Art. 59 
 
Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei  docenti  di  posto
  comune e di sostegno e semplificazione delle procedure  concorsuali
  del personale docente 
  1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti  di  tipo
comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel
limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo  39  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo  da  disporre
secondo la legislazione vigente,  fatto  salvo  quanto  disposto  dai
commi seguenti. 
  2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 e' incrementata al 100
((per cento)) la quota prevista dall'articolo 17,  comma  2,  lettera
b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da  destinare  alla
procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno
scolastico e' incrementata al 100 ((per  cento))  la  quota  prevista
dall'articolo 4 comma  1-quater,  lettera  b)  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 87  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 96 da  destinare  alla  procedura  di  cui  al  comma
1-quinquies del medesimo articolo. 
  3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9,  lettera  b)  del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che
hanno conseguito nelle prove di cui  alla  lettera  a)  del  medesimo
comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo 
  ((4. In via straordinaria,  esclusivamente  per  l'anno  scolastico
2021/2022, i posti comuni e di sostegno  vacanti  e  disponibili  che
residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il  personale
docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il  sistema
educativo di istruzione e formazione  del  Ministero  dell'istruzione
nn.  498  e  499  del  21  aprile  2020,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e  successive
modifiche, sono assegnati con  contratto  a  tempo  determinato,  nel
limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del  presente  articolo,
ai docenti che sono iscritti nella  prima  fascia  delle  graduatorie
provinciali per le supplenze di  cui  all'articolo  4,  comma  6-bis,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di  sostegno,
o negli appositi elenchi  aggiuntivi  ai  quali  possono  iscriversi,
anche con riserva di accertamento del titolo, coloro  che  conseguono
il titolo di abilitazione o di specializzazione entro  il  31  luglio
2021. Per i docenti di posto comune, di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma, e' altresi' richiesto che  abbiano  svolto  su  posto
comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre  annualita'  di
servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci  anni  scolastici
oltre  quello  in  corso,  nelle  istituzioni  scolastiche   statali,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124.)) 
  5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4  e'  proposto
esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di  concorso  o
tipologie di posto per le quali il  docente  risulta  iscritto  nella
prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze  o  negli
elenchi aggiuntivi. 
  6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono
altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e  prova  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le
integrazioni di cui al comma 7. 
  7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova e' seguito da
una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i  candidati
valutati positivamente ai sensi dell'articolo  1,  comma  117,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare e'  superata  dai
candidati che raggiungono una soglia di idoneita' ed e'  valutata  da
una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. 
  8.  In  caso  di  positiva  valutazione  del  percorso  annuale  di
formazione e prova e di giudizio positivo della  prova  disciplinare,
il docente e' assunto a tempo indeterminato e  confermato  in  ruolo,
con decorrenza giuridica dal 1° settembre  2021,  o,  se  successiva,
dalla  data  di  inizio  del  servizio,  nella  medesima  istituzione
scolastica presso cui ha prestato servizio a  tempo  determinato.  La
negativa valutazione del percorso di formazione e prova  comporta  la
reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma  119,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.  Il  giudizio  negativo  relativo
alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di  cui
al comma 4 e l'impossibilita' di trasformazione a tempo indeterminato
del contratto. 
  9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con  riferimento  alla
procedura di cui al  comma  4,  sono  disciplinati  le  modalita'  di
attribuzione del contratto  a  tempo  determinato  dalle  graduatorie
provinciali per le supplenze e dai relativi  elenchi  aggiuntivi  nel
limite dei posti  vacanti  e  disponibili  di  cui  al  comma  4,  la
commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di  riferimento
per la valutazione della prova disciplinare di cui  al  comma  7,  le
modalita' di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i
requisiti  dei  componenti  e  le  modalita'  di  espletamento  della
suddetta prova. Ai componenti della commissione  nazionale  non  sono
dovuti, per  le  attivita'  svolte,  compensi,  indennita',  gettoni,
emolumenti, rimborsi spese ne' altre utilita' comunque denominate. 
  ((9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli
vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022  che  residuano
dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e  4,
salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con
i decreti del Capo del  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di
istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498  e  499
del 21 aprile 2020, pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale,  4a  serie
speciale, n.  34  del  28  aprile  2020,  e'  bandita  una  procedura
concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso  riservata
ai docenti non compresi tra quelli di cui  al  comma  4  che  abbiano
svolto,  entro  il  termine  di  presentazione   delle   istanze   di
partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali  di
almeno tre anni  anche  non  consecutivi  negli  ultimi  cinque  anni
scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresi' il  contributo  di
segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire
integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun  candidato
puo' partecipare alla procedura in un'unica regione e  per  una  sola
classe di concorso e puo' partecipare solo per una classe di concorso
per la quale abbia maturato almeno una annualita', valutata ai  sensi
del  primo  periodo.  Le  graduatorie  di   merito   regionali   sono
predisposte  sulla  base  dei  titoli  posseduti  e   del   punteggio
conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il  31  dicembre
2021, le cui caratteristiche sono definite con decreto  del  Ministro
dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui  al  presente  comma,  i
candidati vincitori  collocati  in  posizione  utile  in  graduatoria
partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione,
anche in  collaborazione  con  le  universita',  che  ne  integra  le
competenze professionali e che prevede una prova conclusiva,  secondo
modalita' definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al
periodo precedente. In caso di positiva valutazione del  percorso  di
formazione e della prova conclusiva il candidato e' assunto  a  tempo
indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti  vacanti  e
disponibili di cui al primo periodo, che sono resi indisponibili  per
le operazioni di mobilita' e immissione in ruolo. Nel corso dell'anno
scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresi' il  percorso
annuale di formazione iniziale e prova di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Le graduatorie di  cui  al
presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.)) 
