Art. 30 Informazioni sul ritrovamento di organismi nocivi 1. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente assicura che gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono essere colpiti siano informati senza indugio della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea. 2. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, in relazione a un organismo nocivo prioritario, il Comitato fitosanitario nazionale definisce le modalita' con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare e in merito alle misure che devono adottare le pertinenti categorie di operatori professionali o altre persone.