Art. 53 
 
                       Denominazione varietale 
 
  1. Per le denominazioni delle varieta' da conservazione  conosciute
prima del 25 maggio 2000 sono ammesse  deroghe  al  regolamento  (CE)
637/2009, della Commissione  del  23  luglio  2009,  salvo  che  tali
deroghe violino i diritti  pregressi  di  terzi  protetti  in  virtu'
dell'articolo 2 di tale regolamento. 
  2. E' ammesso l'uso di piu' denominazioni per  la  stessa  varieta'
nel  caso  in  cui  si  tratti  di   denominazioni   tradizionalmente
conosciute. 
 
          Note all'art. 53: 
              - Per i  riferimenti  del  regolamento  (CE)  637/2009,
          della Commissione del 23 luglio 2009, si  veda  nelle  note
          alle premesse.