  10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il  personale
docente per la scuola dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  per  i
posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza  annuale,  nel
rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della  Legge  27  dicembre
1997, n. 449, in deroga alla disciplina del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019,
n.  56,  nonche'  in  deroga  alla  disciplina  di  cui  al   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge  13  luglio  2015,  n.
107, al decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59  e  ai  relativi
decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le
prove di detti concorsi si svolgono  secondo  le  seguenti  modalita'
semplificate: 
    a) in  sostituzione  della  o  delle  prove  scritte  previste  a
legislazione vigente, sostenimento e superamento di una  unica  prova
scritta con piu' quesiti a risposta multipla, volti  all'accertamento
delle conoscenze e competenze del candidato  sulla  disciplina  della
classe di concorso o tipologia  di  posto  per  la  quale  partecipa,
nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese.  Non  si  da'  luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione  si  riserva
la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,
ove necessario, la  non  contestualita'  delle  prove  relative  alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza  e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata al massimo  100  punti
ed e' superata da coloro che conseguono il  punteggio  minimo  di  70
punti; 
    b) prova orale; 
    c) valutazione dei titoli; 
    d) formazione della graduatoria sulla base delle  valutazioni  di
cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso. 
  ((10-bis. I bandi dei concorsi  di  cui  al  comma  10,  emanati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30  per
cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di  posto,
in  favore  di  coloro  che  hanno  svolto,  entro  il   termine   di
presentazione  delle  istanze  di  partecipazione  al  concorso,   un
servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni
scolastici,  anche  non  continuativi,  nei  dieci  anni  precedenti,
valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della  legge  3  maggio
1999, n. 124. La  riserva  di  cui  al  periodo  precedente  vale  in
un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per
le quali il candidato abbia maturato un servizio di  almeno  un  anno
scolastico. Nel calcolo della  percentuale  dei  posti  riservati  si
procede con arrotondamento per difetto. La riserva  si  applica  solo
nel caso in cui il numero dei  posti  messi  a  bando,  per  ciascuna
regione, classe  di  concorso  o  tipologia  di  posto,  sia  pari  o
superiore a quattro.)) 
  11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate  tutte
le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da  quanto
sopra previsto, ((fermi restando)) i programmi concorsuali, senza che
cio' comporti la riapertura dei termini per  la  presentazione  delle
istanze o la modifica dei requisiti di  partecipazione.  Con  decreto
del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate le  modalita'
di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo  oneroso,
la  commissione  nazionale  incaricata  di  redigere  i   quadri   di
riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle
prove, i requisiti dei componenti delle  commissioni  cui  spetta  la
valutazione della  prova  scritta  e  della  prova  orale,  i  titoli
valutabili e il relativo punteggio 
  12. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare  entro  90
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  senza  nuovi  e
maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza  con  le  riforme
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  sono  disciplinati,
nell'ambito  ((del  periodo  di  formazione  e  di  prova))  di   cui
all'articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,  le
attivita' formative, le procedure  e  i  criteri  di  verifica  degli
standard professionali, le modalita' di verifica in itinere e  finale
incluse l'osservazione sul campo, la  struttura  del  bilancio  delle
competenze e del portfolio professionale. 
  13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite  previsto  dal
bando di concorso per la specifica  regione,  classe  di  concorso  o
tipologia di  posto,  in  caso  di  incapienza  dei  posti  destinati
annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni
scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di  cui
al comma 10, lettera  d),  nel  limite  delle  facolta'  assunzionali
disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari. 
  14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo
relative all'anno scolastico 2021/2022  in  ragione  degli  obiettivi
perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e  resilienza  circa
il  rafforzamento  delle  materie  scientifiche  e   tecnologiche   e
dell'elevato numero dei posti vacanti  e  disponibili,  le  procedure
concorsuali ordinarie gia' bandite, di cui al decreto  dipartimentale
del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e  per
il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche  in  deroga  alla
normativa vigente, con le modalita' di cui al comma 15. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma
14 la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalita': 
    a) unica prova scritta con  piu'  quesiti  a  risposta  multipla,
volta all'accertamento delle conoscenze e  competenze  del  candidato
sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la
quale partecipa, nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese.  La
prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli  Uffici
Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti,
40 dei quali vertenti  sui  programmi  previsti  dall'allegato  A  al
decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n.  201  per  la
singola classe di concorso,  5  sull'informatica  e  5  sulla  lingua
inglese. Per la classe di concorso  A027-Matematica  e  Fisica  i  40
quesiti vertenti sui programmi  sono  suddivisi  tra  20  quesiti  di
matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso  A028  -
Matematica e  scienze  i  40  quesiti  vertenti  sui  programmi  sono
suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle
scienze chimiche, fisiche, biologiche  e  naturali.  Ciascun  quesito
consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in  modalita'
casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di  100
minuti,  fermi  restando  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  di   cui
all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo
alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione  si  riserva
la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere,
ove necessario, la  non  contestualita'  delle  prove  relative  alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza  e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti. La valutazione della  prova  e'  effettuata
assegnando 2 punti  a  ciascuna  risposta  esatta,  zero  punti  alle
risposte non date o errate. La prova e' valutata al massimo 100 punti
ed e' superata da coloro che conseguono il  punteggio  minimo  di  70
punti. 
    b) prova orale, valutata al  massimo  100  punti  e  superata  da
coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti; 
    c) formazione della graduatoria, entro  la  data  del  31  luglio
2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di  cui
alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso. 
  16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta la riapertura
dei termini per la presentazione delle  istanze  o  la  modifica  dei
requisiti  di  partecipazione  alla  procedura  indetta  con  decreto
dipartimentale 21 aprile 2020, n.  499  per  le  classi  di  concorso
interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate
le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di  concorso  necessari
all'espletamento delle  procedure  di  cui  ai  commi  14  e  15.  La
redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, e'
assegnata  con  affidamento  diretto  ad  una  o  piu'   universita'.
