Art. 63 Misure per favorire le opportunita' e per il contrasto alla poverta' educativa 1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunita' educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno-31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita' dei minori. 2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di ((riparto delle risorse tra i)) Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonche' le modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati ((e quelle di recupero)) delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. 3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021. 4. Per le finalita' di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 5. Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' prorogato per l'anno 2022. 6. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «e 2021,» sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2022»; b) al secondo periodo le parole: «e a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022»; 7. All'articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019, 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022». 8. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 115 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri): «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. (Omissis).». - Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 50-ter. - Si riporta il testo del comma 392 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)]: «1.-391. (Omissis). 392. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, e' istituito il «Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attivita' istituzionale. Le modalita' di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 393. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 394 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), come modificato dalla presente legge: «1.-393. (Omissis). 394. Agli enti di cui al comma 392 e' riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 392, negli anni 2016, 2017 e 2018 e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Il contributo e' assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022 secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 393. Il credito e' riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che da' atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalita' previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma e' cedibile dai soggetti di cui al comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta e' esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 202 articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge: «1.-201. (Omissis). 202. Il contributo di cui al comma 201 e' assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 201. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta e' comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI. (Omissis).». - Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.