Art. 28 
 
                  Ritrovamento di organismi nocivi 
 
  1. E' fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, compresi  gli
operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e
privati ed ogni altra  istituzione  scientifica,  di  dare  immediata
comunicazione, anche con modalita' di tipo  telematico,  al  Servizio
fitosanitario  regionale  competente   per   territorio   ovvero   al
competente Comando dell'Arma dei carabinieri o alla polizia locale ai
fini del tempestivo inoltro  al  predetto  Servizio,  della  presenza
effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena rilevanti  per
l'Unione europea, di  organismi  prioritari  nonche'  di  ogni  altro
organismo nocivo non segnalato precedentemente nel  territorio  della
Repubblica italiana,  nonche'  qualsiasi  dato  a  loro  disposizione
riguardante  un  pericolo  imminente,  comunque  prima  di  divulgare
l'informazione o pubblicarla. 
  2.  L'operatore  professionale  adotta  immediatamente  le   misure
cautelative  volte  ad  evitare  l'insediamento   e   la   diffusione
dell'organismo nocivo. 
  3. Qualora il Servizio fitosanitario  regionale,  a  seguito  delle
segnalazioni di cui al comma 1 o a  seguito  delle  indagini  di  cui
all'articolo 27 o dei controlli ufficiali di cui agli articoli  42  e
45, sospetti o  rilevi  nel  territorio  di  propria  competenza,  la
presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per  l'Unione
europea o di un organismo nocivo prioritario, nonche' di  ogni  altro
organismo nocivo non segnalato precedentemente nel  territorio  della
Repubblica   italiana,   provvede   alla   conferma   ufficiale   del
ritrovamento sulla base della diagnosi effettuata da  un  laboratorio
ufficiale di cui all'articolo 14. 
  4. In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo
nocivo,  il  Servizio  fitosanitario  regionale  interessato   adotta
immediate ed idonee misure fitosanitarie ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 3, lettera b), al fine di prevenire ogni eventuale  rischio  di
diffusione dell'organismo nocivo. 
  5. Conformemente alle istruzioni fornite dal Servizio fitosanitario
regionale competente, ogni soggetto, privato o  pubblico,  adotta  le
misure  fitosanitarie  necessarie   per   prevenire   la   diffusione
dell'organismo nocivo, inclusa l'eliminazione di piante, di  prodotti
vegetali o di altri oggetti interessati  e  anche  dai  siti  di  sua
proprieta'.