Parimenti  i  servizi  logistici  e  informatici  necessari  per   lo
svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente  anche
a  soggetti  in  house  rispetto  al  Ministero  dell'istruzione.  Le
commissioni di concorso sono costituite  con  decreto  del  direttore
generale  dell'Ufficio  scolastico   regionale   responsabile   della
procedura che provvede entro cinque  giorni  dalla  pubblicazione  in
Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova  scritta.
E' possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento  contestuale
della prova orale, ferma restando l'unicita'  del  presidente,  ((per
gruppi comprendenti un numero di candidati superiore  a  cinquanta.))
Al presidente ed ai componenti e al segretario delle commissioni  che
concludono le operazioni concorsuali redigendo la  graduatoria  entro
il 31 luglio 2021 e' riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto  a
quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il  compenso
base previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 3), comma 2 e comma 3,
nonche' dall'articolo 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 aprile 2020. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione
sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare  la
congruita' e l'equivalenza dei  quesiti,  di  redigere  i  quadri  di
riferimento per la valutazione della prova  orale,  i  requisiti  dei
componenti delle commissioni cui spetta la  valutazione  della  prova
scritta e della prova orale. 
  17. Le  graduatorie  delle  procedure  di  cui  al  comma  14  sono
utilizzate per le immissioni in ruolo  relative  all'anno  scolastico
2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di  ritardo,
entro la data del 30 ottobre 2021, con  conseguente  risoluzione  dei
contratti di lavoro a tempo  determinato  nelle  more  stipulati  sui
relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non
approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate
nel  corso  degli  anni  successivi  con  priorita'   rispetto   alle
graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in
ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la
specifica regione e classe di concorso, in  caso  di  incapienza  dei
posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere  disposte
anche negli anni scolastici successivi,  sino  all'esaurimento  della
graduatoria, nel limite delle  facolta'  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno  scolastico
2021/2022  si  applica   la   decorrenza   dei   contratti   prevista
dall'articolo 58, comma 1 lett. b). 
  18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui  al
comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria  per
le corrispondenti classi di concorso. Ai fini di quanto previsto  nel
periodo precedente  i  posti  delle  predette  procedure  concorsuali
ordinarie  sono  rideterminati  in  ragione  dei  posti   vacanti   e
disponibili  nei  limiti  individuati  da  un  decreto  del  Ministro
dell'istruzione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e  il  ((Ministro  per  la))  pubblica  amministrazione.  Con
decreto del Ministero dell'istruzione  si  provvede,  altresi',  alla
riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure
di cui al periodo precedente. 
  19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a  euro  7.684.000  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  20.  Con  ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  sono  definiti
appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni, relativi alle modalita' di  svolgimento  in  sicurezza
dei concorsi per il personale scolastico fino al  31  dicembre  2022,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  21. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159: 
    1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi; 
    2) il comma 13 e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 39 della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica): 
                «Art. 39 (Disposizioni in materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time). -  1.  Al
          fine di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e  di
          ottimizzare le risorse per il  migliore  funzionamento  dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
                2. Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale  della  scuola  dall'articolo   40,   il   numero
          complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su  basi
          statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica.  Per  l'anno  1998,  il  predetto
          decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello  stesso  anno,
          con l'obiettivo della riduzione complessiva  del  personale
          in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in  misura  non
          inferiore all'1 per cento rispetto al numero  delle  unita'
          in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31  dicembre
          1999  viene  assicurata  una  riduzione   complessiva   del
          personale in servizio in misura non inferiore  all'1,5  per
          cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
          del 31 dicembre 1997. Per l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento  rispetto
          al personale in servizio al 31 dicembre  1997.  Per  l'anno
          2001 deve essere realizzata una riduzione di personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
          68. Nell'ambito della programmazione e delle  procedure  di
          autorizzazione    delle     assunzioni,     deve     essere
          prioritariamente garantita l'immissione in  servizio  degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del  30  settembre  1999.  Per
          ciascuno degli anni 2003 e 2004, le  amministrazioni  dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti
          pubblici non economici con organico superiore a 200  unita'
          sono tenuti a realizzare una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 2002. 
                2-bis. Allo scopo di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
                3.  Per  consentire  lo  sviluppo  dei  processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
                3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
                3-ter. 
                4. Nell'ambito della programmazione di cui  ai  commi
          da 1 a 3,  si  procede  comunque  all'assunzione  di  3.800
          unita' di personale, secondo le modalita' di cui  ai  commi
          da 5 a 15. 
                5. Per il potenziamento delle attivita' di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale. 
                6. Al fine di potenziare la vigilanza in  materia  di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle Direzioni provinciali e regionali del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale destinate all'attivita'  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  servizio
          ispettivo. 
                7.  Con  regolamento  da  emanare  su  proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri e  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge previo parere delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e  le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          in  materia  di  mobilita'  volontaria  o  concordata,   al
          servizio ispettivo delle Direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
                8. Le  assunzioni  sono  effettuate  con  i  seguenti
          criteri e modalita': 
                  a)   i   concorsi   sono    espletati    su    base
          circoscrizionale  corrispondente  ai  territori   regionali
          ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento,  o
          compartimentale, in relazione all'articolazione  periferica
          dei dipartimenti del Ministero delle finanze; 
                  b) il numero dei posti da mettere a concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
                  c) i concorsi consistono in una prova  attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare; 
                  d)   la   prova   attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali; 
                  e) ciascun candidato puo' partecipare ad  una  sola
          procedura concorsuale. 
                9. Per le graduatorie dei concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo  11,  commi  settimo  e  ottavo,
          della  legge  4  agosto  1975,  n.  397,  in   materia   di
          graduatoria  unica  nazionale,  quelle  dell'articolo   10,
          ultimo  comma,  della  stessa  legge,  con  esclusione   di
          qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
          2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
                10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di  cui  all'articolo
          55, comma 2, lettera b), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
                11. Dopo l'immissione in servizio  del  personale  di
          cui al comma 5, si  procede  alla  riduzione  proporzionale
          delle  dotazioni  organiche  delle  qualifiche   funzionali
          inferiori   alla   settima   nella    misura    complessiva
          corrispondente  al  personale  effettivamente  assunto  nel
          corso  del  1998  ai  sensi  del   comma   4,   provvedendo
          separatamente per i singoli ruoli. 
