Art. 50 
 
Requisiti essenziali per l'ammissione  ai  Registri  nazionali  delle
  varieta' da conservazione e delle varieta' ortive prive  di  valore
  intrinseco  e  sviluppate  per  la   coltivazione   in   condizioni
  particolari. 
 
  1. Per essere ammessa  in  quanto  varieta'  da  conservazione,  un
ecotipo  o  una  varieta'  deve  presentare  un  interesse   per   la
conservazione delle risorse fitogenetiche. 
  2. Per essere ammessa in quanto varieta' ortiva sviluppata  per  la
coltivazione in condizioni  particolari,  una  varieta'  deve  essere
priva  di  valore  intrinseco  per  la  produzione  orticola  a  fini
commerciali, ma sviluppata in condizioni agrotecniche,  climatiche  e
pedologiche particolari. 
  3. Al fine della distinguibilita' e della stabilita'  si  applicano
alle varieta' da conservazione  agrarie  e  ortive  e  alle  varieta'
ortive prive di valore intrinseco almeno i caratteri previsti nei: 
  a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio
comunitario delle varieta' vegetali (UCVV), elencati nell'allegato  I
della direttiva 2003/90, della Commissione, del 6 ottobre  2003,  per
le specie agrarie e nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE, della
Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie ortive; 
  b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale
per  la  protezione   delle   novita'   vegetali   (UPOV),   elencate
nell'allegato II della direttiva 2003/90/CE, della Commissione, del 6
ottobre  2003,  per  le  specie  agrarie  e  nell'allegato  II  della
direttiva 2003/91/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003,  per  le
specie ortive. 
  4. Per la valutazione  dell'omogeneita'  si  applica  la  direttiva
2003/90/CE per le specie agrarie e la  direttiva  2003/91/CE  per  le
specie ortive. Se il livello di omogeneita' e' stabilito  sulla  base
delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard
del 10 per cento e una probabilita' di accettazione del 90 per cento. 
 
          Note all'art. 50: 
              - Per i riferimenti della direttiva  2003/90/CE,  della
          Commissione, del 6 ottobre 2003, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti della direttiva  2003/91/CE,  della
          Commissione, del 6 ottobre 2003, si veda  nelle  note  alle
          premesse.