Art. 15 
 
                        Alloggi per studenti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  14  novembre  2000,  n.  338,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, sono aggiunti, in fine  i  seguenti  periodi:  «Al
fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione  e
il  monitoraggio  degli  interventi,  le  procedure  sono  effettuate
esclusivamente   con   modalita'    digitali    e    attraverso    la
informatizzazione  del  processo  edilizio   e   del   progetto   con
l'esclusivo utilizzo di strumenti per  la  rappresentazione  digitale
del processo costruttivo. I progetti  devono  prevedere,  a  pena  di
inammissibilita', il numero dei posti letto attesi. Con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i progetti
ammessi a finanziamento e sono assegnate  le  relative  risorse,  con
conseguente individuazione ed assegnazione dei posti  letto  riferiti
ai singoli progetti.»; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis.  Al  fine  di
perseguire  gli  obiettivi  individuati  nella  comunicazione   della
Commissione europea dell'11 dicembre 2019  sul  Green  Deal  europeo,
recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,  sono  promossi
prioritariamente  la  ristrutturazione,  la   trasformazione,   anche
attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di
strutture ed  immobili  esistenti  con  la  finalita'  di  perseguire
elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione  degli
interventi.»