Art. 55 
 
                  Zona di produzione delle sementi 
 
  1. Le sementi di  una  varieta'  da  conservazione  possono  essere
prodotte esclusivamente nella  zona  di  origine.  Se  in  tale  zona
risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione o  di
produzione delle sementi di cui agli articoli 58, 60  e  61,  per  un
motivo  specifico  connesso  all'ambiente,  si  puo'  autorizzare  la
produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni
fornite dalle autorita' responsabili delle risorse fitogenetiche o da
organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste
ulteriori zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di
origine. 
  2. Le ulteriori zone di produzione delle  sementi,  individuate  ai
sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione  europea
e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura europea.