Art. 51 
 
Inammissibilita' di varieta' da conservazione e  di  varieta'  ortive
  sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. 
 
  1. Una varieta' da conservazione o una varieta'  ortiva  sviluppata
per la coltivazione in  condizioni  particolari  non  e'  ammessa  al
Registro nazionale delle varieta' se: 
  a) figura gia' nel catalogo comune  delle  varieta'  di  specie  di
piante  agrarie  e  di  piante  ortive,  ma  non  come  varieta'   da
conservazione o come  varieta'  sviluppata  per  la  coltivazione  in
condizioni particolari, o e' stata cancellata dal  medesimo  catalogo
comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire
dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 14, comma 3; 
  b)  e'  protetta  da  una  «privativa  comunitaria  per   ritrovati
vegetali» prevista dal regolamento (CE) 2100/94, del  Consiglio,  del
27 luglio 1994, o da una privativa nazionale per ritrovati  vegetali,
ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o sia stata
presentata una domanda in tal senso. 
 
          Note all'art. 51: 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE)  2100/94,  del
          Consiglio, del 27 luglio 1994,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          10 febbraio 2005, n. 30, si veda nelle note alle premesse.