Art. 62 Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino 1. All'articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: ((«per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;)) b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole «favorisce la collaborazione con» sono inserite le seguenti «universita' e» e le parole «anche mediante attivita' d'insegnamento e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante attivita' di formazione» b) ((sono aggiunte, in fine, le seguenti parole)): «Il Centro promuove e organizza attivita' di: a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera indipendente e volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito il Polo intraprende un'effettiva collaborazione; b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria; c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le competenze ((inerenti all'attivita')) del Centro.» c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Politecnico di Torino e' identificato quale coordinatore del Centro e, per l'effetto, e' individuato come beneficiario delle risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di Torino e' tenuto a sottoporre alla valutazione e approvazione del Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente i criteri, le modalita' e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'Universita' e della Ricerca, approva, con decreto da emanare entro 40 giorni dalla data di presentazione, la proposta progettuale.»; 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro ((per l'anno 2021)) si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificati dalla presente legge: «Art. 49 (Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino). - 1. Nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilita' sostenibile pubblica e privata e la competitivita' dell'industria dell'automotive, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata "Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilita' e dell'automotive" con sede a Torino. Il finanziamento e' erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014. 2. Il Centro favorisce la collaborazione con universita' e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attivita' di formazione. Il Centro favorisce e organizza attivita' di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilita', ivi comprese la mobilita' elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilita' in genere. Il Centro promuove e organizza attivita' di: a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera indipendente e volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito il Polo intraprende un'effettiva collaborazione; b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria; c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le competenze inerenti l'attivita' del Centro. 3. l Politecnico di Torino e' identificato quale coordinatore del Centro e, per l'effetto, e' individuato come beneficiario delle risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di Torino e' tenuto a sottoporre alla valutazione e approvazione del Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente i criteri, le modalita' e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'Universita' e della Ricerca, approva, con decreto da emanare entro 40 giorni dalla data di presentazione, la proposta progettuale.».