Art. 49 Ammissione al Registro nazionale delle varieta' da conservazione e delle varieta' ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. 1. E' ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante agrarie, degli ecotipi e delle varieta' locali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste dagli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varieta' sono iscritti nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante agrarie come: «varieta' da conservazione». 2. E' ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate come «sementi certificate di una varieta' da conservazione» oppure controllate come «sementi standard di una varieta' da conservazione» degli ecotipi e delle varieta' di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varieta' sono iscritti nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive come «varieta' da conservazione» le cui sementi devono essere certificate conformemente all'articolo 60 ovvero controllate conformemente all'articolo 58. 3. E' ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere controllate come «sementi standard di una varieta' da conservazione», degli ecotipi e delle varieta' di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varieta' sono iscritti nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive come «varieta' da conservazione» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 58. 4. E' ammessa l'iscrizione delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante ortive, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), le cui sementi possono essere unicamente controllate come «sementi standard di una varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». Tali varieta' sono ammesse nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive come «varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 58.