Art. 64 
 
Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia
  di prevenzione e contrasto al disagio giovanile 
  1. Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2021. 
  2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, le parole  «di  eta'  inferiore  ai  trentacinque  anni
titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della
legge 28 giugno 2012, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: «che non
hanno compiuto trentasei anni di eta'.». 
  3. Per le domande presentate  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno
((dalla data di entrata in vigore del presente decreto)) fino  al  30
giugno 2022, alle categorie aventi priorita' per l'accesso al credito
di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre
2013, n. 147, che hanno un valore  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000  euro  annui,  per  i  finanziamenti  con
limite di finanziabilita', inteso come  rapporto  tra  l'importo  del
finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli
oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della  garanzia
concedibile dal Fondo e' elevata all'80% della quota capitale,  tempo
per tempo in essere sui finanziamenti concessi. 
  ((3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare,  in  sede
di richiesta della garanzia,  le  condizioni  economiche  di  maggior
favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del  Fondo
di garanzia per la prima casa,  di  cui  all'articolo  1,  comma  48,
lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.)) 
  4. La dotazione del Fondo di garanzia per la  prima  casa,  di  cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, e' incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021  e  di
250 milioni di euro per l'anno 2022. 
  5. Alla copertura degli oneri previsti  dai  commi  2,  3  e  4  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di  «prime
case» di abitazione, ad eccezione di quelle  di  categoria  catastale
A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis  all'articolo  1,  della
tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato  con   decreto   del
((Presidente della Repubblica)) 26 aprile 1986, n. 131,  e  gli  atti
traslativi  o  costitutivi  della  nuda  proprieta',  dell'usufrutto,
dell'uso  e  dell'abitazione  relativi  alle   stesse   sono   esenti
dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria  e  ((catastale))
se stipulati a favore di  soggetti  che  non  hanno  ancora  compiuto
trentasei anni di eta' nell'anno in cui  l'atto  e'  rogitato  e  che
hanno  un   valore   dell'indicatore   della   situazione   economica
equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,  n.  159,  non
superiore a 40.000 euro annui. 
  7. Per gli atti di cui al comma 6,  relativi  a  cessioni  soggette
all'imposta sul valore aggiunto, e' attribuito  agli  acquirenti  che
non hanno ancora compiuto trentasei anni di  eta'  nell'anno  in  cui
l'atto  e'  stipulato  un  credito  d'imposta   di   ammontare   pari
all'imposta   sul   valore   aggiunto   corrisposta   in    relazione
all'acquisto.  Il  credito  d'  imposta  puo'   essere   portato   in
diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria,  catastale,  sulle
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce  presentati
dopo  la  data  di  acquisizione  del  credito,  ovvero  puo'  essere
utilizzato in diminuzione delle imposte  sui  redditi  delle  persone
fisiche   dovute   in   base   alla   dichiarazione   da   presentare
successivamente  alla  data  dell'acquisto;  puo'   altresi'   essere
utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d'imposta in  ogni  caso  non  da'  luogo  a
rimborsi. 
  8. I finanziamenti erogati per  l'acquisto,  la  costruzione  e  la
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i  quali  ricorrono
le condizioni e i requisiti  di  cui  al  comma  6  e  sempreche'  la
sussistenza  degli  stessi  risulti  da  dichiarazione  della   parte
mutuataria resa nell'atto di finanziamento  o  allegata  al  medesimo
sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte  di  registro,  di
bollo,  ipotecarie  e  catastali  e  delle  tasse  sulle  concessioni
governative, prevista in ragione dello 0,25 %  dall'articolo  18  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli  atti
stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore ((del
presente decreto)) e il 30 giugno 2022. 
  10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei  requisiti  per
beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6,  7,  8  e  9  o  di
decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute
e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano
le relative disposizioni previste dalla nota II bis  all'articolo  1,
della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  ((Presidente  della  Repubblica))  26  aprile  1986,  n.  131  e
dall'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. 
