Art. 55 Zona di produzione delle sementi 1. Le sementi di una varieta' da conservazione possono essere prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione o di produzione delle sementi di cui agli articoli 58, 60 e 61, per un motivo specifico connesso all'ambiente, si puo' autorizzare la produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorita' responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste ulteriori zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine. 2. Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura europea.