Art. 14
Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea
1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, all'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di
promuovere ((l'interdisciplinarita')) dei corsi di studio e la
formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti
formativi complessivi puo' essere riservata ad attivita' affini o
integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o
ad ambiti disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le
attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori,
esercitazioni, seminari o altre attivita' purche' finalizzate
all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al
profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.».
2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti
di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori
scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli
insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli
elementi di flessibilita' e di ((interdisciplinarita')) di cui al
comma 1.
((2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2
dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta
formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia
centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero
dell'universita' e della ricerca puo' autorizzare la presentazione di
proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato
ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini
ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno
accademico 2022/2023.))