Art. 60 Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca nonche' in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina 1. In considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l'attivita' di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonche' di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilita' e con disturbi specifici dell'apprendimento, e' istituito, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le universita', anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 2. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo e al secondo periodo, le parole: «successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso,» sono soppresse; b) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «E' esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria». 3. All'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, ((dalla legge)) 11 settembre 2020, n. 120, al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero ai concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale». 4. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, il periodo «Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, puo' partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilita' di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente.» e' soppresso.
Riferimenti normativi - La legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali legalmente riconosciute), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 06 agosto 1991, n. 183. - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati): «Art. 1 (Finalita' della legge). - 1. La presente legge e' finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.». - Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Assunzione di personale). - 1.-11. (Omissis). 12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, puo' partecipare ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea puo' partecipare ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale. E' esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 19 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario). - 1.-4. (Omissis) 5. Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia' titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ovvero ai concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130 (Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Ammissione alla scuola). - 1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999. In ordine ai requisiti per la partecipazione al concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 237, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; ai laureati in medicina e chirurgia che alla data di partecipazione alla prova di esame non sono ancora abilitati alla professione di medico chirurgo si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 433, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nel bando sono indicati i temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti, i criteri di assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5, il calendario, la durata e le modalita' di svolgimento e di correzione della prova d'esame nonche' le istruzioni applicative, di carattere tecnico informatico, sulle modalita' di somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi necessarie a garantirne l'affidabilita', la trasparenza e l'uniformita'. Al fine della successiva iscrizione alla scuola di assegnazione in relazione alla posizione ricoperta nella graduatoria unica nazionale di cui al successivo articolo 5, comma 2, il bando disciplina, altresi', modalita' e tempi relativi alla scelta, in ordine di preferenza, da parte del candidato delle tipologie di scuola e delle sedi universitarie per cui concorrere, in modo che gli sia garantita la massima possibilita' di scelta, indifferentemente nell'ambito di una stessa area o nell'ambito di aree diverse. 2. La prova d'esame si svolge non prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. 3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, e' presentata per via telematica al Ministero nei tempi e con le modalita' previste nel bando stesso. Ciascun candidato e' tenuto al versamento di un contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando. Gli importi derivanti dai suddetti contributi sono utilizzabili dal Ministero a copertura dei costi derivanti dall'organizzazione della procedura concorsuale. 4. In relazione al numero di domande pervenute e comunque almeno venti giorni prima della prova di esame, con provvedimento del competente Direttore generale del Ministero, il Ministero comunica le sedi, con relativa assegnazione dei candidati presso le diverse sedi, e l'orario di svolgimento della prova d'esame.».