Art. 29 
 
            Notifica di ritrovamento di organismi nocivi 
 
  1. Il Servizio fitosanitario  regionale  interessato,  ricevuta  la
conferma ufficiale di cui all'articolo 28,  comma  3,  inserisce  nel
sistema  europeo  di  notifica  elettronica,  entro   cinque   giorni
lavorativi, le informazioni circa la  presenza,  o  se  del  caso  il
sospetto, dell'organismo  nocivo  e  le  prime  misure  fitosanitarie
adottate. 
  2. Il Servizio fitosanitario centrale notifica  ufficialmente  alla
Commissione, entro i successivi tre giorni lavorativi, attraverso  il
sistema di notifica elettronica dell'Unione europea, il  ritrovamento
e ogni altra  informazione  inerente  alle  prime  misure  applicate,
circa: 
    a)  la  presenza  nel  territorio  di  un  organismo  nocivo   da
quarantena rilevante per l'Unione europea la  cui  presenza  non  era
nota nello stesso; 
    b) la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per
l'Unione europea in una parte del territorio in cui  non  lo  era  in
precedenza; 
    c)  la  presenza  nel  territorio  di  un  organismo  nocivo   da
quarantena rilevante per l'Unione europea in una partita  di  piante,
prodotti  vegetali   o   altri   oggetti   introdotta   o   destinata
all'introduzione  o  allo  spostamento  nel  territorio   dell'Unione
europea; 
    d) la presenza nel territorio di ogni altro organismo  nocivo  la
cui presenza non era precedentemente nota.