Art. 47 Varieta' da conservazione e varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. 1. Le disposizioni di cui al presente Capo stabiliscono le deroghe applicabili alle specie agrarie e ortive disciplinate dal presente decreto in merito alla conservazione in-situ e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione: a) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante agrarie e ortive di ecotipi e varieta' naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, di seguito denominate «varieta' da conservazione»; b) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive di varieta' prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, di seguito denominate «varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari»; c) per la commercializzazione delle sementi e tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varieta'.