Art. 49 
 
Ammissione al Registro nazionale delle varieta'  da  conservazione  e
  delle varieta' ortive prive di valore intrinseco e  sviluppate  per
  la coltivazione in condizioni particolari. 
 
  1. E' ammessa l'iscrizione nei Registri  nazionali  delle  varieta'
delle specie di piante agrarie, degli ecotipi e delle varieta' locali
di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste
dagli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o  varieta'  sono  iscritti  nei
Registri nazionali delle varieta' di specie di piante  agrarie  come:
«varieta' da conservazione». 
  2. E' ammessa l'iscrizione nei Registri  nazionali  delle  varieta'
delle  specie  di  piante  ortive  le  cui  sementi  possono   essere
certificate  come   «sementi   certificate   di   una   varieta'   da
conservazione» oppure  controllate  come  «sementi  standard  di  una
varieta' da conservazione» degli ecotipi  e  delle  varieta'  di  cui
all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni  previste  agli
articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varieta' sono iscritti nei  Registri
nazionali delle varieta' di specie di piante ortive come «varieta' da
conservazione» le cui sementi devono essere certificate conformemente
all'articolo 60 ovvero controllate conformemente all'articolo 58. 
  3. E' ammessa l'iscrizione nei Registri  nazionali  delle  varieta'
delle  specie  di  piante  ortive  le  cui  sementi  possono   essere
controllate come «sementi standard di una varieta' da conservazione»,
degli ecotipi e delle varieta'  di  cui  all'articolo  47,  comma  1,
lettera a), alle condizioni previste agli  articoli  50  e  52.  Tali
ecotipi  o  varieta'  sono  iscritti  nei  Registri  nazionali  delle
varieta' di specie di piante ortive come «varieta' da  conservazione»
le cui sementi devono essere controllate  conformemente  all'articolo
58. 
  4.  E'  ammessa  l'iscrizione  delle  varieta'  sviluppate  per  la
coltivazione in condizioni particolari nei Registri  nazionali  delle
varieta' delle specie di piante ortive, di cui all'articolo 47, comma
1, lettera b), le cui sementi possono essere  unicamente  controllate
come «sementi standard di una varieta' sviluppata per la coltivazione
in condizioni particolari». Tali varieta' sono ammesse  nei  Registri
nazionali delle varieta' di specie di piante  ortive  come  «varieta'
sviluppate per la coltivazione  in  condizioni  particolari»  le  cui
sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 58.