                12. Il  comma  47  dell'articolo  1  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: 
                  "47.  Per  la  copertura  dei  posti   vacanti   le
          graduatorie dei concorsi  pubblici  per  il  personale  del
          Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente  al
          31 dicembre 1993, possono  essere  utilizzate  fino  al  31
          dicembre 1998". 
                13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo  3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
                14. Per far fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive, ad assumere 600 unita' di  personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
                15. Le amministrazioni dello Stato possono  assumere,
          nel limite di 200  unita'  complessive,  con  le  procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24  dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta   rilevazione,   a   seguito   di    provvedimenti
          legislativi  di  attribuzione   di   nuove   e   specifiche
          competenze alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di cui  al  presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
                16. Le assunzioni di cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere dal  1°  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995,  n.
          549, che richiama le disposizioni di cui  all'articolo  22,
          comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
                17.  Il  termine  del  31  dicembre  1997,   previsto
          dall'articolo 12, comma 3, del  decreto-legge  31  dicembre
          1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
          di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
          di entrata in vigore dei provvedimenti di  revisione  degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
                18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' essere inferiore al  50  per  cento  delle  assunzioni
          autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di  spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni di personale. Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
                18-bis. E'  consentito  l'accesso  ad  un  regime  di
          impegno  ridotto  per  il  personale  non   sanitario   con
          qualifica  dirigenziale   che   non   sia   preposto   alla
          titolarita'  di  uffici,  con   conseguenti   effetti   sul
          trattamento  economico   secondo   criteri   definiti   dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro. 
                19. Le regioni, le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata  delle
          spese di personale. 
                20. Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi  di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
                20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle  quali  non
          si applicano discipline  autorizzatorie  delle  assunzioni,
          fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  19   e   20,
          programmano le proprie politiche di assunzioni  adeguandosi
          ai  principi  di  riduzione  complessiva  della  spesa   di
          personale, in particolare per nuove assunzioni, di  cui  ai
          commi 2-bis, 3, 3-bis  e  3-ter,  per  quanto  applicabili,
          realizzabili anche mediante  l'incremento  della  quota  di
          personale  ad  orario  ridotto  o   con   altre   tipologie
          contrattuali  flessibili  nel   quadro   delle   assunzioni
          compatibili  con  gli  obiettivi  della  programmazione   e
          giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
          funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme  le
          disposizioni dell'articolo 51. 
                20-ter.    Le    ulteriori    economie    conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 43, comma 5, ai fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
          e gli enti che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2  possono   comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite. 
                21. Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          ed  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica  possono  avvalersi  di  personale
          comandato da altre amministrazioni dello Stato,  in  deroga
          al contingente determinato ai sensi dalla legge  23  agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 
                22. Al fine  dell'attuazione  dalla  legge  15  marzo
          1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi di un contingente  integrativo  di  personale  in
          posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad  un  massimo
          di cinquanta unita', appartenente alle  amministrazioni  di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici economici. Si applicano le  disposizioni  previste
          dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127. Il personale di cui  al  presente  comma  mantiene  il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni  o
          degli enti di appartenenza e i relativi oneri  rimangono  a
          carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di  cui
          al  presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e   il
          trattamento economico accessorio spettanti al personale  di
          ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se  piu'
          favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  e'  valutabile  ai   fini   della
          progressione della carriera e dei concorsi. 
                23. All'articolo 9, comma 19,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n.  608,  le  parole  "31  dicembre
          1997" sono sostituite dalle seguenti: "31  dicembre  1998".
          Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  1995,
          n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18,  lettera
          c), della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  le  parole:  "31
          dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
          1998". L'eventuale trasformazione  dei  contratti  previsti
          dalla citata legge n.  549  del  1995  avviene  nell'ambito
          della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del  presente
          articolo. 
                24. 
                25. Al fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo parziale e garantendo in ogni caso che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di  cui  all'articolo  1,
          comma  58-bis,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997, n. 140, devono essere emanati  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza   e   la   Presidenza   del   Consiglio    dei
          ministri-Dipartimento della funzione pubblica. 
                26. Le domande  di  trasformazione  del  rapporto  di
          lavoro da tempo pieno  a  tempo  parziale,  respinte  prima
          della data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          riesaminate d'ufficio secondo  i  criteri  e  le  modalita'
          indicati  al  comma  25,  tenendo   conto   dell'attualita'
          dell'interesse del dipendente. 
                27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58  e  59,
          della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  in  materia  di
          rapporto di  lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano  al
          personale dipendente delle  regioni  e  degli  enti  locali
          finche' non  diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con
          proprio atto normativo. 
                28.    Nell'esercizio    dei    compiti    attribuiti
          dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, il Corpo della guardia di finanza  agisce  avvalendosi
          dei poteri di polizia tributaria previsti dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1,
          comma 62, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'
          opponibile il segreto d'ufficio.». 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo  17
          del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  59(Riordino,
          adeguamento e semplificazione  del  sistema  di  formazione
          iniziale e di accesso nei ruoli  di  docente  nella  scuola
          secondaria  per  renderlo  funzionale  alla  valorizzazione
          sociale   e   culturale   della   professione,   a    norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),  della  legge
          13 luglio 2015, n. 107): 
                «Art. 17 (Disciplina transitoria per il  reclutamento
          del personale docente). - 1.- (Omissis). 
