Art. 13 
 
   Supporto tecnico al Ministero dell'universita' e della ricerca 
 
  1. All'articolo  64  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: 
    «6-ter. 1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del
Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  e  assolvere  ai  connessi
adempimenti in tema  di  monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo
degli investimenti, il Ministero dell'universita' e della ricerca  e'
autorizzato, entro il limite di spesa  di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni
previste dal Programma  di  gare  strategiche  ICT  ((della  societa'
Consip Spa)), servizi professionali  di  assistenza  tecnica  per  la
trasformazione  digitale,  il  data  management,  la  definizione  di
strategie e soluzioni per il cloud  e  per  la  cybersicurezza.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca. ».