Art. 60 
 
Misure straordinarie a sostegno degli studenti e  del  sistema  della
  formazione superiore e della ricerca nonche' in materia di concorso
  di accesso alle scuole di specializzazione in medicina 
 
  1.  In  considerazione   dei   disagi   determinati   dalla   crisi
epidemiologica da  COVID-19,  al  fine  di  favorire  l'attivita'  di
orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di
azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione
superiore, nonche' di azioni di  recupero  e  inclusione,  anche  con
riferimento agli studenti con disabilita' e  con  disturbi  specifici
dell'apprendimento, e' istituito,  per  l'anno  2021,  un  fondo  con
dotazione pari a 50 milioni di  euro  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca.  Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  da  adottarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati i  criteri  di  riparto  e  di  utilizzazione  delle
risorse di cui al  presente  comma  tra  le  universita',  anche  non
statali legalmente riconosciute ammesse al  contributo  di  cui  alla
legge 29 luglio 1991, n. 243, e le  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge  21
dicembre 1999, n. 508. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  2. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  al  comma
12, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo e al secondo periodo, le parole: «successivamente,  a
fine corso o interrompendo lo stesso,» sono soppresse; 
    b) e' aggiunto, infine,  il  seguente  periodo:  «E'  esclusa  la
contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione  specifica
in medicina generale e alle scuole di specializzazione  universitaria
di area sanitaria». 
  3. All'articolo  19  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, ((dalla legge)) 11 settembre 2020,  n.
120, al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti  parole:  «ovvero
ai concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in  medicina
generale». 
  4. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca 10 agosto 2017, n. 130, il periodo  «Ai  sensi  dell'articolo
19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che  si
iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di  cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  puo'  partecipare  ai
concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione  universitarie
di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso  di
formazione, fatta  salva  la  possibilita'  di  rinunciare  al  corso
stesso, interrompendolo anticipatamente.» e' soppresso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 29 luglio  1991,  n.  243  (Universita'  non
          statali  legalmente  riconosciute),  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del 06 agosto 1991, n. 183. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508 (Riforma  delle  Accademie  di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali pareggiati): 
                «Art. 1 (Finalita' della legge).  -  1.  La  presente
          legge e' finalizzata alla riforma delle Accademie di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di  musica
          e degli Istituti musicali pareggiati.». 
              - Si riporta il testo del  comma  12  dell'articolo  19
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  19  (Assunzione  di   personale).   -   1.-11.
          (Omissis). 
                12. Il medico che si iscrive ai corsi  di  formazione
          specifica  in  medicina  generale,  previo  svolgimento  di
          regolare concorso, puo'  partecipare  ai  concorsi  per  le
          scuole universitarie  di  specializzazione  in  medicina  e
          chirurgia   per   il   conseguimento    dei    titoli    di
          specializzazione  riconosciuti  dall'Unione   europea.   Il
          medico  che  si  iscrive  alle  scuole   universitarie   di
          specializzazione   in   medicina   e   chirurgia   per   il
          conseguimento dei titoli di  specializzazione  riconosciuti
          dall'Unione europea puo'  partecipare  ai  concorsi  per  i
          corsi di formazione  specifica  in  medicina  generale.  E'
          esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi  di
          formazione specifica in medicina generale e alle scuole  di
          specializzazione universitaria di area sanitaria. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 19  del
          decreto legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 19 (Misure di  semplificazione  in  materia  di
          organizzazione  del   sistema   universitario).   -   1.-4.
          (Omissis) 
                5. Ai fini del concorso di  cui  all'articolo  2  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli  di  cui  al
          comma  1  dell'articolo  5  del  citato  decreto  non  sono
          riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in possesso
          di diploma di specializzazione,  ne'  ai  concorrenti  gia'
          titolari di contratto di specializzazione  e  ai  candidati
          dipendenti medici delle strutture  del  Servizio  sanitario
          nazionale o delle strutture private  con  esso  accreditate
          ovvero in possesso del diploma di formazione specifica  per
          medico di medicina generale  di  cui  all'articolo  21  del
          decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  ovvero  ai
          concorrenti iscritti ai corsi di  formazione  specifica  in
          medicina generale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del  decreto  del
          Ministro dell'universita' e della ricerca 10  agosto  2017,
          n.  130   (Regolamento   concernente   le   modalita'   per
          l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione  in
          medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1,  del  decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n. 368), come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 2 (Ammissione alla scuola). - 1. Alle scuole si
          accede con concorso annuale per  titoli  ed  esami  bandito
          entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno  con  decreto  del
          Ministero per il  numero  di  posti  determinati  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo  n.  368
          del 1999. In ordine ai requisiti per la  partecipazione  al
          concorso si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
          237, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34;  ai
          laureati  in  medicina  e  chirurgia  che  alla   data   di
          partecipazione  alla  prova  di  esame  non   sono   ancora
          abilitati alla professione di medico chirurgo si applicano,
          altresi', le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 433,
          secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Nel
          bando sono  indicati  i  temi  di  studio  sui  quali  sono
          predisposti  i  quesiti,  i  criteri  di  assegnazione  del
          punteggio  previsti  dall'articolo  5,  il  calendario,  la
          durata e le modalita' di svolgimento e di correzione  della
          prova  d'esame  nonche'  le  istruzioni   applicative,   di
          carattere   tecnico   informatico,   sulle   modalita'   di
          somministrazione dei quesiti e di correzione  degli  stessi
          necessarie a garantirne l'affidabilita', la  trasparenza  e
          l'uniformita'. Al fine  della  successiva  iscrizione  alla
          scuola  di  assegnazione  in   relazione   alla   posizione
          ricoperta nella  graduatoria  unica  nazionale  di  cui  al
          successivo  articolo  5,  comma  2,  il  bando  disciplina,
          altresi', modalita' e tempi relativi alla scelta, in ordine
          di preferenza, da parte del candidato  delle  tipologie  di
          scuola e delle sedi universitarie per  cui  concorrere,  in
          modo che gli  sia  garantita  la  massima  possibilita'  di
          scelta, indifferentemente nell'ambito di una stessa area  o
          nell'ambito di aree diverse. 
                2. La prova d'esame si svolge non prima  di  sessanta
          giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
                3.  La  domanda  per  partecipare   alla   prova   di
          selezione,  corredata  della  documentazione  prevista  dal
          bando, e' presentata per via telematica  al  Ministero  nei
          tempi e con le modalita' previste nel bando stesso. Ciascun
          candidato e' tenuto al  versamento  di  un  contributo  per
          sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando.  Gli
          importi derivanti dai suddetti contributi sono utilizzabili
          dal   Ministero   a   copertura   dei    costi    derivanti
          dall'organizzazione della procedura concorsuale. 
                4. In relazione al  numero  di  domande  pervenute  e
          comunque almeno venti giorni prima della  prova  di  esame,
          con provvedimento del  competente  Direttore  generale  del
          Ministero, il Ministero  comunica  le  sedi,  con  relativa
          assegnazione  dei  candidati  presso  le  diverse  sedi,  e
          l'orario di svolgimento della prova d'esame.».