Art. 53 Denominazione varietale 1. Per le denominazioni delle varieta' da conservazione conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) 637/2009, della Commissione del 23 luglio 2009, salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtu' dell'articolo 2 di tale regolamento. 2. E' ammesso l'uso di piu' denominazioni per la stessa varieta' nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.
Note all'art. 53: - Per i riferimenti del regolamento (CE) 637/2009, della Commissione del 23 luglio 2009, si veda nelle note alle premesse.