Art. 54 Zona di origine 1. Al momento dell'ammissione di una varieta' da conservazione viene determinata la «zona di origine», ovvero la zona o le zone di coltivazione tradizionale di tale varieta' alle cui condizioni la varieta' medesima sia naturalmente adattata. Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. 2. Se la zona d'origine e' situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione e' stabilita di comune accordo. 3. La zona di origine identificata e' notificata alla Commissione europea. 4. Al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, viene definita la zona cui tale miscela e' naturalmente associata e designata, di seguito, denominata «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e province autonome e dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche e da organizzazioni riconosciute a tale fine. 5. Se la zona d'origine e' situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione e' stabilita di comune accordo.