                2. Il 50 per cento dei posti  di  docente  vacanti  e
          disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
          ferma  restando  la   procedura   autorizzatoria   di   cui
          all'articolo 39 della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive  modificazioni,   mediante   scorrimento   delle
          graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: 
                  a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma
          114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al
          limite percentuale di cui all'articolo 400, comma  15,  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a
          coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal
          bando, sino  al  termine  di  validita'  delle  graduatorie
          medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
          per i vincitori del concorso; 
                  b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai  sensi
          del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la
          procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100%  dei
          posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e
          2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici  2020/2021
          e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024,  il
          40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni
          2026/2027 e 2027/2028 e il 20%  per  i  bienni  successivi,
          sino a integrale scorrimento  di  ciascuna  graduatoria  di
          merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per
          difetto; 
                  c); 
                  d)  concorsi  banditi  ai  sensi  delle   ordinarie
          procedure di cui al Capo II,  ai  quali  sono  destinati  i
          posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a) e b) 
                3. La procedura  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),
          bandita in  ciascuna  regione  e  per  ciascuna  classe  di
          concorso e tipologia  di  posto  entro  febbraio  2018,  e'
          riservata ai docenti in possesso, alla data di  entrata  in
          vigore  del  presente   decreto,   di   titolo   abilitante
          all'insegnamento   nella    scuola    secondaria    o    di
          specializzazione  di  sostegno  per  i  medesimi  gradi  di
          istruzione, in deroga al requisito di cui  all'articolo  5,
          comma 1, lettera b) e articolo  5,  comma  2,  lettera  b).
          Ciascun soggetto puo' partecipare alla  predetta  procedura
          in un'unica regione per  tutte  le  classi  di  concorso  o
          tipologie  di  posto  per  le   quali   sia   abilitato   o
          specializzato.  Sono  altresi'  ammessi  con   riserva   al
          concorso per i posti di sostegno i docenti  che  conseguono
          il relativo titolo di specializzazione entro il  30  giugno
          2018, nell'ambito di procedure avviate  entro  la  data  di
          entrata in vigore  del  presente  decreto.  Gli  insegnanti
          tecnico-pratici possono  partecipare  al  concorso  purche'
          siano iscritti  nelle  graduatorie  ad  esaurimento  oppure
          nella seconda fascia di quelle di istituto,  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare
          il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a  termine,
          per la partecipazione alla presente procedura straordinaria
          e' richiesto l'ulteriore requisito di non  essere  titolari
          di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da  docente
          presso le scuole statali. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1-quater  dell'articolo
          4 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2018,   n.   96
          (Disposizioni urgenti per  la  dignita'  dei  lavoratori  e
          delle imprese): 
                «Art.  4  (Disposizioni  in  materia  di  contenzioso
          concernente il personale docente  e  per  la  copertura  di
          posti vacanti e disponibili nella  scuola  dell'infanzia  e
          nella scuola primaria). - 1.-1-ter (Omissis). 
                1-quater. Il restante  50  per  cento  dei  posti  di
          docente vacanti e disponibili,  sia  comuni,  ivi  compresi
          quelli di potenziamento, che di sostegno, la  cui  messa  a
          concorso sia autorizzata ai sensi dell'articolo  39,  comma
          3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  nella  scuola
          dell'infanzia e in quella primaria e'  coperto  annualmente
          mediante lo scorrimento delle graduatorie di  merito  delle
          seguenti procedure  concorsuali,  attribuendo  priorita'  a
          quella di cui alla lettera a): 
                  a)  concorsi  banditi  nell'anno  2016   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015,  n.
          107,  limitatamente  a  coloro  che  hanno   raggiunto   il
          punteggio minimo previsto dal bando,  sino  al  termine  di
          validita' delle graduatorie  medesime,  fermo  restando  il
          diritto  all'immissione  in  ruolo  per  i  vincitori   del
          concorso; 
                  b)  concorso  straordinario,  bandito  in  ciascuna
          regione, al quale, al netto dei posti di cui  alla  lettera
          a),  e'  destinato  il  50  per  cento  dei  posti  di  cui
          all'alinea  sino  a  integrale  scorrimento   di   ciascuna
          graduatoria regionale; ciascuna  graduatoria  regionale  e'
          soppressa al suo esaurimento; 
                  c) concorsi ordinari per titoli ed esami,  banditi,
          con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          e dell'articolo 1, commi 109,  lettera  b),  e  110,  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono  destinati,  al
          netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei
          posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque  i
          posti rimasti vacanti a  seguito  dello  svolgimento  delle
          procedure di cui alle lettere a) e b). 
                1-quinquies.    Il     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e' autorizzato  a  bandire
          il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera
          b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie,  che
          rimangono ferme per le successive immissioni in  ruolo,  in
          ciascuna   regione   e   distintamente   per   la    scuola
          dell'infanzia e per quella primaria, per la  copertura  dei
          posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che
          di  sostegno.  Il  concorso  e'  riservato  ai  docenti  in
          possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione
          della domanda, di uno dei seguenti titoli: 
                  a)   titolo   di   abilitazione    all'insegnamento
          conseguito presso  i  corsi  di  laurea  in  scienze  della
          formazione primaria o analogo titolo conseguito  all'estero
          e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa , purche'
          i docenti in possesso dei predetti titoli  abbiano  svolto,
          nel corso degli ultimi otto  anni  scolastici,  almeno  due
          annualita' di servizio specifico, anche  non  continuative,
          su posto  comune  o  di  sostegno,  presso  le  istituzioni
          scolastiche  statali,  valutabili  come   tali   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio  1999,  n.