  11. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7, 8, 9  e  10,  valutati  in
347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48 milioni di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  12. In  considerazione  delle  conseguenze  causate  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le politiche  giovanili,  di
cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e' incrementato di ((35 milioni)) di euro per l'anno  2021  allo
scopo di finanziare, nel limite di spesa  autorizzato,  politiche  di
prevenzione  e  contrasto  ai  fenomeni  di   disagio   giovanile   e
comportamenti  a  rischio,  compresi  quelli   dovuti   all'uso   non
consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attivita' di
assistenza  e  supporto  psicologico,   azioni   volte   a   favorire
l'inclusione e l'innovazione sociale nonche' lo sviluppo individuale,
la promozione di attivita' sportive per i giovani di  eta'  inferiore
ai 35 anni. 
  13. I criteri di riparto  delle  risorse  ((del  comma  12))  e  le
modalita' di attuazione degli interventi realizzati dalle  Regioni  e
dalle Province autonome di Trento  e  Bolzano  e  dal  sistema  delle
Autonomie locali sono  definiti  con  decreto  del  Ministro  per  le
politiche giovanili, ((previa intesa in sede di Conferenza  unificata
di)) cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
281. 
  ((14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto e, quanto
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo  77,  comma  7
del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 54  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 54 (Attuazione  del  Fondo  solidarieta'  mutui
          "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"). - 1. Per un  periodo
          di 9 mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui
          all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre
          2007, n. 244: 
                  a) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa  ai
          lavoratori  autonomi,  ai   liberi   professionisti,   agli
          imprenditori individuali e ai soggetti di cui  all'articolo
          2083 del codice civile che autocertifichino ai sensi  degli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  di
          aver registrato, nel trimestre successivo  al  21  febbraio
          2020 e precedente la domanda  ovvero  nel  minor  lasso  di
          tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della
          domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del
          proprio  fatturato,  superiore   al   33%   del   fatturato
          dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura  o
          della  restrizione  della  propria  attivita'  operata   in
          attuazione  delle  disposizioni   adottate   dall'autorita'
          competente per l'emergenza coronavirus; 
                  a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa
          alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per  mutui
          ipotecari erogati alle  predette  cooperative,  di  importo
          massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla  lettera
          b) e il numero dei rispettivi soci, qualora  almeno  il  10
          per cento dei soci assegnatari di immobili  residenziali  e
          relative pertinenze si trovi, al  momento  dell'entrata  in
          vigore della presente disposizione, nelle condizioni di cui
          all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, come da ultimo modificato dal presente articolo; 
                  a-ter) la sospensione delle rate del mutuo  di  cui
          al comma a-bis) puo' essere concessa nella misura di: 
                    1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo
          2, comma  479,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
          un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei
          soci; 
                    2)  12  mesi,   qualora   gli   eventi   di   cui
          all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244,  verificatisi  successivamente  al  31  gennaio  2020,
          riguardano un numero di assegnatari compreso tra un  valore
          superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci; 
                    3)  18  mesi,   qualora   gli   eventi   di   cui
          all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244,  verificatisi  successivamente  al  31  gennaio  2020,
          riguardano un numero di assegnatari  superiore  al  40  per
          cento dei soci; 
                  a-quater) l'istanza di  sospensione  e'  presentata
          dalla   societa'   cooperativa   mutuataria   alla   banca,
          attraverso  il   modulo   pubblicato,   entro   30   giorni
          dall'entrata  in  vigore  del  presente  comma,  nel   sito
          internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma
          475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  che
          riporta l'indicazione dei documenti probatori degli  eventi
          che  determinano  la  richiesta  di   sospensione,   previa
          delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le
          modalita' e nei  termini  previsti  dall'atto  costitutivo,
          dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima
          societa'. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze possono essere  stabilite  ulteriori  modalita'  di
          attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter; 
                  b) per l'accesso  al  Fondo  non  e'  richiesta  la
          presentazione dell'indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo  non
          superiore a 400.000  euro.  La  sospensione  del  pagamento
          delle rate puo' essere concessa  anche  per  i  mutui  gia'
          ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso,  per
          almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate; 
                  b-bis) la sospensione del pagamento delle rate puo'
          essere concessa anche  per  i  mutui  che  fruiscono  della
          garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera
          c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  48  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «1.-47. (Omissis) 
                48. Ai fini del riordino del sistema  delle  garanzie
          per l'accesso al credito delle famiglie  e  delle  imprese,
