patti  di  comunita'  e  per  l'adeguamento  dell'attivita'
          didattica  per  l'anno  scolastico  2020-2021).   -   1.-7.
          (Omissis). 
                7-bis. Al fine di garantire il  regolare  svolgimento
          delle attivita' didattiche e il diritto allo  studio  degli
          studenti delle aree interessate dagli  eventi  sismici  del
          2016 e del 2017, il Fondo unico per  l'edilizia  scolastica
          di cui all'articolo 11, comma 4-sexies,  del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di 10
          milioni di euro per ciascuno degli  anni  2020  e  2021  da
          destinare  all'attuazione  di  interventi   di   messa   in
          sicurezza, di adeguamento sismico  e  di  ricostruzione  di
          edifici scolastici ricadenti nelle  zone  sismiche  1  e  2
          delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessate
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, da emanare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e' disposto il riparto delle  risorse
          di cui al periodo  precedente  al  fine  di  consentire  lo
          scorrimento  della  graduatoria  approvata  ai  sensi   del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca n. 427  del  21  maggio  2019  e  dell'avviso
          pubblico del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019.»