          124; 
                  b) diploma magistrale con valore di abilitazione  o
          analogo titolo  conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in
          Italia ai sensi della  normativa  ,  conseguiti,  comunque,
          entro l'anno scolastico 2001/2002,  purche'  i  docenti  in
          possesso dei predetti  titoli  abbiano  svolto,  nel  corso
          degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualita' di
          servizio specifico, anche non continuative, su posto comune
          o di sostegno, presso le istituzioni  scolastiche  statali,
          valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11,  comma  14,
          della legge 3 maggio 1999, n. 124. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          29 ottobre 2019, n.  126,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge   20   dicembre   2019,   n.   159(Misure   di
          straordinaria  necessita'  ed   urgenza   in   materia   di
          reclutamento del  personale  scolastico  e  degli  enti  di
          ricerca e di abilitazione  dei  docenti),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  1  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          reclutamento e abilitazione  del  personale  docente  nella
          scuola secondaria).  -  1.  Il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a  bandire,
          contestualmente al concorso ordinario per titoli  ed  esami
          di cui all'articolo 17, comma 2, lettera  d),  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020,
          una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti
          della scuola  secondaria  di  primo  e  di  secondo  grado,
          finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti  di  cui  ai
          commi 2, 3 e 4  del  presente  articolo.  La  procedura  e'
          altresi'  finalizzata   all'abilitazione   all'insegnamento
          nella  scuola  secondaria,  alle  condizioni  previste  dal
          presente articolo. 
                2. La procedura straordinaria  di  cui  al  comma  1,
          bandita a livello nazionale con uno o  piu'  provvedimenti,
          e' organizzata su base regionale  ed  e'  finalizzata  alla
          definizione, per la scuola secondaria, di  una  graduatoria
          di vincitori, distinta per regione  e  classe  di  concorso
          nonche' per l'insegnamento  di  sostegno,  per  complessivi
          ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre,  di
          definire un elenco  dei  soggetti  che  possono  conseguire
          l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di  cui  al
          comma 9, lettera g). 
                3. La procedura di cui al comma 1 e' bandita  per  le
          regioni, classi di concorso e tipologie  di  posto  per  le
          quali si prevede che vi siano, negli  anni  scolastici  dal
          2020/2021 al 2022/2023,  posti  vacanti  e  disponibili  ai
          sensi del comma 4. Ove occorra  per  rispettare  il  limite
          annuale di cui al comma  4,  le  immissioni  in  ruolo  dei
          vincitori possono  essere  disposte  anche  successivamente
          all'anno scolastico 2022/2023, sino  all'esaurimento  della
          graduatoria dei ventiquattromila vincitori. 
                4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per
          la  scuola  secondaria,  degli  aspiranti  iscritti   nelle
          graduatorie ad esaurimento e nelle  graduatorie  di  merito
          dei concorsi per docenti banditi negli anni  2016  e  2018,
          per  le  rispettive  quote,  e   disposta   la   confluenza
          dell'eventuale   quota   residua   delle   graduatorie   ad
          esaurimento   nella   quota    destinata    ai    concorsi,
          all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del
          concorso  ordinario  di  cui  al  comma  1   e'   destinato
          rispettivamente il 50 per cento dei posti cosi'  residuati,
          fino a concorrenza  del  numero  di  24.000  posti  per  la
          procedura  straordinaria.  L'eventuale  posto  dispari   e'
          destinato alla procedura concorsuale ordinaria. 
                5. La partecipazione alla procedura e'  riservata  ai
          soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente: 
                  a)  tra  l'anno  scolastico  2008/2009   e   l'anno
          scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto  comune  o  di
          sostegno, almeno tre  annualita'  di  servizio,  anche  non
          consecutive, valutabili come tali  ai  sensi  dell'articolo
          11, comma 14,  della  legge  3  maggio  1999,  n.  124.  Il
          servizio  svolto  su  posto  di  sostegno  in  assenza   di
          specializzazione  e'  considerato  valido  ai  fini   della
          partecipazione alla procedura straordinaria per  la  classe
          di concorso, fermo restando quanto  previsto  alla  lettera
          b).  I  soggetti  che  raggiungono  le  tre  annualita'  di
          servizio  prescritte  unicamente  in  virtu'  del  servizio
          svolto  nell'anno  scolastico  2019/2020  partecipano   con
          riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1.  La
          riserva  e'  sciolta  negativamente  qualora  il   servizio
          relativo all'anno  scolastico  2019/2020  non  soddisfi  le
          condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14,  entro
          il 30 giugno 2020; 
                  b) hanno svolto almeno un  anno  di  servizio,  tra
          quelli di cui alla lettera a), nella  specifica  classe  di
          concorso o  nella  tipologia  di  posto  per  la  quale  si
          concorre; 
                  c) posseggono, per la classe di concorso richiesta,
          il titolo di studio  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59,  fermo  restando  quanto
          previsto all'articolo 22, comma 2,  del  predetto  decreto.
          Per la partecipazione ai posti  di  sostegno  e'  richiesto
          l'ulteriore   requisito   del   possesso   della   relativa
          specializzazione. 
                6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso  ai
          contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche
          statali e per favorire l'immissione in ruolo  dei  relativi
          precari, il servizio di cui al  comma  5,  lettera  a),  e'
          preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole
          secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al
          comma 3 dell'articolo  1  del  decreto-legge  25  settembre
          2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2009, n.  167,  nonche'  di  cui  al  comma  4-bis
          dell'articolo 5 del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre
          2013, n.  128.  Il  predetto  servizio  e'  considerato  se
          prestato come insegnante di sostegno oppure in  una  classe
          di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14  febbraio  2016,
          n. 19, e successive modificazioni,  incluse  le  classi  di
          concorso ad  esse  corrispondenti  ai  sensi  del  medesimo
          articolo 2. 
                7. E' altresi' ammesso a partecipare alla  procedura,
          unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento,  chi
          e' in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a),
          tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le
          istituzioni statali e  paritarie  nonche'  nell'ambito  dei
          percorsi di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al  sistema  di
          istruzione e formazione professionale,  purche',  nel  caso
          dei predetti  percorsi,  il  relativo  servizio  sia  stato
          svolto per la tipologia di posto  o  per  gli  insegnamenti
          riconducibili alle classi di concorso di cui  al  comma  6,
          secondo periodo, del presente articolo. Restano  fermi  gli
          ulteriori requisiti di cui al  comma  5.  Possono  altresi'
          partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al
          requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo
          delle scuole statali che posseggono i requisiti di  cui  al
          comma 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio. 
