Art. 29 Notifica di ritrovamento di organismi nocivi 1. Il Servizio fitosanitario regionale interessato, ricevuta la conferma ufficiale di cui all'articolo 28, comma 3, inserisce nel sistema europeo di notifica elettronica, entro cinque giorni lavorativi, le informazioni circa la presenza, o se del caso il sospetto, dell'organismo nocivo e le prime misure fitosanitarie adottate. 2. Il Servizio fitosanitario centrale notifica ufficialmente alla Commissione, entro i successivi tre giorni lavorativi, attraverso il sistema di notifica elettronica dell'Unione europea, il ritrovamento e ogni altra informazione inerente alle prime misure applicate, circa: a) la presenza nel territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea la cui presenza non era nota nello stesso; b) la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea in una parte del territorio in cui non lo era in precedenza; c) la presenza nel territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione europea; d) la presenza nel territorio di ogni altro organismo nocivo la cui presenza non era precedentemente nota.