Art. 52 
 
                        Domanda di iscrizione 
 
  1. L'iscrizione delle varieta' da conservazione  e  delle  varieta'
ortive  prive  di  valore  intrinseco  per  la  produzione   a   fini
commerciali,  ma  sviluppate  per  la  coltivazione   in   condizioni
particolari  al  Registro  nazionale  delle  varieta'   avviene   per
iniziativa del Ministero, delle regioni e delle Province autonome  di
Trento e di Bolzano o su  richiesta  di  enti  pubblici,  istituzioni
scientifiche,  organizzazioni,  associazioni,  singoli  cittadini   e
aziende, previo parere favorevole delle regioni o  province  autonome
competenti per territorio. 
  2. In applicazione al comma 1, la domanda  di  iscrizione  per  una
varieta' da conservazione  e  per  una  varieta'  sviluppata  per  la
coltivazione in  condizioni  particolari  e'  presentata  secondo  le
modalita' stabilite con  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 8, comma 2. 
  3.  L'esame  della  domanda  d'iscrizione  per  una   varieta'   da
conservazione  e'  disposto  dalle  regioni   o   province   autonome
competenti per territorio, che esprimono il proprio parere in  merito
all'iscrizione della varieta' stessa. 
  4. L'iscrizione  di  una  varieta'  da  conservazione  al  Registro
nazionale e' effettuata con provvedimento del Ministero, da adottarsi
entro sessanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3. 
  5. L'esame di una domanda d'iscrizione per una  varieta'  priva  di
valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppata
per la coltivazione in  condizioni  particolari,  e'  effettuato  dal
Ministero che, previo  parere  della  regione  o  provincia  autonoma
competente per territorio di origine, ne dispone l'iscrizione tramite
apposito provvedimento. 
  6. Il parere di cui al comma 5, e' formulato entro  novanta  giorni
dalla presentazione della  richiesta  da  parte  del  Ministero  alla
regione o provincia autonoma medesima. 
  7. L'iscrizione delle varieta' di cui al presente Capo nei Registri
nazionali e' gratuita e non e' soggetta ad alcun esame ufficiale  se,
ai  fini  dell'adozione   del   relativo   provvedimento,   risultano
sufficienti le informazioni fornite con la  domanda  d'iscrizione  di
cui al comma 2. 
  8. Nei casi in cui le informazioni fornite nella domanda di cui  al
comma 2 non siano sufficienti ai fini dell'adozione del provvedimento
di iscrizione  al  Registro,  la  varieta'  e'  sottoposta  ad  esami
ufficiali i cui oneri sono a carico dell'interessato sulla base delle
tariffe di cui all'articolo 82. 
  9. I termini fissati dal presente articolo sono sospesi nel caso in
cui sia necessario integrare la documentazione presentata  a  corredo
della domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 2,  comma  7  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 o nel caso in  cui  sia  necessario  dare
avvio ad esami ufficiali mediante prove di campo. 
 
          Note all'art. 52: 
              - Il testo dell'articolo 2 della legge 7  agosto  1990,
          n.  241   (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1990, n. 192, cosi' recita: 
                «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.  Se  ravvisano  la
          manifesta        irricevibilita',         inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
                2. Nei casi in cui disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
                3.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
                4.   Nei   casi   in   cui,   tenendo   conto   della
          sostenibilita'    dei    tempi     sotto     il     profilo
          dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura   degli
          interessi   pubblici   tutelati   e    della    particolare
          complessita' del procedimento, sono indispensabili  termini
          superiori  a  novanta  giorni  per   la   conclusione   dei
          procedimenti di competenza delle amministrazioni statali  e
          degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma  3
          sono  adottati  su  proposta  anche  dei  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione  normativa  e  previa   deliberazione   del
          Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non  possono
          comunque  superare  i  centottanta  giorni,  con  la   sola
          esclusione dei procedimenti di acquisto della  cittadinanza
          italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 
                4-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni   misurano   e
          pubblicano nel proprio sito internet  istituzionale,  nella
          sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di
          conclusione dei  procedimenti  amministrativi  di  maggiore
          impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli  con
          i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa  in
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita'
          e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
          dei  procedimenti,  nonche'  le  ulteriori   modalita'   di
          pubblicazione di cui al primo periodo. 
                5.  Fatto  salvo  quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
                6. I termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
                7. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
                8.    La    tutela    in    materia    di    silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
                8-bis. Le determinazioni relative  ai  provvedimenti,
          alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e  agli  atti
          di assenso comunque denominati, adottate dopo  la  scadenza
          dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma  2,  lettera
          c),  17-bis,  commi  1   e   3,   20,   comma   1,   ovvero
          successivamente all'ultima  riunione  di  cui  all'articolo
          14-ter, comma 7, nonche'  i  provvedimenti  di  divieto  di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli  eventuali
          effetti, di cui all'articolo 19, commi  3  e  6-bis,  primo
          periodo,  adottati  dopo  la  scadenza  dei   termini   ivi
          previsti, sono inefficaci, fermo restando  quanto  previsto
          dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i  presupposti  e
          le condizioni. 
                9. La mancata o tardiva emanazione del  provvedimento
          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario
          inadempiente. 
                9-bis. L'organo  di  governo  individua,  nell'ambito
          delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto  cui
          attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia.
          Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
          si  considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,   in
          mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza
          al   funzionario   di   piu'   elevato   livello   presente
          nell'amministrazione. Per ciascun  procedimento,  sul  sito
          internet istituzionale dell'amministrazione e'  pubblicata,
          in formato tabellare e con collegamento ben visibile  nella
          homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
          potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
          sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,  in
          caso di ritardo, comunica senza indugio il  nominativo  del
          responsabile, ai  fini  della  valutazione  dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del
          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima
          responsabilita' oltre a quella propria. 
                9-ter.  Decorso  inutilmente  il   termine   per   la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di  cui
          al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
          quello originariamente previsto, concluda  il  procedimento
          attraverso le strutture competenti o con la  nomina  di  un
          commissario. 
                9-quater. Il responsabile individuato  ai  sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
          istanza di parte sono  espressamente  indicati  il  termine
          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello
          effettivamente impiegato.».