Art. 30 
 
          Informazioni sul ritrovamento di organismi nocivi 
 
  1. A seguito della conferma del ritrovamento  di  cui  all'articolo
28, il Servizio fitosanitario regionale competente assicura  che  gli
operatori professionali le cui piante,  i  cui  prodotti  vegetali  o
altri oggetti possono essere colpiti siano  informati  senza  indugio
della presenza dell'organismo  nocivo  da  quarantena  rilevante  per
l'Unione europea. 
  2. A seguito della conferma del ritrovamento  di  cui  all'articolo
28, in relazione a  un  organismo  nocivo  prioritario,  il  Comitato
fitosanitario nazionale definisce le modalita'  con  cui  informa  il
pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende  adottare  e
in merito alle misure che devono adottare le pertinenti categorie  di
operatori professionali o altre persone.