Art. 28 Ritrovamento di organismi nocivi 1. E' fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione, anche con modalita' di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ovvero al competente Comando dell'Arma dei carabinieri o alla polizia locale ai fini del tempestivo inoltro al predetto Servizio, della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi prioritari nonche' di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, nonche' qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla. 2. L'operatore professionale adotta immediatamente le misure cautelative volte ad evitare l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo. 3. Qualora il Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle segnalazioni di cui al comma 1 o a seguito delle indagini di cui all'articolo 27 o dei controlli ufficiali di cui agli articoli 42 e 45, sospetti o rilevi nel territorio di propria competenza, la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea o di un organismo nocivo prioritario, nonche' di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, provvede alla conferma ufficiale del ritrovamento sulla base della diagnosi effettuata da un laboratorio ufficiale di cui all'articolo 14. 4. In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo, il Servizio fitosanitario regionale interessato adotta immediate ed idonee misure fitosanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), al fine di prevenire ogni eventuale rischio di diffusione dell'organismo nocivo. 5. Conformemente alle istruzioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente, ogni soggetto, privato o pubblico, adotta le misure fitosanitarie necessarie per prevenire la diffusione dell'organismo nocivo, inclusa l'eliminazione di piante, di prodotti vegetali o di altri oggetti interessati e anche dai siti di sua proprieta'.