Art. 54 
 
                           Zona di origine 
 
  1. Al momento dell'ammissione  di  una  varieta'  da  conservazione
viene determinata la «zona di origine», ovvero la zona o le  zone  di
coltivazione tradizionale di tale varieta'  alle  cui  condizioni  la
varieta' medesima sia naturalmente adattata.  Per  procedere  a  tale
determinazione  si  tiene  conto  delle  informazioni  fornite  dalle
autorita'  competenti  in  materia  di  risorse  fitogenetiche  o  da
organizzazioni riconosciute a tal fine. 
  2. Se la zona  d'origine  e'  situata,  oltre  che  sul  territorio
nazionale,  in   altri   Stati   membri   dell'Unione   europea,   la
determinazione e' stabilita di comune accordo. 
  3. La zona di origine identificata e' notificata  alla  Commissione
europea. 
  4. Al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione  di  una
miscela di sementi per la preservazione, viene definita la  zona  cui
tale miscela e'  naturalmente  associata  e  designata,  di  seguito,
denominata «zona di origine». Per procedere a tale determinazione  si
tiene conto delle  informazioni  fornite  dalle  regioni  e  province
autonome  e  dalle  autorita'  competenti  in  materia   di   risorse
fitogenetiche e da organizzazioni riconosciute a tale fine. 
  5. Se la zona  d'origine  e'  situata,  oltre  che  sul  territorio
nazionale,  in   altri   Stati   membri   dell'Unione   europea,   la
determinazione e' stabilita di comune accordo.