Art. 51 Inammissibilita' di varieta' da conservazione e di varieta' ortive sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. 1. Una varieta' da conservazione o una varieta' ortiva sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari non e' ammessa al Registro nazionale delle varieta' se: a) figura gia' nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante agrarie e di piante ortive, ma non come varieta' da conservazione o come varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, o e' stata cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 14, comma 3; b) e' protetta da una «privativa comunitaria per ritrovati vegetali» prevista dal regolamento (CE) 2100/94, del Consiglio, del 27 luglio 1994, o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o sia stata presentata una domanda in tal senso.
Note all'art. 51: - Per i riferimenti del regolamento (CE) 2100/94, del Consiglio, del 27 luglio 1994, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si veda nelle note alle premesse.