          del piu' efficiente  utilizzo  delle  risorse  pubbliche  e
          della garanzia dello Stato anche in sinergia con i  sistemi
          locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
          sulla finanza pubblica, e' istituito il  Sistema  nazionale
          di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi  e  strumenti
          di garanzia: 
                  a) il Fondo di garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
          legge 23  dicembre  1996,  n.  662.  L'amministrazione  del
          Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,
          composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
          economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del
          Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
          rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche'  da  due  esperti  in  materia
          creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,
          rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo  economico  e
          dal Ministero dell'economia e delle finanze su  indicazione
          delle  associazioni  delle  piccole  e  medie  imprese.  Ai
          componenti del consiglio di  gestione  e'  riconosciuto  un
          compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
          comitato   di   amministrazione    istituito    ai    sensi
          dell'articolo 15, comma 3, della legge 7  agosto  1997,  n.
          266,  e  successive  modificazioni.  Il   Ministero   dello
          sviluppo  economico  comunica  al  gestore  del   Fondo   i
          nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
          istituito ai sensi  del  citato  articolo  47  del  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, affinche'  provveda  alla  sua
          formale costituzione. Con l'adozione del  provvedimento  di
          costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
          decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo; 
                  b) la Sezione speciale  di  garanzia  «Progetti  di
          ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo  di
          garanzia  di  cui  alla  lettera  a),  con  una   dotazione
          finanziaria   di   euro   100.000.000   a   valere    sulle
          disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e'  destinata
          alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
          delle  prime  perdite  su  portafogli  di  un  insieme   di
          progetti, di ammontare  minimo  pari  a  euro  500.000.000,
          costituiti da finanziamenti concessi  dalla  Banca  europea
          per  gli  investimenti  (BEI),  direttamente  o  attraverso
          banche e intermediari finanziari, per la  realizzazione  di
          grandi progetti per la ricerca e l'innovazione  industriale
          posti in essere da imprese  di  qualsiasi  dimensione,  con
          particolare riguardo alle piccole  e  medie  imprese,  alle
          reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese  individuati
          sulla   base   di   uno   specifico    accordo-quadro    di
          collaborazione tra il Ministero dello  sviluppo  economico,
          il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  BEI.  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definiti  i  criteri,  le  modalita'  di  selezione  e   le
          caratteristiche dei progetti da includere nel  portafoglio,
          le tipologie di operazioni ammissibili e la misura  massima
          della  garanzia  in  relazione  al  portafoglio  garantito,
          nonche' le modalita'  di  concessione,  di  gestione  e  di
          escussione  della  medesima  garanzia.  Le  risorse   della
          Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
          parte delle  risorse  della  programmazione  2014-2020  dei
          fondi strutturali comunitari; 
                  c) il Fondo di garanzia per la prima casa,  per  la
          concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
          ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
          attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche'  le  attivita'  e  le
          passivita' del Fondo di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo
          restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
          lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con
          il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
          predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
          del 2008. La garanzia del Fondo e'  concessa  nella  misura
          massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e
          ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento
          dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site  sul
          territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, con priorita' per l'accesso al  credito  da
          parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari
          monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
          di alloggi di proprieta' degli  Istituti  autonomi  per  le
          case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
          non hanno compiuto trentasei anni di eta'.  Gli  interventi
          del Fondo di garanzia per  la  prima  casa  sono  assistiti
          dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima
          istanza. La dotazione del Fondo  puo'  essere  incrementata
          mediante versamento di contributi da parte delle regioni  e
          di altri enti e organismi pubblici ovvero con  l'intervento
          della Cassa depositi e prestiti  Spa,  anche  a  valere  su
          risorse di soggetti terzi e anche al fine  di  incrementare
          la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o  piu'
          decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti da  adottare  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono stabilite le norme  di  attuazione  del  Fondo,
          comprese  le  condizioni  alle  quali  e'  subordinato   il
          mantenimento dell'efficacia della  garanzia  del  Fondo  in
          caso  di  cessione  del  mutuo,  nonche'  i   criteri,   le
          condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
          dello Stato e per l'incremento della dotazione  del  Fondo.
          Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  continua
          ad operare fino all'emanazione dei  decreti  attuativi  che
          rendano operativo il Fondo di garanzia per la  prima  casa.
          La Concessionaria servizi  assicurativi  pubblici  (Consap)
          Spa   presenta   una   relazione   scritta   al    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  al  Ministro  per  le  pari
          opportunita'   e   la   famiglia,   al    Ministro    delle
          infrastrutture  e   dei   trasporti   e   alle   competenti
          Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di  ogni  anno,
          nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali  delle
          garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
          priorita', sul totale delle risorse del Fondo di  cui  alla
          presente lettera, e che illustra  l'avvenuta  attivita'  di
          verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
          degli istituti di credito, nei  confronti  dei  beneficiari
          prioritari e non prioritari del finanziamento; 
                  c-bis)  la  sezione  speciale,  che  e'   istituita
          nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla  lettera  c),
          per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a  prima
          richiesta, nella misura massima  del  50  per  cento  della
          quota   capitale,   tempo   per   tempo   in   essere   sui
          finanziamenti, anche chirografari, ai  condomini,  connessi
          ad  interventi  di   ristrutturazione   per   accrescimento
          dell'efficienza energetica. Gli  interventi  della  sezione
          speciale sono assistiti dalla garanzia dello  Stato,  quale
          garanzia di ultima  istanza.  Alla  sezione  speciale  sono
          attribuite risorse pari a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e 20 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,
          2022 e 2023.  La  dotazione  della  sezione  speciale  puo'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle regioni e di altri enti  e  organismi  pubblici
          ovvero con l'intervento della  Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
          fine di incrementare la misura massima della garanzia.  Per
          ogni  finanziamento  ammesso  alla  sezione   speciale   e'
          accantonato  a  copertura  del  rischio  un   importo   non
          inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
          piu' decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabiliti le norme di  attuazione  della
          sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali  e'
          subordinato il mantenimento dell'efficacia  della  garanzia
          in caso di cessione del finanziamento, nonche'  i  criteri,
          le condizioni  e  le  modalita'  per  l'operativita'  della
          garanzia dello Stato e  per  l'incremento  della  dotazione
          della sezione speciale. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 5 dicembre 2013, n. 159  (Regolamento  concernente
          la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
          applicazione), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          gennaio 2014, n. 19. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico  delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta   di   registro),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
          recante: «Norme di semplificazione  degli  adempimenti  dei
          contribuenti  in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi   e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  28
          luglio 1997, n. 174. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18 e 20 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601
          (Disciplina delle agevolazioni tributarie): 
                «Art. 18 (Aliquote  e  base  imponibile  dell'imposta
          sostitutiva). - 1.  L'imposta  sostitutiva  si  applica  in
          ragione  dello   0,25   per   cento   (38)   dell'ammontare
          complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli
          15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per  i  finanziamenti
          fatti mediante aperture di  credito,  utilizzate  in  conto
          corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto
          dell'ammontare del fido. 
                2. L'aliquota e' ridotta allo 0,25 per  cento  per  i
          finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4),  8)  e  9)
          dell'art. 16. 
