Art. 47 
 
Varieta' da conservazione e varieta' di specie ortive prive di valore
  intrinseco  e  sviluppate  per  la   coltivazione   in   condizioni
  particolari. 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente Capo stabiliscono le  deroghe
applicabili alle specie agrarie e ortive  disciplinate  dal  presente
decreto  in  merito  alla  conservazione   in-situ   e   all'utilizzo
sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e  la
commercializzazione: 
  a) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' di specie
di piante  agrarie  e  ortive  di  ecotipi  e  varieta'  naturalmente
adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da  erosione
genetica, di seguito denominate «varieta' da conservazione»; 
  b) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' di specie
di piante ortive di  varieta'  prive  di  valore  intrinseco  per  la
produzione  orticola  a  fini  commerciali  ma  sviluppate   per   la
coltivazione  in  condizioni  particolari,  di   seguito   denominate
«varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari»; 
  c) per la commercializzazione delle sementi e tuberi-seme di patata
di tali ecotipi e varieta'.