Art. 16 
 
                         Requisiti ulteriori 
 
  In aggiunta ai requisiti di cui  ai  precedenti  Capi  I  e  II,  i
gestori di sistemi di pagamento all'ingrosso: 
    a) accettano  in  garanzia  esclusivamente  attivita'  con  basso
rischio di credito, di liquidita' e di mercato, stabilendo scarti  di
garanzia e misure idonee a evitare il rischio di concentrazione; 
    b) stabiliscono regole e procedure per consentire il  regolamento
non oltre la fine della giornata operativa  e,  ove  praticabile,  in
moneta di banca centrale, utilizzando in caso contrario attivita' con
rischio di liquidita' basso o nullo; 
    c) in caso di pagamento contro pagamento, eliminano il rischio di
capitale assicurando che  il  regolamento  di  un'obbligazione  abbia
corso se e solo se ha corso il regolamento dell'altra obbligazione; 
    d) in caso di partecipazione a  piu'  livelli,  adottano  regole,
procedure e accordi  contrattuali  che  consentano  di  identificare,
monitorare e gestire i rischi rilevanti che ne derivino; 
    e)  utilizzano  o  consentono  l'uso  di  norme  e  procedure  di
comunicazione accettate a livello internazionale al fine di agevolare
pagamenti, compensazioni, regolamenti e registrazioni efficienti.