                8. Ciascun soggetto puo' partecipare  alla  procedura
          di cui al comma 1 in un'unica regione sia per  il  sostegno
          sia  per  una  classe  di  concorso.   E'   consentita   la
          partecipazione sia alla procedura straordinaria di  cui  al
          comma 1 sia al concorso ordinario, anche  per  la  medesima
          classe di concorso e tipologia di posto. 
                9. La procedura di cui al comma 1 prevede: 
                  a)  lo  svolgimento  di  una  prova   scritta,   da
          svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a
          risposta multipla su argomenti  afferenti  alle  classi  di
          concorso e sulle  metodologie  didattiche,  a  cui  possono
          partecipare coloro che sono in possesso  dei  requisiti  di
          cui ai commi 5 e 6; 
                  b) la formazione di una graduatoria  di  vincitori,
          sulla base del punteggio riportato nella prova di cui  alla
          lettera a) e della valutazione dei titoli di cui  al  comma
          11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2; 
                  c) l'immissione in ruolo dei soggetti di  cui  alla
          lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai
          sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al  periodo  di
          formazione iniziale e prova; 
                  d)  lo  svolgimento  di  una  prova   scritta,   da
          svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a
          risposta multipla su argomenti  afferenti  alle  classi  di
          concorso e sulle  metodologie  didattiche,  a  cui  possono
          partecipare i soggetti di cui al comma 7; 
                  e) la compilazione di un elenco  non  graduato  dei
          soggetti che, avendo conseguito nelle  prove  di  cui  alle
          lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma  10,
          possono  conseguire  l'abilitazione  all'insegnamento  alle
          condizioni di cui alla lettera g); 
                  f) l'abilitazione all'esercizio  della  professione
          docente per la relativa classe di concorso,  dei  vincitori
          della procedura immessi in ruolo, all'atto  della  conferma
          in ruolo. I  vincitori  della  procedura  possono  altresi'
          conseguire l'abilitazione prima dell'immissione  in  ruolo,
          alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3); 
                  g) l'abilitazione all'esercizio  della  professione
          docente per coloro che risultano  iscritti  nell'elenco  di
          cui alla lettera e) purche': 
                    1) abbiano in essere un contratto  di  docenza  a
          tempo indeterminato ovvero a tempo  determinato  di  durata
          annuale o fino al termine delle attivita' didattiche presso
          una  istituzione  scolastica  o   educativa   del   sistema
          nazionale di  istruzione,  ferma  restando  la  regolarita'
          della relativa posizione contributiva; 
                    2) - 3) (Soppressi); 
                10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono
          superate dai candidati che conseguano il  punteggio  minimo
          di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di
          esame previsto per il concorso  ordinario,  per  titoli  ed
          esami, per la scuola secondaria. 
                11. La procedura  di  cui  al  presente  articolo  e'
          bandita   con   uno   o   piu'   decreti   del    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro il termine di  cui  al  comma  1.  Il  bando
          definisce, tra l'altro: 
                  a) i termini e le modalita' di presentazione  delle
          istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1; 
                  b)  la  composizione   di   un   comitato   tecnico
          scientifico incaricato  di  predisporre  e  di  validare  i
          quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e
          d), in base al programma di cui al comma 10; 
                  c) i  titoli  valutabili  e  il  punteggio  a  essi
          attribuibile, utili alla formazione  della  graduatoria  di
          cui al comma 9, lettera b); 
                  d) i posti disponibili, ai sensi del comma  4,  per
          regione, classe di concorso e tipologia di posto; 
                  e)   la   composizione   delle    commissioni    di
          valutazione, distinte per le  prove  di  cui  al  comma  9,
          lettere a) e d), e delle loro eventuali articolazioni; 
                  f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per
          la  partecipazione  alla  procedura  di  cui  al  comma  1,
          determinato in maniera da coprire integralmente ogni  onere
          derivante  dall'organizzazione  della  medesima.  Le  somme
          riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnate ai pertinenti capitoli  di  bilancio
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
                12. Ai membri  del  comitato  di  cui  al  comma  11,
          lettera b), non spettano compensi, emolumenti,  indennita',
          gettoni di presenza o altre utilita'  comunque  denominate,
          fermo restando il rimborso delle eventuali spese. 
                13. (Abrogato). 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 6-bis dell'articolo 4 e
          il comma 14 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999,  n.
          124  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di   personale
          scolastico): 
                «Art. 4 (Supplenze). - 1.-6. (Omissis). 
                6-bis. Al fine di garantire la copertura di  cattedre
          e posti di insegnamento mediante le  supplenze  di  cui  ai
          commi  1  e  2,  sono  costituite  specifiche   graduatorie
          provinciali distinte per posto e classe  di  concorso.  Una
          specifica     graduatoria     provinciale,      finalizzata
          all'attribuzione dei relativi incarichi  di  supplenza,  e'
          destinata  ai  soggetti   in   possesso   del   titolo   di
          specializzazione sul sostegno. 
                Omissis.» 
                «Art. 11 (Disposizioni varie). - 1.-13. (Omissis). 
                14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo  unico  e'
          da intendere nel senso che il servizio di insegnamento  non
          di  ruolo  prestato  a   decorrere   dall'anno   scolastico
          1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se  ha
          avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il  servizio
          sia stato prestato ininterrottamente dal 1°  febbraio  fino
          al termine delle operazioni di scrutinio finale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento  e
          semplificazione del sistema di  formazione  iniziale  e  di
          accesso nei ruoli di docente nella  scuola  secondaria  per
          renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
          della professione, a norma dell'articolo  1,  commi  180  e
          181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107): 
                «Art. 13 (Accesso al ruolo). - 1. Il percorso annuale
          di   formazione   iniziale   e   prova    e'    finalizzato
          specificamente a verificare la  padronanza  degli  standard
          professionali da parte dei docenti e si  conclude  con  una
          valutazione    finale.    Con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare  entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  disciplinati  le  procedure  e  i
          criteri  di  verifica  degli  standard  professionali,   le
          modalita'  di  verifica  in  itinere   e   finale   incluse
          l'osservazione sul campo, la struttura del  bilancio  delle
          competenze  e  del  portfolio  professionale.  Il  percorso
          annuale di formazione iniziale e  prova,  qualora  valutato
          positivamente, assolve agli obblighi  di  cui  all'articolo
          438 del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  nel
          rispetto del vincolo di  cui  all'articolo  1,  comma  116,
          della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
                2. 