                3. Qualora il finanziamento stesso non  si  riferisca
          all'acquisto  della  prima  casa  di  abitazione,  e  delle
          relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del
          2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di
          cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio. La stessa
          aliquota si applica altresi' ai finanziamenti  erogati  per
          l'acquisto,  la  costruzione  e  la   ristrutturazione   di
          immobili ad uso abitativo, e  relative  pertinenze,  per  i
          quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis
          all'articolo 1 della tariffa, parte  I,  annessa  al  testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1986, n. 131, e successive  modificazioni,  la  sussistenza
          delle stesse  non  risulti  da  dichiarazione  della  parte
          mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o  allegata  al
          medesimo.» 
                «Art.  20  (Dichiarazione  e  pagamento  dell'imposta
          sostitutiva). -  Gli  enti  che  effettuano  le  operazioni
          indicate  dagli  articoli  15  e  16  presentano,  in   via
          telematica,   entro    quattro    mesi    dalla    chiusura
          dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle  operazioni
          effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando  il
          modello   approvato   con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate. 
                Gli enti di cui al primo  comma  liquidano  l'imposta
          dovuta ed effettuano, entro  il  termine  di  presentazione
          della dichiarazione, il  versamento  a  saldo  dell'imposta
          liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare,  a  titolo
          di acconto, una somma pari al  95  per  cento  dell'imposta
          sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni  effettuate
          nell'esercizio precedente.  L'acconto  e'  versato  in  due
          rate, la prima nella misura del 45 per cento e  la  seconda
          per il restante importo, rispettivamente entro  il  termine
          di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese
          successivo a detto termine. 
                Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo  di
          acconto ai sensi del secondo comma e'  superiore  a  quello
          dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta  in  base  alla
          dichiarazione,  l'eccedenza  puo'   essere   computata   in
          diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a  saldo  o
          in acconto, ovvero puo' essere chiesta a rimborso. 
                L'ufficio dell'Agenzia  delle  entrate  competente  a
          recuperare le maggiori imposte sull'atto  di  compravendita
          della casa di abitazione, acquistata con i benefici di  cui
          all'articolo 1, quinto periodo,  della  tariffa,  parte  I,
          annessa  al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  e  successive
          modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per
          dichiarazione mendace o trasferimento  per  atto  a  titolo
          oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici
          prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del
          loro acquisto, provvede, nel termine  decadenziale  di  tre
          anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei
          benefici  medesimi,  a   recuperare   nei   confronti   del
          mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva  di  cui
          al terzo comma dell'articolo 18 e quella di  cui  al  primo
          comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione
          amministrativa  nella  misura  del  30  per   cento   della
          differenza medesima. 
                Per la rettifica dell'imponibile, per  l'accertamento
          d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla
          omissione  o  infedelta'  della   dichiarazione,   per   la
          riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda
          l'applicazione dell'imposta sostitutiva  valgono  le  norme
          sull'imposta di  registro.  L'amministrazione  finanziaria,
          avvalendosi  di   procedure   automatizzate,   procede   al
          controllo della  regolarita'  dell'autoliquidazione  e  dei
          versamenti  dell'imposta  e,  qualora,  sulla  base   degli
          elementi desumibili dalla dichiarazione e  dai  versamenti,
          risulti dovuta una maggiore imposta o risultino  versamenti
          in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro
          tre  anni  dalla  scadenza  del  termine  previsto  per  la
          presentazione  della  dichiarazione,  apposito  avviso   di
          liquidazione con l'applicazione  degli  interessi  e  delle
          sanzioni di cui  all'articolo  13,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
                Con decreto  del  Ministro  per  le  finanze  saranno
          stabilite le modalita' di applicazione  delle  disposizioni
          dei commi precedenti.». 
              - Il testo del citato  comma  2  dell'articolo  19  del
          decreto legge  4  luglio  2006.  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 63. 
              -  Il  testo  del  citato  articolo   8   del   decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'articolo 50-ter. 
              - Il testo del citato articolo comma 200 , della  legge
          23 dicembre 2014, n.  190,  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 1.