Art. 63 
 
                 Misure per favorire le opportunita' 
             e per il contrasto alla poverta' educativa 
 
  1. Al fine di sostenere le famiglie  anche  mediante  l'offerta  di
opportunita' educative rivolte ai  figli,  una  quota  di  risorse  a
valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  e'  destinata  al
finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel  periodo  1
giugno-31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici  e
privati,  di   potenziamento   dei   centri   estivi,   dei   servizi
socioeducativi territoriali e dei centri  con  funzione  educativa  e
ricreativa destinati alle attivita' dei minori. 
  2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi  dell'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  stabiliti  i
criteri di ((riparto delle risorse tra i)) Comuni, tenuto  conto  dei
dati relativi alla popolazione minorenne sulla base  dei  dati  ISTAT
relativi all'ultimo censimento della popolazione  residente,  nonche'
le  modalita'  di  monitoraggio  dell'attuazione   degli   interventi
finanziati ((e quelle di recupero)) delle somme attribuite, nel  caso
di mancata manifestazione di interesse  alle  iniziative,  ovvero  di
mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. 
  3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base  dei  criteri
stabiliti con il decreto di  cui  al  comma  precedente  provvede  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
della  famiglia,  tramite  ricorso  ad  anticipazione  di   tesoreria
disposta dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  regolarizzata
con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli  di
spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi precedenti, il fondo di cui  al
comma 1 e' incrementato di 135 milioni di euro per  l'anno  2021.  Al
relativo onere, pari a 135  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  5. Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa  minorile  di
cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
e' prorogato per l'anno 2022. 
  6. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole: «e 2021,» sono sostituite  con  le
seguenti: «, 2021 e 2022»; 
    b) al secondo periodo le parole: «e a  55  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2019,  2020,  2021,»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020,
a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a  55  milioni  di  euro  per
l'anno 2022»; 
  7. All'articolo  1,  comma  202,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  le  parole:  «2019,  2020  e  2021,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022». 
  8. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari  a  45  milioni  di
euro per l'anno 2021 e 115  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede quanto a 45  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  ai  sensi
dell'articolo 77 e quanto a 115  milioni  di  euro  per  l'anno  2022
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  233,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Conversione in  legge,  con  modificazioni,  del  D.L.  18
          maggio  2006,  n.  181,  recante  disposizioni  urgenti  in
          materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega  al  Governo
          per il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
          funzioni e organizzazione della  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri e dei Ministeri): 
                «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia,  per
          le politiche giovanili  e  per  le  politiche  relative  ai
          diritti  e  alle  pari  opportunita').  -  1.  Al  fine  di
          promuovere e realizzare  interventi  per  la  tutela  della
          famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche
          generazionali,  nonche'   per   supportare   l'Osservatorio
          nazionale  sulla  famiglia,  presso   la   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          «Fondo per  le  politiche  della  famiglia»,  al  quale  e'
          assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno  2006  e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
                2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani  alla
          formazione  culturale  e  professionale  e  all'inserimento
          nella vita sociale, anche attraverso  interventi  volti  ad
          agevolare  la  realizzazione  del   diritto   dei   giovani
          all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso  al  credito
          per l'acquisto e l'utilizzo di beni e  servizi,  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale  e'
          assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno  2006  e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
                (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e' riportato nei riferimenti normativi
          all'articolo 50-ter. 
              - Si riporta il testo del  comma  392  dell'articolo  1
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016)]: 
                «1.-391. (Omissis). 
                392. In via sperimentale, per gli anni 2016,  2017  e
          2018,  e'  istituito  il  «Fondo  per  il  contrasto  della
          poverta' educativa  minorile»,  alimentato  dai  versamenti
          effettuati su un  apposito  conto  corrente  postale  dalle
          fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
          153, nell'ambito della propria attivita' istituzionale.  Le
          modalita' di gestione del conto di cui  al  presente  comma
          sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 393. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  394  dell'articolo  1
          della  legge   28   dicembre   2015,   n.   208,   recante:
          [Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di  stabilita'  2016),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «1.-393. (Omissis). 
                394. Agli enti di cui al comma 392 e' riconosciuto un
          contributo, sotto forma di credito d'imposta,  pari  al  75
          per cento dei versamenti effettuati  al  Fondo  di  cui  al
          medesimo comma 392, negli anni 2016, 2017 e 2018 e pari  al
          65 per cento  negli  anni  2019,  2020,  2021  e  2022.  Il
          contributo e' assegnato, fino ad esaurimento delle  risorse
          disponibili, pari a 100 milioni di euro annui per  ciascuno
          degli anni 2016, 2017 e 2018, a  55  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di  euro  per
          l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022  secondo
          l'ordine  temporale  in  cui   le   fondazioni   comunicano
          l'impegno a finanziare i progetti  individuati  secondo  il
          protocollo d'intesa di cui al  comma  393.  Il  credito  e'
          riconosciuto  dall'Agenzia  delle  entrate   con   apposita
          comunicazione  che  da'  atto  della   trasmissione   della
          delibera di impegno irrevocabile  al  versamento  al  Fondo
          delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le
          modalita' previsti nel protocollo d'intesa.  Dell'eventuale
          mancato versamento al  Fondo  delle  somme  indicate  nella
          delibera  di  impegno  rispondono  solidalmente  tutte   le
          fondazioni aderenti allo stesso.  Il  credito  e'  indicato
          nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
          d'imposta  di  riconoscimento  e  puo'  essere   utilizzato
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel  quale
          lo stesso e' stato riconosciuto. Il  credito  d'imposta  di
          cui al presente comma e' cedibile dai soggetti  di  cui  al
          comma 392, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli  1260  e  seguenti  del  codice  civile  e  previa
          adeguata dimostrazione  dell'effettivita'  del  diritto  al
          credito medesimo,  a  intermediari  bancari,  finanziari  e
          assicurativi. La cessione del credito d'imposta  e'  esente
          dall'imposta di  registro.  Al  credito  d'imposta  non  si
          applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  all'articolo  34  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 202  articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2018-2020),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «1.-201. (Omissis). 
                202. Il contributo di cui al comma 201 e'  assegnato,
          fino a esaurimento delle risorse  disponibili,  pari  a  60
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019  al  2022,
          secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano
          all'Associazione di fondazioni  e  di  casse  di  risparmio
          S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni  di  cui
          al comma 201.  Al  fine  di  consentire  la  fruizione  del
          credito  d'imposta,  l'ACRI  trasmette  all'Agenzia   delle
          entrate l'elenco  delle  fondazioni  finanziatrici  per  le
          quali sia stata riscontrata la corretta delibera  d'impegno
          in ordine cronologico di presentazione.  Il  riconoscimento
          del credito  d'imposta  e'  comunicato  dall'Agenzia  delle
          entrate a ogni fondazione finanziatrice  e  per  conoscenza
          all'ACRI. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del citato comma 200 dell'articolo  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1.