                3. L'accesso al ruolo e' precluso a  coloro  che  non
          siano  valutati  positivamente  al  termine  del   percorso
          annuale  di  formazione  iniziale  e  prova.  In  caso   di
          valutazione finale positiva, il docente  e'  cancellato  da
          ogni  altra  graduatoria,  di  merito,  di  istituto  o   a
          esaurimento, nella quale sia iscritto ed e'  confermato  in
          ruolo presso l'istituzione  scolastica  ove  ha  svolto  il
          periodo di prova. Il docente e'  tenuto  a  rimanere  nella
          predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto
          e classe di concorso, per almeno altri due anni, salvo  che
          in  caso  di  sovrannumero  o  esubero  o  di  applicazione
          dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992,
          n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti  successivamente
          al termine di presentazione delle istanze per  il  relativo
          concorso. 
                4.». 
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  115,  117  e  119
          dell'articolo  1,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107
          (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
          delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative
          vigenti): 
                «Art. 1 - 1.-114. (Omissis). 
                115. Il personale docente ed educativo e'  sottoposto
          al periodo di  formazione  e  di  prova,  il  cui  positivo
          superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. 
                116. (Omissis). 
                117. Il personale docente ed educativo in periodo  di
          formazione e di prova e' sottoposto a valutazione da  parte
          del  dirigente  scolastico,  sentito  il  comitato  per  la
          valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          come sostituito dal comma 129 del presente articolo,  sulla
          base dell'istruttoria di un docente al quale sono  affidate
          dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. 
                118. (Omissis). 
                119. In caso di valutazione negativa del  periodo  di
          formazione e di prova, il personale docente ed educativo e'
          sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di  prova,
          non rinnovabile 
                (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185. 
              - La legge 19 giugno 2019, n.  56  (Interventi  per  la
          concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni  e
          la  prevenzione  dell'assenteismo),  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2019, n. 145. 
              -  Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20  della  legge  5
          febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate): 
                «Art. 20 (Prove d'esame nei concorsi pubblici  e  per
          l'abilitazione  alle  professioni).   -   1.   La   persona
          handicappata  sostiene  le  prove  d'esame   nei   concorsi
          pubblici e per l'abilitazione alle  professioni  con  l'uso
          degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente
          necessari in relazione allo specifico handicap. 
                2. Nella domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
          all'esame per l'abilitazione alle professioni il  candidato
          specifica l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio
          handicap,   nonche'   l'eventuale   necessita'   di   tempi
          aggiuntivi. 
                2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita'
          uguale o superiore all'80% non e'  tenuta  a  sostenere  la
          prova preselettiva eventualmente prevista.». 
              - Si riporta il testo del comma 1, 2 e 3  dell'articolo
          2  e  dell'articolo  5  del  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri 24 aprile 2020  (Determinazione  dei
          compensi da corrispondere ai componenti  delle  commissioni
          esaminatrici  e  della  Commissione  per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni): 
                «Art. 2 (Compenso  base  commissioni  esaminatrici  e
          gettone  di  presenza  Commissione  per  l'attuazione   del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni). - 1. Con riferimento alle commissioni  di
          cui all'art. 1 del presente decreto  il  compenso  base  e'
          rideterminato  come  segue:  1)  euro   500   per   ciascun
          componente  delle  commissioni  esaminatrici  di  selezioni
          relative ai profili professionali a cui si accede  mediante
          avviamento degli iscritti nelle liste  di  collocamento  ai
          sensi della  legislazione  ;  2)  euro  1.600  per  ciascun
          componente  delle  commissioni  esaminatrici  di   concorsi
          relativi ai profili professionali dell'Area II o  categorie
          equiparate; 3) euro  1.800  per  ciascun  componente  delle
          commissioni esaminatrici di concorsi  relativi  ai  profili
          dell'Area III o categorie equiparate;  4)  euro  2.000  per
          ciascun  componente  delle  commissioni   esaminatrici   di
          concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale. 
                2. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo
          sono aumentati del dieci per cento per i  presidenti  delle
          commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale
          per i segretari delle commissioni stesse. 
                3. Ai  membri  aggiunti  aggregati  alle  commissioni
          esaminatrici di concorsi relativi a  profili  professionali
          dell'Area III o categorie equiparate, ovvero  al  personale
          di qualifica dirigenziale, e' dovuto il compenso di cui  al
          comma 1,  ridotto  del  cinquanta  per  cento  ed  il  solo
          compenso integrativo per candidato esaminato  nella  misura
          fissata dall'art. 3. 
                (Omissis).» 
                «Art. 5 (Sottocommissioni  esaminatrici).  -  1.  Nel
          caso di  suddivisione  delle  commissioni  esaminatrici  in
          sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il
          compenso base previsto dall'art. 2, ridotto  del  cinquanta
          per cento, e il solo  compenso  integrativo  per  candidato
          esaminato nella misura fissata dall'art. 3. 
                2. I compensi integrativi  di  cui  all'art.  3  sono
          rapportati per ogni componente e per  il  segretario  delle
          singole sottocommissioni al numero di  candidati  esaminati
          da ciascuna  sottocommissione  e  non  possono  eccedere  i
          limiti massimi previsti dal precedente art. 4.».