Art. 50 Requisiti essenziali per l'ammissione ai Registri nazionali delle varieta' da conservazione e delle varieta' ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. 1. Per essere ammessa in quanto varieta' da conservazione, un ecotipo o una varieta' deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche. 2. Per essere ammessa in quanto varieta' ortiva sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, una varieta' deve essere priva di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppata in condizioni agrotecniche, climatiche e pedologiche particolari. 3. Al fine della distinguibilita' e della stabilita' si applicano alle varieta' da conservazione agrarie e ortive e alle varieta' ortive prive di valore intrinseco almeno i caratteri previsti nei: a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/90, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie agrarie e nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie ortive; b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/90/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie agrarie e nell'allegato II della direttiva 2003/91/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie ortive. 4. Per la valutazione dell'omogeneita' si applica la direttiva 2003/90/CE per le specie agrarie e la direttiva 2003/91/CE per le specie ortive. Se il livello di omogeneita' e' stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilita' di accettazione del 90 per cento.
Note all'art. 50: - Per i riferimenti della direttiva 2003/90/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti della direttiva 2003/91/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, si veda nelle note alle premesse.