Art. 31 
 
                       Emergenze fitosanitarie 
 
  1. A seguito della conferma del ritrovamento  di  cui  all'articolo
28, il  Servizio  fitosanitario  regionale  competente  indaga  senza
indugio  sull'origine  della  presenza   dell'organismo   nocivo   da
quarantena rilevante per l'Unione europea,  in  particolare  se  tale
presenza puo' essere messa in  relazione  a  spostamenti  di  piante,
prodotti  vegetali  o  altri  oggetti,  e  sulla   possibilita'   che
l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso  ad  altre  piante,
prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti. 
  2.  Il   Servizio   fitosanitario   regionale   competente   adotta
immediatamente  le  misure  fitosanitarie  urgenti  e  necessarie  ad
eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo  dalla  zona
interessata. 
  3.  Il  Servizio  fitosanitario  regionale  competente   istituisce
un'area delimitata, in applicazione dell'articolo 18 del  regolamento
(UE) n. 2016/2031,  in  cui  devono  essere  adottate  le  misure  di
eradicazione  dell'organismo  nocivo  da  quarantena  rilevante   per
l'Unione europea. 
  4. Alla prima riunione utile, il Comitato fitosanitario  nazionale,
sulla base dei dati e delle  informazioni  disponibili,  definisce  e
approva le misure fitosanitarie conformemente al Piano  di  emergenza
di cui all'articolo 26. 
  5. Sulla base delle misure fitosanitarie di  cui  al  comma  4,  il
Servizio fitosanitario  regionale  interessato,  entro  i  successivi
quindici giorni lavorativi, elabora e trasmette la proposta di  Piano
di azione ai fini dell'eradicazione o del contenimento dell'organismo
nocivo, contenente il  calendario  di  attuazione  delle  misure,  al
Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione. Tale  Piano
di  azione  comprende   una   descrizione   della   progettazione   e
dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero
di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da  effettuare,
nonche' la metodologia da applicare per l'esame, il  campionamento  e
le prove. 
  6. Il Servizio fitosanitario centrale, sulla base dell'approvazione
del  Piano  d'azione  di  cui  al  comma  5,   dichiara   l'emergenza
fitosanitaria, adotta ufficialmente tale Piano d'azione e lo notifica
alla Commissione europea. 
  7. Per il coordinamento dell'attuazione delle misure  fitosanitarie
previste dal Piano di azione il Servizio fitosanitario  centrale,  su
richiesta   del   Comitato   fitosanitario   nazionale,   attiva   il
Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui all'articolo 9. 
  8. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio
istituisce l'Unita' territoriale di emergenza fitosanitaria,  di  cui
all'articolo  10,  che  provvede  alla  realizzazione  delle   misure
fitosanitarie contenute nel Piano di azione. 
  9. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio
effettua   periodicamente   indagini,   nell'area   delimitata,   per
verificare l'evoluzione della presenza dell'organismo nocivo  e,  ove
necessario, modifica l'area delimitata stessa  e  comunica  tutte  le
informazioni al Servizio fitosanitario centrale. 
  10. Qualora sia confermato il ritrovamento di un  organismo  nocivo
di nuova comparsa, non elencato come organismo nocivo  da  quarantena
rilevante per l'Unione, il Servizio fitosanitario  regionale  segnala
il  ritrovamento  nel  sistema  europeo   di   notifica   elettronica
compilando,  con  procedura  elettronica,  il  Pest   Risk   Analysis
semplificato (PRA semplificato). Il Servizio  fitosanitario  centrale
provvede alla ufficializzazione di  tale  notifica  alla  Commissione
europea entro i successivi tre giorni lavorativi. 
  11. L'Istituto nazionale di riferimento  per  la  protezione  delle
piante, su richiesta del Servizio fitosanitario centrale e sulla base
del  ritrovamento,  predispone  un  Pest   Risk   Analysis   per   la
determinazione delle eventuali  misure  fitosanitarie  da  parte  del
Comitato fitosanitario nazionale e le azioni di cui ai commi 5, 6, 7,
8 e 9. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.