Art. 31 Emergenze fitosanitarie 1. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente indaga senza indugio sull'origine della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea, in particolare se tale presenza puo' essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, e sulla possibilita' che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti. 2. Il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata. 3. Il Servizio fitosanitario regionale competente istituisce un'area delimitata, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2016/2031, in cui devono essere adottate le misure di eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea. 4. Alla prima riunione utile, il Comitato fitosanitario nazionale, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, definisce e approva le misure fitosanitarie conformemente al Piano di emergenza di cui all'articolo 26. 5. Sulla base delle misure fitosanitarie di cui al comma 4, il Servizio fitosanitario regionale interessato, entro i successivi quindici giorni lavorativi, elabora e trasmette la proposta di Piano di azione ai fini dell'eradicazione o del contenimento dell'organismo nocivo, contenente il calendario di attuazione delle misure, al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione. Tale Piano di azione comprende una descrizione della progettazione e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare, nonche' la metodologia da applicare per l'esame, il campionamento e le prove. 6. Il Servizio fitosanitario centrale, sulla base dell'approvazione del Piano d'azione di cui al comma 5, dichiara l'emergenza fitosanitaria, adotta ufficialmente tale Piano d'azione e lo notifica alla Commissione europea. 7. Per il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal Piano di azione il Servizio fitosanitario centrale, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale, attiva il Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui all'articolo 9. 8. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio istituisce l'Unita' territoriale di emergenza fitosanitaria, di cui all'articolo 10, che provvede alla realizzazione delle misure fitosanitarie contenute nel Piano di azione. 9. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio effettua periodicamente indagini, nell'area delimitata, per verificare l'evoluzione della presenza dell'organismo nocivo e, ove necessario, modifica l'area delimitata stessa e comunica tutte le informazioni al Servizio fitosanitario centrale. 10. Qualora sia confermato il ritrovamento di un organismo nocivo di nuova comparsa, non elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, il Servizio fitosanitario regionale segnala il ritrovamento nel sistema europeo di notifica elettronica compilando, con procedura elettronica, il Pest Risk Analysis semplificato (PRA semplificato). Il Servizio fitosanitario centrale provvede alla ufficializzazione di tale notifica alla Commissione europea entro i successivi tre giorni lavorativi. 11. L'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, su richiesta del Servizio fitosanitario centrale e sulla base del ritrovamento, predispone un Pest Risk Analysis per la determinazione delle eventuali misure fitosanitarie da parte del Comitato fitosanitario nazionale e le azioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9.
Note all'art. 31: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.