Art. 16 Requisiti ulteriori In aggiunta ai requisiti di cui ai precedenti Capi I e II, i gestori di sistemi di pagamento all'ingrosso: a) accettano in garanzia esclusivamente attivita' con basso rischio di credito, di liquidita' e di mercato, stabilendo scarti di garanzia e misure idonee a evitare il rischio di concentrazione; b) stabiliscono regole e procedure per consentire il regolamento non oltre la fine della giornata operativa e, ove praticabile, in moneta di banca centrale, utilizzando in caso contrario attivita' con rischio di liquidita' basso o nullo; c) in caso di pagamento contro pagamento, eliminano il rischio di capitale assicurando che il regolamento di un'obbligazione abbia corso se e solo se ha corso il regolamento dell'altra obbligazione; d) in caso di partecipazione a piu' livelli, adottano regole, procedure e accordi contrattuali che consentano di identificare, monitorare e gestire i rischi rilevanti che ne derivino; e) utilizzano o consentono l'uso di norme e procedure di comunicazione accettate a livello internazionale al fine di agevolare pagamenti, compensazioni, regolamenti e registrazioni efficienti.